22007A0713(02)

Accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore sulla partecipazione di tale Stato alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza Aceh — AMM)

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 13/07/2007 pag. 0058 - 0063


TRADUZIONE

Accordo

in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore sulla partecipazione di tale Stato alla missione di vigilanza dell’Unione europea in Aceh (Indonesia) (missione di vigilanza Aceh — AMM)

A. Lettera dell’Unione europea

Giacarta, 26 ottobre 2005

Eccellenza,

il memorandum di intesa tra il governo dell’Indonesia e il Movimento per l’Aceh libero (GAM), firmato a Helsinki il 15 agosto 2005, prevede, tra l’altro, la costituzione di una missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) (AMM) da parte dell’Unione europea e dei paesi contributori dell’ASEAN. Detto memorandum di intesa prevede altresì che lo status, i privilegi e le immunità dell’AMM e dei suoi membri siano stabiliti di concerto dal governo indonesiano e dall’Unione europea.

Di conseguenza, mi pregio di proporre, in allegato, le disposizioni che si applicherebbero alla partecipazione del Suo paese all’AMM e al relativo personale schierato, il cui status, privilegi e immunità figurano nell’accordo tra il governo dell’Indonesia, l’UE e i paesi contributori dell’ASEAN.

Le sarei grato se volesse confermarmi di accettare le disposizioni figuranti in allegato, nonché confermare il Suo consenso sul fatto che la presente lettera, il relativo allegato, insieme alla Sua risposta costituiscono un accordo giuridicamente vincolante tra l’UE e il governo della Repubblica di Singapore, che entrerà in vigore il giorno della firma della Sua risposta e resterà in vigore per la durata della partecipazione del Suo paese all’AMM.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

ALLEGATO I

1. La Repubblica di Singapore, come previsto nel memorandum di intesa, partecipa all’AMM in conformità delle seguenti disposizioni e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie, fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione europea.

2. La partecipazione dell’UE si fonda sull’azione comune adottata dal Consiglio il 9 settembre 2005 sulla missione di vigilanza in Aceh (Indonesia) dell’Unione europea (missione di vigilanza in Aceh — AMM). La Repubblica di Singapore aderisce alle disposizioni dell’azione comune che disciplinano la sua partecipazione e quella del suo personale all’AMM, fatte salve le disposizioni del presente allegato.

3. La decisione di porre termine alla partecipazione dell’UE all’AMM è presa dal Consiglio dell’Unione europea previa consultazione della Repubblica di Singapore sempreché tale paese contribuisca ancora all’AMM alla data in cui è presa la decisione.

4. La Repubblica di Singapore garantisce che il suo personale partecipante all’AMM effettui la propria missione conformemente:

- alle pertinenti disposizioni dell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 9 settembre 2005 e alle eventuali successive modifiche,

- al piano operativo (OPLAN) approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 9 settembre 2005,

- alle misure di attuazione previste dal presente accordo.

5. Il personale distaccato della Repubblica di Singapore all’AMM conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’AMM.

6. La Repubblica di Singapore informa a tempo debito il capomissione dell’AMM di qualsiasi modifica del proprio contributo all’AMM.

7. Il personale distaccato all’AMM dall’inizio della missione è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Singapore. Il personale distaccato presso l’AMM fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

8. Lo status del personale dell’AMM, compreso il personale messo a disposizione dell’AMM da parte della Repubblica di Singapore è disciplinato dall’accordo sullo status, i privilegi e le immunità dell’AMM concluso tra il governo dell’Indonesia, l’Unione europea e i paesi contributori dell’ASEAN.

9. Fatto salvo l’accordo sullo status della missione di cui al punto 8, la Repubblica di Singapore esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’AMM.

10. La Repubblica di Singapore, conformemente al proprio diritto interno e fatte salve le eventuali immunità derivanti dall’accordo sullo status, i privilegi e le immunità dell’AMM, è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione all’AMM, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Repubblica di Singapore è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.

11. La Repubblica di Singapore si impegna, sulla base della reciprocità, a formulare una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente scambio di lettere. Il modello della dichiarazione figura nell’allegato II.

12. L’Unione europea assicura che i suoi Stati membri formulino, sulla base della reciprocità, una dichiarazione per quanto riguarda la rinuncia alle richieste di indennizzo, per la partecipazione della Repubblica di Singapore all’AMM e a farlo all’atto della firma del presente scambio di lettere. Il modello della dichiarazione figura nell’allegato II.

13. Le norme riguardanti lo scambio e la sicurezza delle informazioni classificate figurano nell’allegato III. Ulteriori orientamenti possono essere formulati dalle autorità competenti, tra cui il capomissione dell’AMM.

14. Tutto il personale partecipante all’AMM resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

15. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell’AMM, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

16. Il capomissione guida l’AMM e ne assume la gestione quotidiana.

17. La Repubblica di Singapore ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’operazione, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti all’AMM, conformemente allo strumento giuridico di cui al punto 2.

18. Il capomissione dell’AMM è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’AMM. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.

19. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Singapore per rappresentare il suo contingente nazionale in seno all’AMM. L’NPC riferisce al capomissione dell’AMM su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina giornaliera del contingente.

20. La Repubblica di Singapore sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione alla missione.

21. La Repubblica di Singapore non contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell’AMM.

22. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello Stato in cui è condotta l’operazione, la Repubblica di Singapore, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status, i privilegi e le immunità dell’AMM di cui al punto 8.

23. Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune o il capomissione e le autorità competenti della Repubblica di Singapore.

24. Entrambe le parti hanno il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso scritto di un mese.

25. Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte unicamente per via diplomatica tra le parti.

ALLEGATO II

Testo delle dichiarazioni reciproche di cui ai punti 11 e 12

Testo per gli Stati membri dell’UE:

"Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 9 settembre 2005, sulla missione di vigilanza in Aceh dell’Unione europea (missione di vigilanza in Aceh — AMM) cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Repubblica di Singapore per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati dall’AMM, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Repubblica di Singapore nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’AMM, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

- risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Repubblica di Singapore, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’AMM proveniente dalla Repubblica di Singapore nell’utilizzare detti mezzi."

Testo per la Repubblica di Singapore:

"La Repubblica di Singapore che partecipa all’AMM, come previsto al paragrafo 5.3 del memorandum di intesa e nell’azione comune adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 9 settembre 2005, sulla missione di vigilanza in Aceh dell’Unione europea (missione di vigilanza in Aceh — AMM) cercherà per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’AMM per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’AMM qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:

- siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’AMM, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o

- risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’AMM, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’AMM nell’utilizzare detti mezzi."

ALLEGATO III

Norme sullo scambio e sulla sicurezza delle informazioni classificate

Al fine di creare un quadro per lo scambio delle informazioni classificate pertinenti nel contesto dell’AMM fino al livello di classificazione RISERVATO (RESTREINT UE) tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore si applicano le norme seguenti.

La Repubblica di Singapore garantirà che le informazioni classificate dell’UE [cioè le informazioni (segnatamente le conoscenze che possono essere comunicate in qualsiasi forma) o il materiale classificati che si ritiene debbano essere protetti contro la divulgazione non autorizzata e che sono stati indicati come tali da una classificazione di sicurezza] che gli sono comunicate conservino la classificazione di sicurezza ad esse assegnata dall’UE e proteggerà tali informazioni conformemente alle seguenti norme, basate sulle norme di sicurezza del Consiglio [1]. In particolare:

- la Repubblica di Singapore non utilizzerà le informazioni classificate dell’UE per scopi diversi da quelli per i quali esse gli sono state comunicate e per fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore,

- la Repubblica di Singapore non rivelerà le suddette informazioni a terzi senza l’approvazione preliminare dell’UE,

- la Repubblica di Singapore si assicurerà che l’accesso alle informazioni classificate dell’UE che gli vengono comunicate sarà autorizzato soltanto a persone che hanno necessità di sapere,

- la Repubblica di Singapore si assicurerà che, prima di ottenere l’accesso a informazioni classificate dell’UE, tutti coloro che chiedono l’accesso a tali informazioni vengano informati in merito ai requisiti delle norme protettive di sicurezza pertinenti alla classificazione delle informazioni cui accedono e vi si conformino,

- tenendo conto del loro livello di classificazione, le informazioni classificate dell’UE saranno trasmesse alla Repubblica di Singapore per mezzo di valigia diplomatica, di servizi postali militari, di servizi postali protetti, telecomunicazioni protette o consegna personale. La Repubblica di Singapore notificherà in anticipo al segretariato generale del Consiglio dell’UE il nome e l’indirizzo dell’organismo responsabile della sicurezza delle informazioni classificate e gli indirizzi precisi cui le informazioni debbono essere trasmesse,

- la Repubblica di Singapore assicurerà che tutti i locali, le aree, gli edifici, gli uffici, le stanze, i sistemi di comunicazione e informazione e simili in cui le informazioni classificate dell’UE vengono conservate e/o manipolate siano protetti da adeguate misure materiali di sicurezza,

- la Repubblica di Singapore si assicurerà che i documenti classificati dell’UE che gli vengono comunicati siano registrati in un registro speciale al momento del ricevimento. La Repubblica di Singapore si assicurerà che il numero, la diffusione e la distruzione delle copie di documenti classificati dell’UE che gli vengono comunicati effettuate dall’organismo ricevente, siano registrati nel suddetto registro speciale,

- la Repubblica di Singapore notificherà al segretariato generale del Consiglio dell’UE ogni caso di compromissione di informazioni classificate dell’UE che gli sono state comunicate. In siffatti casi, la Repubblica di Singapore avvierà indagini e prenderà adeguate misure per evitare il riprodursi di tali fatti.

Ai fini delle presenti norme le informazioni classificate comunicate all’Unione europea dalla Repubblica di Singapore saranno trattate come se fossero informazioni classificate dell’UE e sarà loro garantito un equivalente livello di protezione.

Quando il presente accordo è scaduto o vi è messa fine, tutte le informazioni o il materiale classificati forniti o scambiati continuano ad essere protetti conformemente alle disposizioni qui stabilite.

B. Risposta della Repubblica di Singapore

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency

I write to you in your capacity as the European Union President in Indonesia. With reference to your predecessor H.E. Mr Charles Humphrey's letter of 26 October 2005, I have the honour, on behalf of the Government of Singapore, to confirm our acceptance of the provisions set out in the Annexes to that letter.

We also confirm that this reply, together with Mr Humphrey's letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement between the EU and our country, which shall enter into force on the day of signature of this letter. We would also like to record our understanding that, specifically, Annex II to Mr Humphrey's letter constitutes the binding reciprocal declarations envisaged by paragraphs 11 and 12 of Annex I to his letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

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EDWARD LEE

Ambassador

[1] GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Documento allegato alla presente lettera.

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