22007A0530(01)

Verbale concordato fra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

Gazzetta ufficiale n. L 138 del 30/05/2007 pag. 0012 - 0012


Verbale concordato

fra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile

Negoziati ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994 relativi alla modifica, per quanto riguarda il pollame, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994.

Nell'ambito dei negoziati fra la Comunità europea (di seguito "CE") e la Repubblica federativa del Brasile (di seguito "Brasile") condotti a norma dell'articolo XXVIII del GATT 1994 allo scopo di modificare, per quanto riguarda il pollame, le concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio 1994 (GATT 1994), le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e il Brasile hanno raggiunto l'accordo di seguito delineato.

Le delegazioni della Commissione delle Comunità europee e del Brasile sottoporranno il suddetto accordo all'approvazione delle rispettive autorità.

1. Dazi consolidati: il dazio consolidato per le voci 02109020 (attualmente 02109939), 160231 e 16023219 è fissato rispettivamente a 1300 EUR/t, 1024 EUR/t e 1024 EUR/t.

2. Contingenti tariffari: la CE procede all'apertura dei seguenti contingenti tariffari annui:

a) per la voce 02109020 ("carni salate") un contingente di 264245 tonnellate, di cui 170807 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente è del 15,4 % ad valorem;

b) per la voce 160231 ("tacchino") un contingente di 103896 tonnellate, di cui 92300 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente è dell'8,5 % ad valorem;

c) per la voce 16023219 ("carni cotte") un contingente di 250953 tonnellate, di cui 79477 tonnellate attribuite al Brasile. Il dazio applicabile all'interno del contingente è dell'8 % ad valorem.

3. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2 vengono effettuate sulla base di certificati d'origine rilasciati in modo non discriminatorio dalle autorità competenti del Brasile.

4. Le concessioni previste dal presente accordo sono soggette alle modalità approvate nell'agenda di Doha per lo sviluppo dell'OMC.

5. I volumi contingentali ripartiti fra i paesi che hanno un interesse in quanto fornitori principali o un interesse sostanziale nella fornitura seguono i principi generali del GATT, articolo XIII. Le concessioni risultanti dall'applicazione di tali principi non devono essere meno favorevoli di quelle negoziate nell'ambito del presente accordo.

6. Le due parti si impegnano ad attuare le disposizioni del presente accordo quanto prima conformemente alle rispettive procedure interne.

7. Su richiesta di una delle parti possono aver luogo consultazioni relative all'attuazione del presente accordo.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove maggio duemilasette.

Per le Comunità europee

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Per la Repubblica federativa del Brasile

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