17.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/35


PROTOCOLLO

dell’accordo relativo agli Stati membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen

Gli Stati membri che sono vincolati dall'acquis di Schengen, ma che non rilasciano ancora i visti Schengen in attesa della decisione del Consiglio in materia, rilasciano visti nazionali validi solo per il loro territorio.

La Comunità europea adotterà quanto prima le misure per semplificare il transito dei titolari di visti Schengen o di permessi di soggiorno Schengen nel territorio degli Stati membri che ancora non applicano integralmente l’acquis di Schengen.


Dichiarazione comune sull’articolo 6, paragrafo 2, dell’accordo sui diritti per il trattamento delle domande di visto

Le parti esaminano l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, del presente accordo nel quadro del comitato istituito dall’accordo.


Dichiarazione comune sull’articolo 11 dell’accordo sui passaporti diplomatici

Ciascuna parte può chiedere la sospensione parziale dell’accordo, in particolare dell’articolo 11, conformemente alla procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del presente accordo, qualora l’altra parte abusi di detto articolo o la sua applicazione costituisca una minaccia per la sicurezza pubblica.

Ove sia sospesa l’applicazione dell’articolo 11, entrambe le parti avviano consultazioni nel quadro del comitato istituito dall'accordo al fine di risolvere i problemi che hanno portato alla sospensione.

In via prioritaria entrambe le parti dichiarano di impegnarsi a garantire un elevato livello di sicurezza dei passaporti diplomatici, inserendovi in particolare gli identificatori biometrici. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa sicurezza sarà garantita conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio.


Dichiarazione comune sul rilascio di visti di soggiorno di breve durata per visita ai cimiteri militari o civili

Le parti convengono che, in linea di principio, i visti di soggiorno di breve durata rilasciati a persone che vogliano recarsi in visita a cimiteri militari o civili sono validi per un periodo massimo di 14 giorni.


Dichiarazione comune sull’armonizzazione delle informazioni sulle procedure di rilascio del visto di soggiorno di breve durata e sulla documentazione da allegare alla domanda di visto di soggiorno di breve durata

Riconoscendo l’importanza della trasparenza per i richiedenti il visto, le parti del presente accordo ritengono opportuno adottare misure appropriate per:

in generale, redigere informazioni di base per i richiedenti il visto sulle procedure e condizioni relative alle domande di visto, ai visti e alla validità degli stessi,

stabilire, ciascuna parte di sua iniziativa, i requisiti minimi affinché i richiedenti ricevano informazioni di base coerenti e uniformi e siano tenuti a presentare, in linea di principio, la stessa documentazione giustificativa.

Le suddette informazioni devono essere ampiamente divulgate (nelle bacheche dei consolati, tramite opuscoli, su Internet, ecc.).


Dichiarazione comune relativa al Regno di Danimarca

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica alle procedure di rilascio dei visti applicate dalle missioni diplomatiche e dagli uffici consolari del Regno di Danimarca.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno di Danimarca e della Federazione russa concludano quanto prima un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle dell’accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa.


Dichiarazione comune relativa al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda

Le parti prendono atto che il presente accordo non si applica al territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dell’Irlanda e della Federazione russa concludano accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti.


Dichiarazione comune relativa alla Repubblica d’Islanda e al Regno di Norvegia

Le parti prendono atto delle strette relazioni che uniscono la Comunità europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell'accordo del 18 maggio 1999 sull'associazione di questi paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Repubblica d’Islanda, del Regno di Norvegia e della Federazione russa concludano quanto prima accordi bilaterali di facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.