22007A0511(01)

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 11/05/2007 pag. 0031 - 0038


Accordo

tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

dall’altra,

(di seguito "le parti")

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Paraguay hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Paraguay che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica del Paraguay, di compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica del Paraguay, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea. Per "Stati membri LACAC" si intende gli Stati membri della Commissione latinoamericana per l’aviazione civile.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte dell’accordo in questione si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte dell’accordo in questione si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione, autorizzazione e revoca

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Paraguay, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione, da parte della Repubblica del Paraguay, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Paraguay rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; e

ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica del Paraguay può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; oppure

ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica del Paraguay ed un altro Stato membro e la Repubblica del Paraguay dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; oppure

v) il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica del Paraguay e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica del Paraguay siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro.

La Repubblica del Paraguay esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica del Paraguay, ciascuno Stato membro rilascia, con tempi procedurali minimi, le autorizzazioni ed i permessi opportuni, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

i) il vettore aereo sia stabilito nella Repubblica del Paraguay; e

ii) la Repubblica del Paraguay eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo; e

iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o cittadini di Stati membri LACAC e sia da questi effettivamente controllato.

5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica del Paraguay qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i) il vettore aereo non sia stabilito nella Repubblica del Paraguay; oppure

ii) la Repubblica del Paraguay non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo; oppure

iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri LACAC e/o cittadini di Stati membri LACAC e non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro LACAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro LACAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo.

Articolo 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica del Paraguay in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e la Repubblica del Paraguay si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di questo Stato membro per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato II, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d), osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Paraguay che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato II, lettera d) osta a che la Repubblica del Paraguay imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica del Paraguay o tra un punto situato nella Repubblica del Paraguay e un punto situato in un altro Stato membro LACAC.

Articolo 5

Tariffe di trasporto

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 e 3 integrano gli articoli di cui all’allegato II, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Paraguay in forza di un accordo di cui all’allegato I che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea. La legislazione comunitaria è applicata su base non discriminatoria.

3. Le tariffe praticate dal vettore aereo o dai vettori aerei designati da uno Stato membro in forza di un accordo di cui all’allegato I, che contengano una disposizione indicata nell’allegato II, lettera e) per trasporti fra la Repubblica del Paraguay ed un altro Stato membro LACAC sono soggette alla legislazione del Paraguay per quanto riguarda la price leadership. La legislazione del Paraguay è applicata su base non discriminatoria.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato I:

i) favorisce l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza;

ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o

iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità per l’adozione di misure che impediscano, falsino o restringano il gioco della concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell’allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 non si applicano.

Articolo 7

Allegati del presente accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Paraguay che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati nell’allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 10

Cessazione

1. La cessazione di uno degli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione.

2. La cessazione di tutti gli accordi di cui all’allegato I comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventidue febbraio duemilasette, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua spagnola prevale sulle altre versioni.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Република Парагвай

Por la República del Paraguay

Za Paraguayskou republiku

For Republikken Paraguay

Für die Republik Paraguay

Paraguay Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Παραγoυάης

For the Republic of Paraguay

Pour la République du Paraguay

Per la Repubblica del Paraguay

Paragvajas Republikas vārdā

Paragvajaus Respublikos vardu

A Paraguayi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Paragwaj

Voor de Republiek Paraguay

W imieniu Republiki Paragwaju

Pela República do Paraguai

Pentru Republica Paraguay

Za Paraguajskú republiku

Za Republiko Paragvaj

Paraguayn tasavallan puolesta

För Republiken Paraguay

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ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all’articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Paraguay e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente accordo

- accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica del Paraguay e la Repubblica federale di Germania, firmato a Bonn il 26 novembre 1974, di seguito "accordo Paraguay – Germania" nell’allegato II,

- accordo sui trasporti aerei di linea fra la Repubblica del Paraguay e il Regno del Belgio, firmato a Asunción il 1o settembre 1972, modificato dal verbale concordato firmato a Bruxelles il 3 settembre 1982, di seguito "accordo Paraguay – Belgio" nell’allegato II,

- accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica del Paraguay e il governo spagnolo, firmato a Madrid il 12 maggio 1976, integrato dal verbale concordato firmato a Asunción il 2 novembre 1978, dal verbale concordato firmato a Asunción il 1o settembre 1985, e dal verbale concordato firmato a Madrid il 6 ottobre 1992, di seguito "accordo Paraguay – Spagna" nell’allegato II,

- accordo sui trasporti aerei di linea fra la Repubblica del Paraguay e il Regno dei Paesi Bassi, firmato all’Aja il 7 febbraio 1974, di seguito "accordo Paraguay – Paesi Bassi" nell’allegato II.

b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Paraguay e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo

- progetto di accordo sui servizi aerei fra i rispettivi territori fra il governo della Repubblica del Paraguay e il governo della Repubblica italiana, siglato a Roma il 18 luglio 1985, come allegato al verbale di consultazioni concordato, di seguito "progetto di accordo Paraguay – Italia" nell’allegato II;

- progetto di accordo fra il governo della Repubblica del Paraguay e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo ai servizi aerei, siglato ad Asunción il 28 agosto 1998 ed allegato come allegato B al protocollo di intesa fra le autorità aeronautiche della Repubblica del Paraguay e del Regno Unito, di seguito "progetto di accordo Paraguay – Regno Unito" nell’allegato II.

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ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a) Designazione:

- Articolo 3 dell’accordo Paraguay – Germania,

- Articolo 3 dell’accordo Paraguay – Belgio,

- Articolo 3 dell’accordo Paraguay – Spagna,

- Articolo 4 del progetto di accordo Paraguay – Italia,

- Articolo 3 dell’accordo Paraguay – Paesi Bassi,

- Articolo 4 del progetto di accordo Paraguay – Regno Unito;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell’accordo Paraguay – Germania,

- Articolo 4 dell’accordo Paraguay – Belgio,

- Articolo 4 dell’accordo Paraguay – Spagna,

- Articolo 5 del progetto di accordo Paraguay – Italia,

- Articolo 4 dell’accordo Paraguay – Paesi Bassi,

- Articolo 5 del progetto di accordo Paraguay – Regno Unito;

c) Controllo regolamentare:

- Articolo 10 del progetto di accordo Paraguay – Italia,

- Articolo 14 del progetto di accordo Paraguay – Regno Unito

d) Tassazione del carburante per l’aviazione:

- Articolo 6 dell’accordo Paraguay – Germania,

- Articolo 5 dell’accordo Paraguay – Belgio,

- Articolo 5 dell’accordo Paraguay – Spagna,

- Articolo 6 del progetto di accordo Paraguay – Italia,

- Articolo 5 dell’accordo Paraguay – Paesi Bassi,

- Articolo 8 del progetto di accordo Paraguay – Regno Unito;

e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

- Articolo 9 dell’accordo Paraguay – Germania,

- Articolo 9 dell’accordo Paraguay – Belgio,

- Articolo 6 dell’accordo Paraguay – Spagna,

- Articolo 8 del progetto di accordo Paraguay – Italia,

- Articolo 9 dell’accordo Paraguay – Paesi Bassi,

- Articolo 7 del progetto di accordo Paraguay – Regno Unito.

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ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente accordo

a) la Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo);

d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

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