15.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 357/1 |
DECISIONE n. 1/2006 DEL COMITATO CONGIUNTO CE-EFTA SULLA SEMPLIFICAZIONE DELLE FORMALITÀ NEGLI SCAMBI DI MERCI
del 25 ottobre 2006
che modifica la convenzione relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
(2006/919/CE)
IL COMITATO CONGIUNTO,
vista la convenzione del 20 maggio 1987, relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci (1) (in prosieguo: la convenzione), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3;
considerando quanto segue:
(1) |
La Comunità ha concluso la revisione delle disposizioni sull’impiego del documento amministrativo unico (DAU), che ha portato, in particolare, ad una riduzione del numero di informazioni richieste agli operatori economici e alla codificazione di una serie di tali informazioni. La revisione non modifica sostanzialmente la convenzione. È opportuno apportare tuttavia taluni adeguamenti minori, per mantenere la coesione del dispositivo di legge che definisce l’impiego del DAU in Europa. |
(2) |
È risultato, inoltre, opportuno ripubblicare i formulari del DAU, modificati dalla loro introduzione. |
(3) |
Occorre pertanto modificare gli allegati I e II della convenzione, |
DECIDE:
Articolo 1
1. L’allegato I della convenzione è modificato conformemente all’allegato A.
2. L’allegato II della convenzione è modificato conformemente all’allegato B.
Articolo 2
1. La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
2. Essa si applica dal 1o gennaio 2007
Fatto a Bruxelles, addì 25 ottobre 2006
Per il Comitato congiunto
Il Presidente
Mirosław F. ZIELIŃSKI
(1) GU L 134 del 22.05.1987, pag. 2. Convenzione modificata da ultimo dalla decisione n. 2/95 del Comitato congiunto (GU L 117 del 14.5.1996, pag. 18).
ALLEGATO A
Le appendici da 1 a 4 dell’allegato I sono modificate come segue:
1. |
I modelli DAU di cui all’appendice 1 sono sostituiti dai seguenti. |
2. |
I modelli DAU di cui all’appendice 2 sono sostituiti dai seguenti. |
3. |
I modelli DAU di cui all’appendice 3 sono sostituiti dai seguenti. |
4. |
I modelli DAU di cui all’appendice 4 sono sostituiti dai seguenti. |
ALLEGATO B
L’appendice 3 dell'allegato II è modificata come segue:
1) |
Nel titolo I:
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2) |
Nel titolo II, sezione I:
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3) |
Nel titolo II, sezione III:
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