17.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/42


DECISIONE N. 4/2006 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA

del 27 ottobre 2006

recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2006/786/CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (1), (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, è aggiunto il seguente testo:

«n. 1702/2003

Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.»

Ai fini dell’accordo, il testo del regolamento si intende modificato come segue:

L’articolo 2 è così modificato:

Ai paragrafi 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 e 14 la data « 28 settembre 2003 » è sostituita dal seguente testo «la data di entrata in vigore della decisione del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera che include il regolamento (CE) n. 1592/2002 nell’allegato all'accordo».

2.   Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo, dopo l'integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:

«n. 2042/2003

Regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione, del 20 novembre 2003, sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni.»

3.   Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo, dopo l'integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:

«n. 381/2005

Regolamento (CE) n. 381/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione.»

4.   Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo, dopo l'integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:

«n. 488/2005

Regolamento (CE) n. 488/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo ai diritti e agli onorari riscossi dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea.»

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2006.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione comunitaria

Daniel CALLEJA CRESPO

Il capo della delegazione svizzera

Raymond CRON


(1)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.