27.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 298/23


DECISIONE N. 1/2006 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA

del 18 ottobre 2006

recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo

(2006/727/CE)

IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (in appresso «l’accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 2027/97 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«n. 889/2002

Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2027/97 sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti

(Articoli 1 e 2)».

2.   Al punto 1 (Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile) dell'allegato all'accordo, dopo il riferimento al regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, è aggiunto il seguente testo:

«n. 793/2004

Regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 relativo a n.rme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità

(Articoli 1 e 2)».

Articolo 2

Al punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo è aggiunto il seguente testo:

«n. 2003/42

Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell’aviazione civile

(Articoli da 1 a 12)».

Articolo 3

1.   Al punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’accordo, dopo il riferimento al regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, inserito dall’articolo 1, paragrafo 5 della decisione n. 1/2005 del comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 12 luglio 2005 (1) è aggiunto il seguente testo:

«n. 781/2005

Regolamento (CE) n. 781/2005 della Commissione, del 24 maggio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione

(Articoli 1 e 2)».

2.   Al punto 5 (Sicurezza dell’aviazione) dell’allegato all’accordo, dopo l’integrazione di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione è aggiunto il seguente testo:

«n. 857/2005

Regolamento (CE) n. 857/2005 della Commissione, del 6 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Articoli 1 e 2)».

Articolo 4

1.   Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’accordo è aggiunto il seguente testo:

«n. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91

(Articoli da 1 a 18)».

2.   Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’accordo è inserito il seguente testo:

«n. 2003/96

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

(Articolo 14, paragrafo 1, lettera b , e paragrafo 2)».

3.   Al punto 6 (Altri) dell’allegato all’accordo il riferimento al regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, abrogato dal regolamento (CE) n. 261/2004, è soppresso.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.

Fatto a Bruxelles, 18 ottobre 2006.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione comunitaria

Daniel CALLEJA CRESPO

Il capo della delegazione svizzera

Raymond CRON


(1)  GU L 210 del 12.8.2005, pag. 46.