29.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 89/1 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 140/2006
dell'8 dicembre 2006
che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 105/2006 del Comitato misto SEE del 22 settembre 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/932/CE della Commissione, del 21 dicembre 2005, che modifica l'allegato E della direttiva 91/68/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dei modelli di certificati sanitari relativi agli ovini e ai caprini (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/950/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l'estensione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone degli Stati federali Renania Settentrionale-Vestfalia e Renania-Palatinato (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/20/CE della Commissione, del 23 dicembre 2005, che modifica la decisione 2005/59/CE relativa a zone della Slovacchia in cui si dovranno applicare i piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici (5). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/48/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la decisione 2004/233/CE con riguardo all'elenco dei laboratori autorizzati a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/60/CE della Commissione, del 2 febbraio 2006, che modifica l'allegato C della direttiva 89/556/CEE con riguardo al modello di certificato sanitario applicabile agli scambi intracomunitari di embrioni di animali domestici della specie bovina (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/64/CE della Commissione, del 1o febbraio 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda le zone soggette a restrizioni per la febbre catarrale degli ovini in Spagna e in Portogallo (8). |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/80/CE della Commissione, del 1o febbraio 2006, che concede ad alcuni Stati membri la deroga di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio relativa all’identificazione e alla registrazione degli animali (9). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 253/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i test diagnostici rapidi e le misure di eradicazione delle TSE negli ovini e nei caprini (10). |
(11) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 339/2006 della Commissione, del 24 febbraio 2006, che modifica l’allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme relative all’importazione di bovini vivi e di prodotti di origine bovina, ovina e caprina (11). |
(12) |
Occorre integrare nell’accordo la decisione 2006/169/CE della Commissione, del 21 febbraio 2006, che modifica la decisione 93/52/CEE riguardo alla dichiarazione che la Polonia e alcune province o regioni dell’Italia sono esenti da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE riguardo alla dichiarazione che alcune province o regioni dell’Italia sono esenti da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica (12). |
(13) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 546/2006 della Commissione, del 31 marzo 2006, che attua il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda programmi nazionali di sorveglianza della scrapie e garanzie addizionali, deroga da taluni requisiti della decisione 2003/100/CE e abroga il regolamento (CE) n. 1874/2003 (13). |
(14) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/268/CE della Commissione, del 5 aprile 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Italia (14). |
(15) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/273/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Spagna (15). |
(16) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/285/CE della Commissione, del 12 aprile 2006, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda l’estensione dei piani per l’eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d’emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in alcune zone della Renania Settentrionale-Vestfalia e della Renania-Palatinato e la cessazione dell’applicazione di tali piani in altre zone della Renania-Palatinato (Germania) (16). |
(17) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2006/290/CE della Commissione, del 18 aprile 2006, che modifica la decisione 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che alcune regioni dell’Italia sono ufficialmente indenni da tubercolosi bovina e leucosi bovina enzootica e che la Slovacchia è ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (17). |
(18) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 657/2006 della Commissione, del 10 aprile 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Regno Unito ed abroga la decisione 98/256/CE del Consiglio e le decisioni 98/351/CE e 1999/514/CE (18). |
(19) |
La decisione 2006/80/CE abroga le decisioni 95/80/CE (19) e 2005/458/CE (20) della Commissione, che sono integrate nell'accordo e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo. |
(20) |
La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 253/2006, (CE) n. 339/2006, (CE) n. 546/2006 e (CE) n. 657/2006, della direttiva 2005/94/CE e delle decisioni 2005/932/CE, 2005/950/CE, 2006/20/CE, 2006/48/CE, 2006/60/CE, 2006/64/CE, 2006/80/CE, 2006/169/CE, 2006/268/CE, 2006/273/CE, 2006/285/CE e 2006/290/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 dicembre 2006, a condizione che tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (21).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2006.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 333 del 30.11.2006, pag. 17.
(2) GU L 340 del 23.12.2005, pag. 68.
(3) GU L 345 del 28.12.2005, pag. 30.
(4) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(5) GU L 15 del 20.1.2006, pag. 48.
(6) GU L 26 del 31.1.2006, pag. 20.
(7) GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24.
(8) GU L 32 del 4.2.2006, pag. 91.
(9) GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 50.
(10) GU L 44 del 15.2.2006, pag. 9.
(11) GU L 55 del 25.2.2006, pag. 5.
(12) GU L 57 del 28.2.2006, pag. 35.
(13) GU L 94 dell'1.4.2006, pag. 28.
(14) GU L 98 del 6.4.2006, pag. 75.
(15) GU L 99 del 7.4.2006, pag. 35.
(16) GU L 104 del 13.4.2006, pag. 51.
(17) GU L 106 del 19.4.2006, pag. 21.
(18) GU L 116 del 29.4.2006, pag. 9.
(19) GU L 65 del 23.3.1995, pag. 32.
(20) GU L 160 del 23.6.2005, pag. 31.
(21) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:
1. |
Il testo dei punti 34 (decisione 95/80/CE della Commissione) e 19 (decisione 2005/458/CE della Commissione) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO» della parte 1.2 è soppresso. |
2. |
Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 21 (decisione 2005/617/CE della Commissione) è inserito il seguente punto:
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3. |
Dopo il punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è inserito il seguente punto:
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4. |
Il testo del punto 5 (Direttiva 92/40/CEE del Consiglio) della parte 3.1 è soppresso con effetto dal 1o luglio 2007. |
5. |
Al punto 33 (decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 sono aggiunti i seguenti trattini:
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6. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i seguenti trattini:
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7. |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 29 (decisione 2005/59/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:
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8. |
Al punto 2 (Direttiva 91/68/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:
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9. |
Al punto 6 (Direttiva 89/556/CEE del Consiglio) della parte 4.1 e al punto 5 (Direttiva 89/556/CEE del Consiglio) della parte 8.1 è aggiunto il seguente trattino:
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10. |
Ai punti 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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11. |
Al punto 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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12. |
Al punto 76 (decisione 2004/233/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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13. |
Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
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14. |
Nella parte 1.2, il testo dei punti 80 (decisione 98/351/CE della Commissione) e 95 (decisione 1999/514/CE della Commissione) è soppresso. |
15. |
Al punto 26 (Regulamento (CE) n. 1091/2005/CE della Commissione) della parte 7.2 è inserito il seguente punto:
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16. |
Nella parte 7.2, il testo del punto 21 (Regolamento (CE) n. 1874/2003 della Commissione) è soppresso. |