30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/44


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 119/2006

del 22 settembre 2006

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2006 del 7 luglio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze (2).

(3)

La direttiva 2004/39/CE (3), come integrata nell'accordo dalla decisione del comitato misto SEE n. 65/2005 (4) del 29 aprile 2005, ha abrogato la direttiva 93/22/CEE (5) con effetto dal 30 aprile 2006.

(4)

La decisione del comitato misto SEE n. 65/2005 ha abrogato la direttiva 93/22/CEE, con effetto dal 30 aprile 2006, ai sensi dell'accordo.

(5)

La direttiva 2004/39/CE, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE, ha modificato la clausola relativa all'abrogazione della direttiva 93/22/CEE e ha prorogato la data dell'abrogazione medesima al 1o novembre 2007.

(6)

Occorre reintegrare nell'accordo la direttiva 93/22/CEE.

(7)

La direttiva 93/22/CEE è abrogata ai sensi dell'accordo con effetto dal 1o novembre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato IX dell’accordo è modificato come segue:

1.

Al punto 30ca (Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32006 L 0031: Direttiva 2006/231/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 aprile 2006 (GU L 114 del 27.4.2006, pag. 62).»

2.

Dopo il punto 30ca (direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente punto:

«30caa.

393 L 0022: Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27), modificata da:

395 L 0026: Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995 (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7), modificata da:

32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), modificata da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

32000 L 0064: Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000 (GU L 290 del 17.11.2000, pag. 27), modificata da:

32002 L 0083: Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002 (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1), modificata da:

32004 L 0066: Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004 (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).

32002 L 0087: Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

Per quanto riguarda le relazioni con le imprese di investimento di paesi terzi di cui all’articolo 7, si applicano le seguenti disposizioni:

1.

al fine di pervenire al massimo grado di convergenza dei regimi applicati alle imprese di investimento dei paesi terzi, le Parti contraenti si scambiano informazioni come previsto all’articolo 7, paragrafi 2 e 6, e si consultano in merito ai problemi di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 4 e 5, nell'ambito del Comitato misto SEE e secondo procedure specifiche che devono essere convenute tra le Parti contraenti;

2.

le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità di una Parte contraente alle imprese di investimento affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, sono valide conformemente alle disposizioni della direttiva nel territorio di tutte le Parti contraenti. Tuttavia,

a)

quando un paese terzo impone restrizioni quantitative allo stabilimento di imprese di investimento di uno Stato EFTA o impone a tali imprese restrizioni non imposte ad imprese di investimento della Comunità, le autorizzazioni concesse dalle competenti autorità della Comunità a imprese di investimento che sono direttamente o indirettamente affiliate di imprese madri disciplinate dal diritto di tale paese terzo sono valide unicamente nella Comunità, salvo qualora uno Stato EFTA decida altrimenti per quanto riguarda il suo territorio;

b)

qualora la Comunità abbia deciso di limitare o sospendere le decisioni relative alle autorizzazioni di imprese affiliate dirette o indirette di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, le autorizzazioni concesse da un’autorità competente di uno Stato EFTA a tali imprese di investimento sono valide unicamente nel territorio soggetto alla giurisdizione della stessa, salvo qualora un’altra Parte contraente decida altrimenti per il suo territorio;

c)

le limitazioni o sospensioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese di investimento o alle loro affiliate già autorizzate nel territorio di una Parte contraente;

3.

ogniqualvolta la Comunità negozia con un paese terzo in base all’articolo 7, paragrafi 4 e 5, per ottenere per le sue imprese di investimento il trattamento nazionale ed un effettivo accesso al mercato, si adopera per ottenere pari trattamento per le imprese di investimento degli Stati EFTA.»

3.

Il testo del punto 30caa (Direttiva 93/22/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 1o novembre 2007.

Articolo 2

I testi della direttiva 2006/31/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 289 del 19.10.2006, pag. 34.

(2)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 60.

(3)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(4)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 50.

(5)  GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.