30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/36


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 115/2006

del 22 settembre 2006

che modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 81/2006 del 7 luglio 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 712/2005 della Commissione, dell’11 maggio 2005, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il lasalocid e i sali di ammonio e di sodio di bituminosulfonati (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione, dell’8 giugno 2005, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda l’ivermectina e il carprofen (3),

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 14 (Regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio) del capitolo XIII dell’allegato II dell’accordo vengono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 R 0712: Regolamento (CE) n. 712/2005 della Commissione, dell’11 maggio 2005 (GU L 120 del 12.5.2005, pag. 3),

32005 R 0869: Regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione, dell’8 giugno 2005 (GU L 145 del 9.6.2005, pag. 19).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 712/2005 e (CE) n. 869/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 289 del 19.10.2006, pag. 12.

(2)  GU L 120 del 12.5.2005, pag. 3.

(3)  GU L 145 del 9.6.2005, pag. 19.

(4)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.