30.11.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 333/26 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 109/2006
del 22 settembre 2006
che modifica l’allegato II (regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 77/2006 del 7 luglio 2006 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/20/CE della Commissione, del 17 febbraio 2006, che modifica, per adattarla al progresso tecnico, la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/28/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/27/CE della Commissione, del 3 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (4). |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell’allegato II dell’accordo è modificato come segue:
1. |
Ai punti 1 (direttiva 70/156/CEE del Consiglio) e 11 (direttiva 72/245/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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2. |
Al punto 4 (direttiva 70/221/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
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3. |
Ai punti 45n (direttiva 93/34/CEE del Consiglio), 45s (direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) e 45x (direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:
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4. |
Al punto 45h (direttiva 93/14/CEE del Consiglio) è inserito il testo seguente: «, modificato da:
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Articolo 2
I testi delle direttive 2006/20/CE, 2006/28/CE e 2006/27/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (5) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Oda Helen SLETNES
(1) GU L 289 del 19.10.2006, pag. 4.
(2) GU L 48 del 18.2.2006, pag. 16.
(3) GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27.
(4) GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 7.
(5) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.