30.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 333/6


DECISIONE DEL COMITATO MIST SEE

n. 101/2006

del 22 settembre 2006

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 42/2006 del 28 aprile 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione, del 12 luglio 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/597/CE della Commissione, del 2 agosto 2005, che riconosce il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini in Irlanda ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/598/CE della Commissione, del 2 agosto 2005, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 (5).

(6)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005, recante modifica dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’alimentazione degli animali (6).

(7)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/603/CE della Commissione, del 4 agosto 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Italia (7).

(8)

Occorre integrare nell’accordo la decisione 2005/604/CE della Commissione, del 4 agosto 2005, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune regioni italiane indenni da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi bovina e della regione Piemonte indenne da leucosi bovina enzootica (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005, che modifica l’allegato XI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda i laboratori nazionali in taluni Stati membri (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/617/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (10).

(11)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) nn. 1003/2005, 1091/2005 e 1292/2005 e delle decisioni 2005/597/CE, 2005/598/CE, 2005/603/CE, 2005/604/CE, 2005/615/CE e 2005/617/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (11) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 175 del 29.6.2006, pag. 86.

(2)  GU L 170 dell'1.7.2005, pag. 12.

(3)  GU L 182 del 13.7.2005, pag. 3.

(4)  GU L 204 del 5.8.2005, pag. 21.

(5)  GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22.

(6)  GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3.

(7)  GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11.

(8)  GU L 206 del 9.8.2005, pag. 12.

(9)  GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14.

(10)  GU L 214 del 19.8.2005, pag. 63.

(11)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1.

Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 19 (Decisione 2005/458/CE della Commissione) vengono inseriti i punti seguenti:

«20.

32005 D 0597: Decisione 2005/597/CE della Commissione, del 2 agosto 2005, che riconosce il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini in Irlanda ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (GU L 204 del 5.8.2005, pag. 21).

21.

32005 D 0617: Decisione 2005/617/CE della Commissione, del 17 agosto 2005, che riconosce temporaneamente il sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini in Gran Bretagna e in Irlanda del Nord (Regno Unito) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (GU L 214 del 19.8.2005, pag. 63).»

2.

Al punto 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio) della parte 3.1 è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32005 D 0615: Decisione 2005/615/CE della Commissione, del 16 agosto 2005 (GU L 213 del 18.8.2005, pag. 14).»

3.

Al punto 33 (Decisione 2005/393/CE della Commissione) della parte 3.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0603: Decisione 2005/603/CE della Commissione, del 4 agosto 2005 (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).»

4.

Ai punti 14 (Decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (Decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 D 0604: Decisione 2005/604/CE della Commissione, del 4 agosto 2005 (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 12).»

5.

Al punto 12 (Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 7.1 viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 1292: Regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione, del 5 agosto 2005 (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).»

6.

Dopo il punto 24 (Decisione 2005/177/CE della Commissione) della parte 7.2 sono inseriti i seguenti punti:

«25.

32005 R 1003: Regolamento (CE) n. 1003/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di Gallus gallus e modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 (GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 12).

26.

32005 R 1091: Regolamento (CE) n. 1091/2005 della Commissione, del 12 luglio 2005, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l’impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella (GU L 182 del 13.7.2005, pag. 3).»

7.

Nella parte 7.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 40 (Decisione 2004/449/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«Controllo delle EST (encefalopatie spongiformi trasmissibili)

41.

32005 D 0597: Decisione 2005/598/CE della Commissione, del 2 agosto 2005, del 2 agosto 2005, che vieta la commercializzazione di prodotti ottenuti da bovini nati o allevati nel Regno Unito prima del 1o agosto 1996, per qualsiasi fine ed esonera tali animali da alcuni controlli e alcune misure di eradicazione disposti dal regolamento (CE) n. 999/2001 (GU L 204 del 5.8.2005, pag. 22).»