19.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 289/23


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 87/2006

del 7 luglio 2006

che modifica l’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato IX dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 60/2006 del 2 giugno 2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (2),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 23a (direttiva 92/121/CEE del Consiglio, soppressa) dell’allegato IX dell’accordo, viene aggiunto il punto seguente:

«23b.

32005 L 0060: direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

Ai fini dell’accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

All’articolo 3, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dal seguente testo:

“la frode, perlomeno la frode grave, ai danni degli interessi finanziari delle Comunità europee, vale a dire:

a)

in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse,

alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto,

alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

b)

in materia di entrate, quali definite dalla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (3), qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all’utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunità europee o dei bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse,

alla mancata comunicazione di un’informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto,

alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto.

Per frode grave si intende qualsiasi frode riguardante un importo minimo non superiore a 50 000 EUR.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2005/60/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore l’8 luglio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2006.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES


(1)  GU L 245 del 7.9.2006, pag. 7.

(2)  GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

(3)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.”

(4)  Comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


Dichiarazione comune delle parti

contraenti in merito alla decisione n. 87/2006 che integra nell’accordo SEE la direttiva 2005/60/CE

Con riferimento alla direttiva 2005/60/CE, le parti contraenti ricordano che, per quanto riguarda i riferimenti ad atti normativi relativi alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, resta inteso che detta cooperazione (titolo VI del trattato UE) non rientra nel campo di applicazione dell’accordo SEE.

Inoltre, riguardo all’integrazione della direttiva 2005/60/CE nell’accordo SEE, le parti contraenti ricordano e tengono conto della dichiarazione della Commissione, della dichiarazione comune degli Stati EFTA-SEE, nonché della dichiarazione comune delle parti contraenti annesse alla decisione del Comitato misto SEE n. 98/2003 dell’11 agosto 2003.