7.9.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 245/46 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 75/2006
del 2 giugno 2006
che modifica il protocollo n. 47 dell’accordo SEE sull’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio del vino
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo 47 dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 85/2000 del 2 ottobre 2000 (1). |
(2) |
La decisione del Consiglio SEE n. 1/95 ha introdotto il sistema della immissione in commercio parallela per il Liechtenstein. |
(3) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47. |
(4) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (3). |
(5) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (4). |
(6) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2451/2000 della Commissione, del 7 novembre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici per quanto riguarda l’allegato XIV (5). |
(7) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (6). |
(8) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1609/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (7), per quanto riguarda i metodi di analisi. |
(9) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1655/2001 della Commissione, del 14 agosto 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (8). |
(10) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2066/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 per quanto concerne l’utilizzazione del lisozima nei prodotti vitivinicoli (9). |
(11) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (10), rettificato dalla GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38. |
(12) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 2086/2002 della Commissione, del 25 novembre 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (11). |
(13) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 440/2003 della Commissione, del 10 marzo 2003, recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (12). |
(14) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1205/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (13). |
(15) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1410/2003 della Commissione, del 7 agosto 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (14). |
(16) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del v.q.p.r.d. «Vinho verde» originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 (15). |
(17) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che modifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto concerne i vini di qualità prodotti in regioni determinate (16). |
(18) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 128/2004 della Commissione, del 23 gennaio 2004, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2676/90 che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (17). |
(19) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 316/2004 della Commissione, del 20 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (18). |
(20) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 908/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante adattamento di alcuni regolamenti relativi all’organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (19). |
(21) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1427/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (20). |
(22) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1428/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (21). |
(23) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1429/2004 della Commissione, del 9 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (22). |
(24) |
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1991/2004 della Commissione, del 19 novembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 753/2002 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (23). |
(25) |
Il regolamento (CEE) n. 2676/90 (24), che è già integrato nell’accordo, dev’essere spostato in una parte distinta dell’appendice 1 del protocollo 47 dell’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
Il protocollo 47 dell’accordo è modificato come specificato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) nn. 1493/1999, rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47, 1607/2000, 1622/2000, 2451/2000, 884/2001, 1609/2001, 1655/2001, 2066/2001, 753/2002, rettificato dalla GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38, 2086/2002, 440/2003, 1205/2003, 1410/2003, 1793/2003, 1795/2003, 128/2004, 316/2004, 908/2004, 1427/2004, 1428/2004, 1429/2004 e 1991/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1 dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (25).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT
(1) GU L 315 del 14.12.2000, pag. 32.
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(3) GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17.
(4) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1.
(5) GU L 282 dell’8.11.2000, pag. 7.
(6) GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32.
(7) GU L 212 del 7.8.2001, pag. 9.
(8) GU L 220 del 15.8.2001, pag. 17.
(9) GU L 278 del 23.10.2001, pag. 9.
(10) GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1.
(11) GU L 321 del 26.11.2002, pag. 8.
(12) GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 15.
(13) GU L 168 del 5.7.2003, pag. 13.
(14) GU L 201 dell’8.8.2003, pag. 9.
(15) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10.
(16) GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13.
(17) GU L 19 del 27.1.2004, pag. 3.
(18) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 16.
(19) GU L 163 del 30.4.2004, pag. 56.
(20) GU L 263 del 10.8.2004, pag. 3.
(21) GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7.
(22) GU L 263 del 10.8.2004, pag. 11.
(23) GU L 344 del 20.11.2004, pag. 9.
(24) GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1.
(25) Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
alla decisione del Comitato misto SEE n. 75/2006
Il testo dell’appendice 1 del protocollo 47 è sostituito con il seguente:
«Appendice 1
1. |
390 R 2676: Regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo. |
2. |
399 R 1493: Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1), rettificato dalla GU L 271 del 21.10.1999, pag. 47, modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
|
3. |
32000 R 1607: Regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 185 del 25.7.2000, pag. 17). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo. |
4. |
32000 R 1622: Regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici (GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo. |
5. |
32001 R 0884: Regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 10.5.2001, pag. 32), modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
|
6. |
32002 R 0753: Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1), rettificato da GU L 272 del 23.10.2003, pag. 38, modificato da:
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate nel modo seguente:
|
7. |
32003 R 1793: Regolamento (CE) n. 1793/2003 della Commissione, del 13 ottobre 2003, che fissa il titolo alcolometrico volumico naturale minimo del v.q.p.r.d “Vinho verde” originario della zona viticola C I a) del Portogallo per le campagne 2003/2004 e 2004/2005 (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 10). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: I riferimenti ad altri atti nel regolamento sono considerati pertinenti nella misura e nella forma in cui tali atti sono integrati nell’accordo.» |
(1) Fatto salvo l’uso dell’espressione tradizionale tedesca ‘Federweißer’ per i mosti di uva parzialmente fermentati destinati al consumo umano diretto di cui al paragrafo 34, lettera c), del regolamento vitivinicolo della Germania, nonché all’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione modificato.”