29.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/89


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2006

del 28 aprile 2006

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L’allegato I dell’accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 19/2006 (1).

(2)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all’autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (3).

(4)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, che modifica i regolamenti (CE) n. 490/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 521/2005 e (CE) n. 833/2005 per quanto riguarda le condizioni per l’autorizzazione nell’alimentazione animale di taluni additivi appartenenti ai gruppi degli enzimi e dei microrganismi (4),

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato I, capitolo II, dell’accordo è modificato come segue:

1)

ai punti 1zm [regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione], 1zt [regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione], 1zzi [regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione] e 1zzk [regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 R 1812: regolamento (CE) n. 1812/2005 della Commissione (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18).»;

2)

dopo il punto 1zzp [regolamento (CE) n. 1459/2005 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zzq.

32005 R 1810: regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all’autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5);

1zzr.

32005 R 1811: regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all’autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2205, pag. 12; rettifica nella GU L 10 del 14.1.2006, pag. 72

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1810/2005, (CE) n. 1811/2005 e (CE) n. 1812/2005 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 29 aprile 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (5).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 147 dell’1.6.2006, pag. 43.

(2)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5.

(3)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12; rettifica nella GU L 10 del 14.1.2006, pag. 72.

(4)  GU L 291 del 5.11.2005, pag. 18.

(5)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.