1.6.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 147/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 28/2006

del 10 marzo 2006

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 144/2005 del 2 dicembre 2005 (1).

(2)

Occorre rivedere determinate clausole di riesame del capitolo XV dell’allegato II dell’accordo, oggetto di proroghe o di soppressioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

1)

Al punto 1 (Direttiva 67/548/CEE del Consiglio) gli adattamenti c) e d) sono sostituiti dal testo seguente:

«c)

Non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

i)

l'articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 5, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze figuranti nell'Allegato I della direttiva e elencati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Denominazione

CAS

Index N.

Einecs

n-esano

110-54-3

601-037-00-0

203-777-6

acrilammide

79-06-1

616-003-00-0

201-173-7

ii)

l'articolo 30, in combinato disposto con gli articoli 4 e 6, in relazione alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e/o limiti di concentrazione specifici per le sostanze o i gruppi di sostanze non elencati nell'allegato I della direttiva e elencati qui di seguito. Per tali sostanze la Norvegia può prescrivere l'uso di una classificazione, di un'etichettatura e/o di limiti di concentrazione specifici differenti;

Denominazione

CAS

Index N.

Einecs

acrilammidoglicolato di metile

(contenente tra 0,1 % e 0,01 % di acrilammide)

77402-05-2

[NOR-UNN-02-91]

403-230-3

acrilammidometossiacetato di metile

(contenente tra 0,1 % e 0,01 % di acrilammide)

77402-03-0

[NOR-UNN-03-01]

401-890-7

iii)

per le sostanze di cui all’adattamento c) i), le disposizioni dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, che prescrivono l'uso della dicitura “etichetta CE”;

iv)

le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1o luglio 2007. Nel quadro della cooperazione per la soluzione dei problemi in sospeso, un riesame della situazione, che riguarderà anche questioni non disciplinate dalla normativa comunitaria, sarà effettuato nel 2006. Qualora uno Stato EFTA ritenga ancora necessaria una deroga per gli atti comunitari relativi alla classificazione e all'etichettatura, le disposizioni in materia non si applicano a tale Stato, a meno che il comitato misto SEE non adotti una soluzione diversa.»

2)

Nella clausola di riesame del punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio) i termini «composti di mercurio», «pentaclorofenolo» e «cadmio» sono soppressi.

3)

Nella clausola di riesame del punto 4 (direttiva 76/769/CEE del Consiglio), «2005» è sostituito da «2009».

4)

Nella clausola di riesame del punto 10 (direttiva 91/155/CEE della Commissione), la data «1o luglio 2005» è sostituita da «1o luglio 2007» e «2004» è sostituito da «2006».

5)

Al punto 12r (Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) i testi di modifica d) ed e) sono sostituiti dal testo seguente:

«d)

Non si applicano alla Norvegia le seguenti disposizioni:

i)

l'articolo 18, in combinato disposto con gli articoli 6 e 10, in relazione ai preparati contenenti le sostanze di cui al punto 1, lettera c) i) e ii);

ii)

le Parti contraenti convengono sulla necessità di dare applicazione a quanto disposto dagli atti comunitari in materia di sostanze e preparati pericolosi al più tardi il 1o luglio 2007. Nel quadro della cooperazione per la soluzione dei problemi in sospeso, un riesame della situazione, che riguarderà anche questioni non disciplinate dalla normativa comunitaria, sarà effettuato nel 2006. Qualora uno Stato EFTA ritenga ancora necessaria una deroga per gli atti comunitari relativi alla classificazione e all'etichettatura, le disposizioni in materia non si applicano a tale Stato, a meno che il comitato misto SEE non adotti una soluzione diversa.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore l'11 marzo 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (2) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 53 del 23.2.2006, pag. 40.

(2)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.