30.3.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/17


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 1/2006

del 27 gennaio 2006

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 140/2005 del 2 dicembre 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 36/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, che modifica gli allegati III e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili nei bovini, negli ovini e nei caprini (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/93/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, relativa alle misure transitorie per quanto riguarda l’introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in depositi doganali nella Comunità (4).

(5)

Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione, del 16 febbraio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i test diagnostici rapidi (5).

(6)

La presente decisione non si applica all’Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1/2005, (CE) n. 36/2005 e (CE) n. 260/2005 e della decisione 2005/93/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 28 gennaio 2006, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2006.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

R. WRIGHT


(1)  GU L 53 del 23.2.2006, pag. 34.

(2)  GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9.

(4)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 64.

(5)  GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31.

(6)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1.

Dopo il punto 1 (Decisione 95/117/CE della Commissione) della parte 5.2 è aggiunto il punto seguente:

«2)

32005 D 0093: Decisione 2005/93/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, relativa alle misure transitorie per quanto riguarda l’introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in depositi doganali nella Comunità (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 64).»

2.

Al punto 12 [Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio], nella parte 7.1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«—

32005 R 0036: Regolamento (CE) n. 36/2005 del 12 gennaio 2005 (GU L 10 del 13.1.2005, pag. 9),

32005 R 0260: Regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione, del 16 febbraio 2005 (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31).»

3.

Dopo il punto 9 (Decisione 2000/50/CE della Commissione) della parte 9.1 è aggiunto il punto seguente:

«10)

32005 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»

4.

Al punto 1 (Direttiva 64/432/CEE del Consiglio) della parte 4.1 è aggiunto il seguente trattino:

«—

32005 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»

5.

Al punto 2 (Direttiva 93/119/CE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il testo seguente:

«, modificata da:

32005 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»

6.

Al quarto trattino [Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio] del punto 1 (Direttiva 91/628/CEE del Consiglio) della parte 9.1 è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

32005 R 0001: Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).»