Accordo sui privilegi e sulle immunità dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER
Gazzetta ufficiale n. L 358 del 16/12/2006 pag. 0082 - 0086
Accordo sui privilegi e sulle immunità dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER La Comunità economica dell’energia atomica (in appresso "Euratom"), il governo della Repubblica popolare cinese, il governo dell’India, il governo del Giappone, il governo della Repubblica di Corea e il governo della Federazione russa (in appresso "le Parti"), CONSIDERANDO che l’articolo 12 dell’Accordo sull’istituzione dell’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso "Accordo ITER") dispone che le Parti dell’accordo concedano privilegi e immunità, CONSIDERANDO che lo scopo del presente Accordo consiste nel definire, nei confronti delle Parti del presente Accordo, il contenuto e la portata di detti privilegi e immunità ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER, CONSIDERANDO che le Parti hanno confermato, in occasione della riunione ministeriale su ITER tenutasi a Bruxelles il 24 maggio 2006, di voler concludere il presente Accordo, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. Ai sensi dell’articolo 5 dell’Accordo ITER, l’Organizzazione internazionale dell’energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del Progetto ITER (in appresso "Organizzazione ITER") è dotata di personalità giuridica internazionale, comprensiva della capacità di concludere accordi con Stati e/o organizzazioni internazionali. 2. L’Organizzazione ITER è dotata di personalità giuridica e gode, nei territori dei membri, della capacità giuridica necessaria, tra l'altro, per: a) stipulare contratti; b) acquistare, detenere e alienare beni immobili e mobili; c) ottenere licenze; e d) stare in giudizio. Articolo 2 Gli edifici e i locali dell’Organizzazione ITER sono inviolabili. Articolo 3 Gli archivi e i documenti dell’Organizzazione ITER sono inviolabili. Articolo 4 1. L’Organizzazione ITER gode dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, eccetto: a) nella misura in cui abbia espressamente rinunciato a detta immunità in un caso specifico; b) in relazione a un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un autoveicolo di proprietà dell’Organizzazione ITER o utilizzato per suo conto, o in caso di infrazione del codice della strada che coinvolga detto veicolo; c) in caso di provvedimento di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23; e d) in caso di pignoramento di stipendio, eseguito a fronte di un debito di un membro del personale dell’Organizzazione ITER, a condizione che tale provvedimento risulti da una sentenza giudiziaria definitiva ed esecutiva conformemente alle norme in vigore nel territorio di esecuzione. 2. I beni e gli averi dell’Organizzazione ITER, ovunque si trovino, godono dell’immunità da requisizione, confisca, espropriazione o sequestro, eccetto: a) nella misura in cui abbia espressamente rinunciato a tale immunità in un caso specifico; b) nei confronti di un’azione civile di cui al paragrafo 1, lettera b); e c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23. 3. L’Organizzazione ITER gode altresì dell’immunità da qualsiasi forma di coercizione amministrativa o di provvedimento giudiziario cautelare, eccetto nella misura in cui abbia rinunciato espressamente a tale immunità in un caso specifico e ciò sia necessario nelle situazioni seguenti: a) la prevenzione di incidenti o le relative indagini quando siano coinvolti autoveicoli di proprietà dell’Organizzazione ITER o utilizzati per suo conto; e b) l’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23. Articolo 5 1. Nell’ambito delle sue attività ufficiali, l’Organizzazione ITER, i suoi beni e le sue entrate sono esenti dalle imposte dirette. 2. Quando beni o servizi, strettamente necessari per l’esercizio delle attività ufficiali dell’Organizzazione ITER, sono acquistati o utilizzati dall’Organizzazione ITER o per suo conto e quando il prezzo di detti beni o servizi è comprensivo di tasse o diritti, la Parte prende, nella misura del possibile, adeguati provvedimenti volti a concedere l’esenzione di dette tasse o diritti, o ad assicurarne il rimborso. Articolo 6 1. I beni importati o esportati dall’Organizzazione ITER, o per suo conto, nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esenti da qualsiasi diritto e tassa. I beni importati o esportati dall’Organizzazione ITER nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esenti da divieti e restrizioni all’importazione e all’esportazione, eccetto nel caso in cui detti divieti o restrizioni siano conformi alle leggi, regolamenti e politiche di cui agli articoli 14 e 20 dell’Accordo ITER. 2. I beni che hanno beneficiato dell’esenzione di cui all’articolo 5 o che sono importati conformemente al paragrafo 1 non possono essere ceduti a titolo oneroso o gratuito, salvo che ciò avvenga alle condizioni stabilite dalle Parti che hanno accordato l’esenzione. Articolo 7 1. Ai fini degli articoli 5 e 6, le attività ufficiali dell’Organizzazione ITER comprendono le sue attività amministrative, incluse quelle connesse al regime di sicurezza sociale che avrà stabilito, e le attività condotte per conseguire la finalità dell’Organizzazione ITER, come definita nell’Accordo ITER. 2. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 non si applicano alle tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di utilità generale. Articolo 8 Non è concessa alcuna esenzione ai sensi degli articoli 5 o 6 in relazione ai beni acquistati o importati o i servizi forniti per l’uso personale dei membri del personale dell’Organizzazione ITER. Articolo 9 Fatte salve le leggi, i regolamenti e le politiche di cui agli articoli 14 e 20 dell’Accordo ITER, la circolazione di pubblicazioni e di altro materiale informativo inviato o ricevuto dall’Organizzazione ITER non è soggetta ad alcuna restrizione. Articolo 10 1. L’Organizzazione ITER può ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valute, contanti o titoli; può disporne liberamente per qualsiasi finalità prevista nell’Accordo ITER e tenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria per adempiere alle proprie obbligazioni. 2. Nell’esercizio dei suoi diritti di cui al paragrafo 1, l’Organizzazione ITER tiene debitamente conto di qualsiasi osservazione formulata dai suoi membri, nella misura in cui ritenga che dette osservazioni possano essere prese in considerazione senza pregiudizio dei propri interessi. Articolo 11 1. Con riferimento alle sue comunicazioni ufficiali e alla trasmissione di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione ITER gode di un trattamento non meno favorevole di quello concesso da ciascuna Parte ad altre organizzazioni internazionali. 2. Le comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione ITER non possono essere oggetto di alcuna forma di censura, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato. Articolo 12 Le Parti adottano tutte le idonee misure per agevolare l’entrata e il soggiorno nel loro territorio, o la partenza dal loro territorio, del personale dell’Organizzazione ITER. Articolo 13 1. I rappresentanti delle Parti, nell’esercizio delle loro funzioni di rappresentanza e nel corso dei loro viaggi da e verso il luogo della riunione stabilito dall’Organizzazione ITER, godono dei privilegi e delle immunità seguenti: a) l’immunità dall’arresto e dalla detenzione così come dal sequestro dei bagagli personali; b) l’immunità di giurisdizione, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, con riferimento agli atti compiuti in veste ufficiale, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un rappresentante di una Parte, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce; c) l’inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali; d) il diritto di ricevere documenti o corrispondenza con corriere speciale o valigetta sigillata; e) l’esenzione per sé e il proprio coniuge dalle disposizioni che limitano l’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri; f) le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio, riconosciute ai rappresentanti di governi stranieri in missione ufficiale temporanea; g) le stesse agevolazioni doganali, per quanto riguarda i loro bagagli personali, riconosciute agli agenti diplomatici. 2. I privilegi e le immunità non sono concessi ai rappresentanti di una Parte per loro beneficio personale, bensì per garantire la loro piena indipendenza nell’esercizio delle funzioni assolte nell’ambito dell’Organizzazione ITER. Ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER, ciascuna Parte revoca l’immunità concessa ai propri rappresentanti qualora ritenga che il suo mantenimento possa ostacolare il corso della giustizia e la sua revoca non pregiudichi lo scopo per il quale è stata concessa. Articolo 14 I membri del personale dell’Organizzazione ITER godono dei privilegi e delle immunità seguenti: a) l’immunità di giurisdizione, anche dopo aver cessato il servizio presso l’Organizzazione ITER, con riferimento agli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un membro del personale dell’Organizzazione ITER, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce; b) l’esenzione da tutti dagli obblighi in materia di servizio militare; c) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali; d) le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le disposizioni che limitano l’immigrazione e le formalità di registrazione degli stranieri, di quelle usualmente riconosciute ai membri del personale di organizzazioni internazionali; tali agevolazioni sono estese ai membri del loro nucleo familiare; e) gli stessi privilegi, per quanto riguarda le restrizioni di cambio, accordati al personale di organizzazioni internazionali; f) in periodo di crisi internazionale, le stesse agevolazioni in materia di rimpatrio riconosciute agli agenti diplomatici; tali agevolazioni sono estese ai membri del loro nucleo familiare; g) il diritto di importare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, in occasione della loro prima immissione in funzione nel paese interessato, e il diritto, alla cessazione delle loro funzioni nel suddetto paese, di riesportare in franchigia la propria mobilia ed i propri effetti personali, fatte salve, nell’uno e nell’altro caso, le condizioni ritenute necessarie dal paese nel cui territorio il diritto è esercitato. Articolo 15 In aggiunta ai privilegi e immunità di cui all’articolo 14, il Direttore generale dell’Organizzazione ITER e, quando il suo posto è vacante, la persona designata a farne le veci, gode dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli agenti diplomatici di categoria equivalente. Articolo 16 Gli esperti, nell’esercizio delle loro funzioni nell’ambito dell’Organizzazione ITER o nell’esecuzione di missioni per l’Organizzazione ITER, godono dei privilegi e delle immunità seguenti, nella misura in cui siano necessari per l’esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati nell’esercizio delle loro funzioni e nel corso di dette missioni: a) l’immunità di giurisdizione, anche dopo aver cessato di svolgere funzione di esperto per l’organizzazione, con riferimento agli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, comprese le parole e gli scritti; tuttavia tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa da un esperto, né in caso di danni causati da un autoveicolo che gli appartiene o che conduce; b) l’inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali; c) le stesse agevolazioni, per quanto riguarda le restrizioni valutarie o di cambio così come i bagagli personali, riconosciute ai funzionari di governi stranieri in missione ufficiale temporanea. Articolo 17 1. Gli stipendi ed emolumenti versati dall’Organizzazione ITER sono esenti dall’imposta sul reddito nella misura in cui siano soggetti a un’imposta a profitto dell’Organizzazione ITER. Le Parti conservano il diritto di tener conto di detti stipendi ed emolumenti ai fini del calcolo del livello di imposizione fiscale da applicare ai redditi generati da altre fonti. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano alle rendite e pensioni versate dall’Organizzazione ITER ai suoi ex Direttori generali e membri del personale. Articolo 18 Gli articoli 14 e 17 si applicano a tutte le categorie di personale contemplate dallo statuto del personale dell’Organizzazione ITER. Il Consiglio dell’Organizzazione ITER (in appresso "il Consiglio") stabilisce a quali categorie di esperti è applicabile l’articolo 16. I nomi, le qualifiche e gli indirizzi dei membri del personale e degli esperti di cui al presente articolo sono comunicati periodicamente ai membri dell’Organizzazione ITER. Articolo 19 Qualora istituisca un proprio regime di sicurezza sociale, l’Organizzazione ITER, il suo Direttore generale e il suo personale sono esentati dal versamento di tutti i contributi obbligatori agli organismi nazionali di sicurezza sociale, fatti salvi gli accordi conclusi con le Parti e/o lo Stato ospitante. Articolo 20 Nessuna Parte è obbligata ad accordare i privilegi e le immunità di cui all’articolo 13, all’articolo 14, lettere b), d), e), f) e g), all’articolo 15, all’articolo 16, lettera c), e all’articolo 19 ai suoi cittadini o a persone che, al momento della loro entrata in servizio presso l’Organizzazione ITER in detta Parte, vi risiedono permanentemente. Articolo 21 1. I privilegi e immunità previsti nel presente Accordo non sono concessi al Direttore generale, al personale e agli esperti dell’Organizzazione ITER per loro beneficio personale. Tali privilegi e immunità sono riconosciuti con l’unico scopo di garantire, in qualsiasi circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione ITER e la piena indipendenza delle persone che ne beneficiano. 2. Ai sensi dell’articolo 12 dell’Accordo ITER, il Consiglio revoca l’immunità concessa ogniqualvolta reputi che il suo mantenimento possa ostacolare il corso della giustizia e la sua revoca non sia contraria agli interessi dell’Organizzazione ITER e dei suoi membri. Articolo 22 L’Organizzazione ITER coopera costantemente con le autorità competenti delle Parti e dello Stato ospitante, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, dell’Accordo ITER, al fine di facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di polizia, salute pubblica e sicurezza, concessione di licenze, protezione dell’ambiente e di ispezione del lavoro, o di altra legislazione nazionale analoga, nonché di prevenire abusi dei privilegi e delle immunità previsti dal presente Accordo. La procedura di cooperazione di cui al presente articolo può essere definita negli accordi relativi alla sede e alle Équipe Locali o in accordi aggiuntivi. Articolo 23 1. All’atto di stipulare contratti scritti, diversi da quelli conclusi conformemente allo statuto del personale, l’Organizzazione ITER può prevedere il ricorso all’arbitrato. La legge applicabile e lo Stato nel quale l’organo arbitrale ha sede sono precisati in una clausola compromissoria o uno speciale accordo arbitrale concluso a tal fine. 2. L’esecuzione della decisione arbitrale è disciplinata dalle norme in vigore nello Stato nel cui territorio la decisione deve essere eseguita. Articolo 24 A norma del trattato che istituisce Euratom, il presente Accordo si applica ai territori contemplati dal suddetto trattato. Conformemente a detto trattato e ad altri accordi pertinenti, esso si applica anche alla Repubblica di Bulgaria, alla Romania e alla Confederazione elvetica, le quali partecipano al programma sulla fusione di Euratom in qualità di Stati terzi pienamente associati. Articolo 25 1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione conformemente alle procedure di ciascun firmatario. 2. Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione dell’Accordo da parte della Repubblica popolare cinese, di Euratom, dell’India, del Giappone, della Repubblica di Corea e della Federazione russa. 3. Se il presente Accordo non è entrato in vigore entro un anno dalla firma, il depositario convoca i firmatari ad una riunione volta a stabilire le misure da intraprendere per facilitare l’entrata in vigore dell’Accordo. Articolo 26 1. Quando il Consiglio dell’Organizzazione ITER ha adottato una decisione ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, dell’Accordo ITER, lo Stato o l’organizzazione internazionale interessato può aderire al presente Accordo e diventarne Parte. 2. L’adesione entra in vigore alla data di deposito dello strumento di adesione presso il depositario. Articolo 27 Il presente Accordo ha la stessa durata dell’Accordo ITER. L’estinzione del presente Accordo non pregiudica l’immunità di cui all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), all’articolo 14, lettera a), e all’articolo 16, lettera a). Articolo 28 Qualsiasi questione sorta tra le Parti, o tra una o più Parti e l’Organizzazione ITER, che derivi o sia relativa al presente Accordo è risolta mediante consultazione, mediazione o altre procedure che saranno decise, quali l’arbitrato. Le Parti interessate si riuniscono per discutere la natura della controversia in vista di una sua rapida composizione. Articolo 29 1. Il Direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica è il depositario del presente Accordo. 2. Il testo originale del presente Accordo è depositato presso il depositario, che trasmette copie certificate dello stesso ai firmatari e al Segretario generale delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, ai sensi dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. 3. Il depositario notifica a tutti i firmatari e agli Stati e alle organizzazioni internazionali aderenti: a) la data dell’avvenuto deposito di ciascuno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; e b) la data di entrata in vigore del presente Accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Parigi, il 21 novembre 2006, in un unico esemplare in lingua inglese. Per la Comunità europea dell'energia atomica Per il governo della Repubblica popolare cinese Per il governo dell'India Per il governo del Giappone Per il governo della Repubblica di Corea Per il governo della Federazione russa --------------------------------------------------