22006A0712(01)

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 12/07/2006 pag. 0017 - 0022


TRADUZIONE

Accordo

tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia che istituisce un quadro per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell'Unione europea di gestione delle crisi

L'UNIONE EUROPEA

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI TURCHIA

dall'altra,

in appresso denominate "le parti",

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea (UE) può decidere di agire nel settore della gestione delle crisi.

(2) L'Unione europea deciderà se invitare Stati terzi a partecipare a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi. La Repubblica di Turchia può accettare l'invito dell'Unione europea e offrire il suo contributo. In tal caso l'Unione europea deciderà se accettare il contributo proposto dalla Repubblica di Turchia.

(3) Se l'Unione europea decide di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, la Repubblica di Turchia può esprimere l'intenzione di principio di partecipare all'operazione.

(4) Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, ha convenuto le modalità di attuazione delle disposizioni approvate dal Consiglio europeo di Nizza del 7 e 9 dicembre 2000 relative alla partecipazione dei membri europei della NATO non appartenenti all'UE alla gestione delle crisi in operazioni dirette dall'UE.

(5) Le condizioni per la partecipazione della Repubblica di Turchia alle operazioni dell'UE di gestione delle crisi dovrebbero figurare in un accordo che istituisce un quadro per tale possibile partecipazione futura, anziché essere definite caso per caso per ciascuna operazione.

(6) Detto accordo non dovrebbe pregiudicare l'autonomia decisionale dell'Unione europea né la natura specifica delle decisioni della Repubblica di Turchia di partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

(7) L'accordo in questione dovrebbe riguardare unicamente le future operazioni dell'UE di gestione delle crisi e lasciare impregiudicati gli eventuali accordi vigenti che disciplinano la partecipazione della Repubblica di Turchia a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi già in corso,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Decisioni relative alla partecipazione

1. In seguito alla decisione dell'Unione europea di invitare la Repubblica di Turchia a partecipare ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, e una volta che la Repubblica di Turchia ha deciso di partecipare, la Repubblica di Turchia informa l'Unione europea in merito al contributo proposto.

2. Se l'Unione europea ha deciso di intraprendere un'operazione di gestione militare di una crisi facendo ricorso a mezzi e capacità della NATO, la Repubblica di Turchia informa l'Unione europea di qualsiasi intenzione di partecipare all'operazione e successivamente fornisce indicazioni circa tutti i contributi proposti.

3. La valutazione da parte dell'Unione europea del contributo della Repubblica di Turchia è condotta in consultazione con la Repubblica di Turchia.

4. L'Unione europea fornisce alla Repubblica di Turchia una prima indicazione del probabile contributo ai costi comuni dell'operazione il più presto possibile al fine di assistere la Repubblica di Turchia nella formulazione della sua offerta.

5. L'Unione europea comunica il risultato della valutazione alla Repubblica di Turchia per iscritto per assicurare la partecipazione della Repubblica di Turchia conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Contesto

1. La Repubblica di Turchia si associa all'azione comune con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide che l'UE condurrà un'operazione di gestione di una crisi nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell'Unione europea decide di prorogare un'operazione dell'UE di gestione della crisi, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.

2. Il contributo della Repubblica di Turchia ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi lascia impregiudicata l'autonomia decisionale dell'Unione europea.

Articolo 3

Status del personale e delle forze

1. Lo status del personale distaccato a un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi e/o delle forze messe a disposizione di un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi da parte della Repubblica di Turchia è disciplinato dall'accordo sullo status delle forze/della missione, se disponibile, concluso tra l'Unione europea e lo/gli Stato/i in cui l'operazione è condotta.

2. Lo status del personale messo a disposizione di comandi o elementi di comando situati al di fuori dello/degli Stato/i in cui ha luogo l'operazione dell'UE di gestione della crisi è disciplinato da disposizioni stabilite fra i comandi e gli elementi di comando interessati e la Repubblica di Turchia.

3. Fatto salvo l'accordo sullo status delle forze/della missione di cui al paragrafo 1 la Repubblica di Turchia esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all'operazione dell'UE di gestione della crisi.

4. La Repubblica di Turchia è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione di una crisi, formulate da o concernenti un qualsiasi membro del suo personale. La Repubblica di Turchia è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti.

5. La Repubblica di Turchia si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi cui partecipa la Repubblica di Turchia e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

6. L'Unione europea si impegna a garantire che gli Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti della Repubblica di Turchia allorché questa partecipa a un'operazione dell'UE di gestione di una crisi e a farlo all'atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.

Articolo 4

Informazioni classificate

1. La Repubblica di Turchia adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell'UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell'Unione europea, contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001 [1] e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il comandante dell'operazione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione militare della crisi o il capomissione dell'UE per le operazioni dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Qualora l'UE riceva informazioni classificate dalla Repubblica di Turchia, dette informazioni devono essere oggetto di protezione proporzionata alla loro classificazione e secondo gli standard stabiliti dalle norme per le informazioni classificate dell'UE.

3. Qualora l'UE e la Repubblica di Turchia abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo sono applicate nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione di una crisi.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE A OPERAZIONI DI GESTIONE CIVILE DELLE CRISI

Articolo 5

Personale distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi

1. La Repubblica di Turchia garantisce che il personale da essa distaccato ad un'operazione dell'UE di gestione civile di una crisi effettui la propria missione conformemente:

- all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

- al piano operativo,

- alle misure di attuazione.

2. La Repubblica di Turchia informa a tempo debito il capo missione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

3. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all'esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Repubblica di Turchia. Il personale distaccato all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.

Articolo 6

Catena di comando

1. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Tutto il personale resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

3. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.

4. Il capomissione guida l'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e ne assume la gestione quotidiana.

5. La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea che partecipano all'operazione, conformemente agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del presente accordo.

6. Il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi è responsabile del controllo disciplinare del personale dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Se necessario, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale interessata.

7. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione. L'NPC riferisce al capo missione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

8. La decisione di terminare l'operazione è presa dall'Unione europea previa consultazione della Repubblica di Turchia, sempreché tale Stato contribuisca ancora all'operazione dell'UE di gestione civile della crisi alla data di conclusione dell'operazione.

Articolo 7

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 8, la Repubblica di Turchia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, tranne i costi soggetti a finanziamento comune in base al bilancio operativo dell'operazione.

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Repubblica di Turchia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 8

Contributo al bilancio operativo

1. La Repubblica di Turchia contribuisce al finanziamento del bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi.

2. Il contributo finanziario della Repubblica di Turchia al bilancio operativo è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a) la quota dell'importo di riferimento che è proporzionale al rapporto tra il suo reddito nazionale lordo (RNL) e l'importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono al bilancio operativo dell'operazione; oppure

b) la quota dell'importo di riferimento per il bilancio operativo che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all'operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all'operazione.

3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, la Repubblica di Turchia non contribuisce al finanziamento delle indennità giornaliere pagate al personale degli Stati membri dell'Unione europea.

4. Fatto salvo il paragrafo 1, l'Unione europea esonera in linea di principio gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda un'operazione specifica dell'UE di gestione civile di una crisi quando:

a) l'Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all'operazione fornisce un contributo importante che è essenziale per tale operazione; oppure

b) lo Stato terzo partecipante all'operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

5. È firmato un accordo tra il capomissione dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi e i pertinenti servizi amministrativi della Repubblica di Turchia sulle modalità pratiche di pagamento dei contributi della Repubblica di Turchia al bilancio operativo dell'operazione dell'UE di gestione civile della crisi. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a) l'importo in questione;

b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c) la procedura di audit.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI SULLA PARTECIPAZIONE AD OPERAZIONI DI GESTIONE MILITARE DELLE CRISI

Articolo 9

Partecipazione ad un'operazione dell'UE di gestione militare di una crisi

1. La Repubblica di Turchia garantisce che le sue forze e il suo personale che partecipano a un'operazione dell'UE di gestione militare delle crisi effettuino la propria missione conformemente:

- all'azione comune e alle successive modifiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo,

- al piano operativo,

- alle misure di attuazione.

2. Il personale distaccato dalla Repubblica di Turchia conforma l'esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

3. La Repubblica di Turchia informa a tempo debito il comandante dell'operazione dell'UE di qualsiasi modifica della propria partecipazione all'operazione.

Articolo 10

Catena di comando

1. L'insieme delle forze e del personale che partecipa all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.

2. Le autorità nazionali trasferiscono il comando operativo e tattico e/o il controllo delle loro forze e del loro personale al comandante dell'operazione dell'UE. Il comandante dell'operazione dell'UE può delegare i suoi poteri.

3. La Repubblica di Turchia ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell'operazione, degli Stati membri dell'Unione europea partecipanti.

4. Il comandante dell'operazione dell'UE può, previa consultazione della Repubblica di Turchia, richiedere in qualsiasi momento il ritiro del contributo della Repubblica di Turchia.

5. Un Alto rappresentante militare (Senior Military Representative — SMR) è nominato dalla Repubblica di Turchia per rappresentarne il contingente nazionale in seno all'operazione dell'UE di gestione militare della crisi. L'SMR si consulta con il comandante della forza dell'UE su tutte le questioni inerenti all'operazione ed è responsabile della disciplina quotidiana del contingente.

Articolo 11

Aspetti finanziari

1. Fatto salvo l'articolo 12, la Repubblica di Turchia sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all'operazione, a meno che tali costi non siano soggetti a finanziamento comune in base agli strumenti giuridici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo e alla decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa [2].

2. In caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dello/degli Stato/i in cui è condotta l'operazione, la Repubblica di Turchia, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall'accordo sullo status delle forze, se disponibile, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 12

Contributi ai costi comuni

1. La Repubblica di Turchia contribuisce al finanziamento dei costi comuni dell'operazione dell'UE di gestione militare della crisi.

2. Il contributo finanziario della Repubblica di Turchia ai costi comuni è l'importo inferiore tra le due alternative seguenti:

a) la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il suo RNL e l’importo complessivo degli RNL di tutti gli Stati che contribuiscono ai costi comuni dell’operazione; oppure

b) la quota dell’importo di riferimento per i costi comuni che è proporzionale al rapporto tra il numero dei membri del suo personale che partecipa all’operazione e il numero totale del personale di tutti gli Stati che partecipano all’operazione.

Nel calcolo di cui al paragrafo 2, lettera b), se la Repubblica di Turchia fornisce personale soltanto al comando dell’operazione o della forza, il rapporto utilizzato è tra il suo personale e il totale delle persone messe a disposizione dai rispettivi comandi. Altrimenti, il rapporto è tra l’insieme del personale fornito dalla Repubblica di Turchia e il totale del personale partecipante all’operazione.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’Unione europea in linea di principio esonera gli Stati terzi dai contributi finanziari per quanto riguarda i costi comuni di una specifica operazione dell’UE di gestione militare di una crisi quando:

a) l’Unione europea decide che lo Stato terzo partecipante all’operazione fornisce un contributo importante per quanto riguarda i mezzi e/o le capacità che sono essenziali per tale operazione; oppure

b) lo Stato terzo partecipante all’operazione ha un RNL pro capite che non supera quello di qualsiasi Stato membro dell’Unione europea.

4. È firmato un accordo tra l'amministratore previsto dalla decisione 2004/197/PESC e le autorità amministrative competenti della Repubblica di Turchia, dall'altro. Tale accordo contempla tra l'altro disposizioni riguardanti:

a) l'importo in questione;

b) le modalità di pagamento del contributo finanziario;

c) la procedura di audit.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Disposizioni di attuazione dell'accordo

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 e all'articolo 12, paragrafo 4, eventuali accordi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo sono conclusi tra il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune e le autorità competenti della Repubblica di Turchia.

Articolo 14

Inadempienza

Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli articoli precedenti, l'altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.

Articolo 15

Composizione delle controversie

Le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

2. Il presente accordo è riesaminato entro il 1o giugno 2008 e successivamente almeno ogni tre anni.

3. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti.

4. Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica scritta di denuncia all'altra parte. Tale denuncia prende effetto sei mesi dopo che l'altra parte ha ricevuto la notifica.

Fatto a Bruxelles, il ventinovesimo giorno del mese di giugno dell'anno duemilasei, in lingua inglese in quattro copie.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Turchia

[1] GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).

[2] GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).

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