30.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 347/93


DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO VETERINARIO ISTITUITO DALL’ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SUL COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRICOLI

del 21 dicembre 2005

relativa alla modifica dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo

(2005/962/CE)

IL COMITATO,

visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio dei prodotti agricoli (di seguito «accordo agricolo»), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, dell’allegato 11,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo agricolo è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

(2)

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell'allegato 11 dell’accordo agricolo sono state modificate una prima volta con decisione n. 2/2003 del comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 25 novembre 2003, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 dell’accordo (1).

(3)

Le appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’accordo agricolo sono state modificate da ultimo con decisione n. 2/2004 del Comitato misto veterinario istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, del 9 dicembre 2004, relativa alla modifica delle appendici 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 dell’allegato 11 all’accordo (2).

(4)

La Confederazione svizzera si è impegnata a recepire nella propria legislazione le disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (3), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4), del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (5) e del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare le conformità alle normative in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (6).

(5)

Le misure sanitarie previste dalla legislazione Svizzera sono riconosciute come equivalenti ai fini commerciali per il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano.

(6)

Le disposizioni dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo, e le loro conseguenze sui controlli, saranno riesaminate in sede di comitato misto veterinario al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione, alfine di verificare l’equivalenza per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina, conformemente alle disposizioni del capitolo III dell’appendice 6 di tale allegato.

(7)

È opportuno modificare il testo dell’appendice 6 dell’allegato 11 a tale accordo per tener conto dei cambiamenti intervenuti nelle legislazioni comunitaria e Svizzera in vigore il 1o gennaio 2006,

DECIDE:

Articolo 1

La prima tabella (prodotti: latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano) del capitolo 1 dell’appendice 6 dell’allegato 11 all’accordo agricolo è sostituita dal testo dell’allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L’equivalenza delle misure sanitarie previste dalla legislazione Svizzera per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina viene esaminata in sede di comitato misto veterinario per essere riconosciuta ai fini commerciali al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione, redatta in duplice copia, è firmata dai copresidenti o altre persone autorizzate ad agire a nome delle parti.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Essa entra in vigore il 1o gennaio 2006.

Firmato a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

Per il comitato misto veterinario

Il capo della delegazione della Confederazione Svizzera

Hans WYSS

Il capo della delegazione della Comunità europea

Jaana HUSU-KALLIO


(1)  GU L 23 del 28.1.2004, pag. 27.

(2)  GU L 17 del 20.1.2005, pag. 1.

(3)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(4)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83

(6)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.


ALLEGATO

«Prodotti: Prodotti di origine animale destinati al consumo umano

 

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera ed esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea

Condizioni commerciali

Equivalenza

Condizioni speciali

Norme CE

Norme Svizzere

 

Regolamenti (CE) n. 852/2004 n. 853/2004 n. 854/2004 n. 882/2004

Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (Legge sulle derrate alimentari), modificata da ultimo il 18 giugno 2004 (RS 817.0)

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (OPAn), modificata da ultimo il 27 giugno 2001 (RS 455.1)

Ordinanza del 1o marzo 1995 sulla formazione degli organi di controllo dell’igiene delle carni (OFIgC) (RS 817.191.54)

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 18 agosto 2004 (RS 916.401)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulla produzione primaria (RS 916.020)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione di animali e il controllo delle carni (OMCC) (RS 817.190)

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) (RS 817.02)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sull’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (RS 817.025.21)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione primaria (RS 916.020.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella macellazione di animali (OIgM) (RS 817.190.1)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

a condizioni speciali

Nell’ambito della presente appendice e tenuto conto dell’evoluzione della legislazione comunitaria in materia (testi di applicazione) e della legislazione comunitaria relativa al controllo delle importazioni provenienti da paesi terzi, le autorità Svizzere si impegnano a modificare la legislazione nazionale affinché vengano adottate norme equivalenti ai fini commerciali. A questo scopo le autorità Svizzere hanno messo a punto e sottoposto a consultazione progetti di ordinanza.

Le disposizioni della presente appendice saranno riesaminate in sede di Comitato misto veterinario al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica, al fine di verificare l’equivalenza per tutti i prodotti di origine animale destinati al consumo umano diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina, conformemente alle disposizioni del capitolo III della presente appendice.

In attesa che venga effettuata la pertinente modifica della presente appendice, a tutti i prodotti di origine animale diversi dal latte e dai prodotti lattiero-caseari della specie bovina e dai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, compresi il latte e i prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano, continua ad applicarsi il capitolo II della presente appendice.

Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina

Sanità animale

Bovini

Direttiva 64/432/CEE

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 23 giugno 2004 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295.

 

Sanità pubblica

Bovini

Regolamenti (CE) n. 852/2004 n. 853/2004 n. 854/2004 n. 882/2004

Ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) (RS 817.02)

Ordinanza del 23 novembre 2005 concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL) (RS 916.351.0)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari di origine animale (RS 817.022.108)

Ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 sui requisiti igienici (ORI) (RS 817.024.1)

Ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l’igiene nella produzione lattiera (OIgPL) (RS 916.351.021.1)

La circolazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità e la Svizzera è soggetta alle stesse condizioni di quella del latte e dei prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano oggetto di scambi tra gli Stati membri della Comunità.

Le disposizioni della legislazione Svizzera concernenti in particolare i procedimenti e trattamenti termici utilizzati per il latte e per i prodotti lattiero-caseari, con le relative conseguenze in materia di etichettatura, non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea, né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La Svizzera redige un elenco dei propri stabilimenti riconosciuti, in conformità delle disposizioni dell’articolo 31 (registrazione/riconoscimento degli stabilimenti) del regolamento (CE) n. 882/2004.»