6.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/26


DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO MISTO CE-ANDORRA

del 10 ottobre 2005

(2005/867/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo in forma di uno scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (1), firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990, in particolare l’articolo 17,

visto il protocollo sulle questioni veterinarie complementare all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra (2), firmato a Bruxelles il 15 maggio 1997, in particolare l’articolo 2,

considerando quanto segue:

Nella riunione svoltasi ad Andorra il 25 e 26 gennaio 2005, il sottogruppo veterinario del comitato misto CE-Andorra, istituito conformemente all’articolo 2 del protocollo sulle questioni veterinarie, complementare all’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, ha raccomandato l'approvazione di un elenco supplementare di disposizioni comunitarie in materia veterinaria, che dovranno essere applicate da Andorra, in aggiunta alla normativa veterinaria della Comunità fissata nelle decisioni n. 2/1999 (3), n. 1/2001 (4) e n. 2/2003 (5) del comitato misto CE-Andorra. Il recepimento e l’applicazione da parte di Andorra della normativa veterinaria comunitaria, fissata in questo elenco, avverrà entro 18 mesi dalla data di adozione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Andorra si impegna a recepire e ad applicare le disposizioni comunitarie stabilite nell’allegato della presente decisione entro 18 mesi dalla data di adozione della presente decisione.

2.   Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (6), Andorra è tenuta a recepire e ad applicare le sole disposizioni relative alla sicurezza alimentare. La partecipazione di Andorra al sistema di allarme rapido, stabilito dall’articolo 50, paragrafo 6, dello stesso regolamento, viene avviata dalla data di recepimento nella legislazione di Andorra e di applicazione delle misure citate.

3.   Andorra trasmette alla Commissione e all’autorità competente degli Stati membri gli elenchi dei centri approvati a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (7).

4.   Gli stabilimenti di Andorra sono soggetti alle ispezioni comunitarie analogamente a quelli della Comunità, a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004. Andorra presenta per approvazione i suoi piani ufficiali di controlli, previsti al titolo V dello stesso regolamento, al sottogruppo veterinario istituito a norma dell’articolo 2 del protocollo sulle questioni veterinarie. Ulteriori aggiornamenti del piano in questione sono notificati ed approvati dalla Commissione che informa gli Stati membri nell’ambito del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

5.   Andorra conclude un accordo con la Francia e la Spagna per quanto concerne i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e l’applicazione del provvedimento di isolamento sotto controllo ufficiale, previsto al terzo comma, lettera b), dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (8). Per applicare il provvedimento di cui all’articolo 15 dello stesso regolamento, Andorra utilizza i laboratori designati dalla decisione 2004/233/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza determinati laboratori a controllare l'efficacia della vaccinazione antirabbica in alcuni carnivori domestici (9). Andorra è tolta dalla sezione 2 e inserita nella sezione 1 della parte B dell’allegato II di tale regolamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 1o novembre 2005.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2005.

Per il Comitato misto

Il presidente

Juli MINOVES


(1)   GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

(2)   GU L 148 del 6.6.1997, pag. 16.

(3)   GU L 31 del 5.2.2000, pag. 84.

(4)   GU L 33 del 2.2.2002, pag. 35.

(5)   GU L 269 del 21.10.2003, pag. 28.

(6)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

(7)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(8)   GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1193/2005 (GU L 194 del 26.7.2005, pag. 4).

(9)   GU L 71 del 10.3.2004, pag. 30. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/656/CE (GU L 241 del 17.9.2005, pag. 63).


ALLEGATO

I riferimenti a questi testi fondamentali vanno intesi come comprensivi di riferimenti a tutti gli emendamenti e alle modalità di esecuzione

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi generali e i requisiti generali della legislazione alimentare, che istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1).

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (2).

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (3).

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4).

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai contolli intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (5).

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio (6).

Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (7).

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali della specie bovina e caprina e che emenda il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (8).

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9).


(1)   GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

(4)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(5)   GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

(6)   GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33.

(7)   GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(8)   GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8.

(9)   GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.