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12.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/46 |
DECISIONE N. 1/2005 DEL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA
del 12 luglio 2005
recante modifica dell’allegato all’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo
(2005/612/CE)
IL COMITATO PER IL TRASPORTO AEREO COMUNITÀ/SVIZZERA,
visto l’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (di seguito «accordo»), in particolare l’articolo 23, paragrafo 4,
DECIDE:
Articolo 1
1. Dopo il punto 4 (Sicurezza aerea) dell’allegato all’accordo è aggiunto il seguente testo:
«5. Sicurezza dell’aviazione
n. 2320/2002
Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.
(Articoli 1-8, 10-13)».
2. Dopo il testo inserito di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione, è inserito il seguente testo:
«n. 622/2003
Regolamento (CE) della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione, modificato dal regolamento (CE) n. 68/2004 del 15 gennaio 2004.»
3. Dopo il testo inserito di cui all’articolo 1, paragrafo 2, della presente decisione, è inserito il seguente testo:
«n. 1217/2003
Regolamento (CE) della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile.»
4. Dopo il testo inserito di cui all’articolo 1, paragrafo 3, della presente decisione, è inserito il seguente testo:
«n. 1486/2003
Regolamento (CE) della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile.
(Articoli 1-13, 15-18)».
5. Dopo il testo inserito di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della presente decisione, è inserito il seguente testo:
«n. 1138/2004
Regolamento (CE) della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti.»
Articolo 2
Il punto 5 (Altri) dell’allegato all’accordo diventa punto 6.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali della Confederazione svizzera. La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.
Per il comitato misto
Il capo della delegazione comunitaria
Daniel CALLEJA CRESPO
Il capo della delegazione of Svizzera
Raymond CRON