22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/35


DECISIONE N. 4/2004 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del 18 maggio 2005

che modifica la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto

(2005/522/CE)

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

visto l’accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall’altra (1), firmato a Bruxelles l’8 dicembre 1997, in particolare l’articolo 6 in combinato disposto con l’articolo 47,

considerando quanto segue:

(1)

A decorrere dal 1o maggio 2004, il trattato che istituisce la Comunità europea si applica anche al territorio della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso «i nuovi Stati membri»), in seguito alla loro adesione all’Unione europea.

(2)

Occorre pertanto adattare, con effetto a decorrere dal 1o maggio 2004, l’allegato I della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto, al fine di includere le autorità competenti per i servizi finanziari nei nuovi Stati membri e le misure incompatibili con gli articoli 12 e 16 della decisione n. 2/2001 che essi manterranno fino all’attuazione dell’articolo 17, paragrafo 3, della stessa. Tale adattamento offre anche la possibilità di aggiornare l’elenco delle autorità competenti per i servizi finanziari,

DECIDE:

Articolo 1

L’allegato I, parte A, della decisione n. 2/2001, è sostituito dall’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

L’allegato II, parte A e parte B, della decisione n. 2/2001, è sostituito dall’allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione. Essa si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 2005.

Per il Consiglio congiunto

Il presidente

L. E. DERBEZ


(1)  GU L 276 del 28.10.2000, pag. 45.


ALLEGATO I

«ALLEGATO I

PARTE A

COMUNITÀ E STATI MEMBRI

1.

L’applicazione del capitolo III alla Comunità e ai suoi Stati membri è soggetta alle limitazioni riguardanti l’accesso al mercato e il trattamento nazionale indicate dalle Comunità europee e dai loro Stati membri nella sezione “tutti i settori” del loro elenco GATS e a quelle relative ai sottosettori elencati più avanti.

2.

Per indicare gli Stati membri vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AT

Austria

BE

Belgio

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

ES

Spagna

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

SK

Repubblica slovacca

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

3.

Gli impegni riguardanti l’accesso al mercato per i modi 1 e 2 si applicano solo:

alle operazioni di cui ai paragrafi B.3 e B.4 della sezione sull’accesso al mercato dell’ “Intesa sugli impegni riguardanti i servizi finanziari” per tutti gli Stati membri;

alle operazioni indicate qui di seguito, con riferimento alle definizioni di cui all’articolo 11, per ciascuno Stato membro interessato:

CY: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) [assicurazione ramo danni non-MAT (MAT = trasporto marittimo, aereo e altri trasporti)] nel modo 2, B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili) nel modo 1;

EE: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nei modi 1 e 2, B.1- B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1;

LV: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.7 (partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli) nel modo 1;

LT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita), la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) e la parte restante di A.3 (intermediazione assicurativa non-MAT) nel modo 2, B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1;

MT: A.1, lettera a) (assicurazione ramo vita) e la parte restante di A.1, lettera b) (assicurazione ramo danni non-MAT) nel modo 2, B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo) nel modo 1;

SI: B.1-B.10 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita di titoli, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie) nel modo 1.

4.

Contrariamente alle consociate straniere, le filiali stabilite direttamente in uno Stato membro da un istituto finanziario messicano non sono soggette, a parte qualche eccezione, alle normative prudenziali armonizzate a livello comunitario che consentono a questo tipo di consociate di usufruire di linee di credito potenziate per l’apertura di nuove sedi e di prestare servizi transfrontalieri in tutta la Comunità. Queste filiali, pertanto, vengono autorizzate a operare sul territorio di uno Stato membro a condizioni equivalenti a quelle applicate agli istituti finanziari nazionali dello Stato membro in questione e, talvolta, con l’obbligo di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici quali: per quanto riguarda le banche e i titoli, una capitalizzazione separata e altre condizioni di solvibilità, nonché la comunicazione e la pubblicazione dei requisiti contabili; per quanto riguarda le assicurazioni, requisiti specifici in materia di garanzia e di deposito, una capitalizzazione separata e la presenza, nello Stato membro in questione, delle attività corrispondenti alle riserve tecniche e di almeno un terzo del margine di solvibilità. Gli Stati membri possono applicare le restrizioni di cui al presente elenco solo per quanto riguarda lo stabilimento diretto di una presenza commerciale messicana o la prestazione di servizi transfrontalieri dal Messico; uno Stato membro, pertanto, può applicare dette restrizioni, comprese quelle relative allo stabilimento, a consociate messicane stabilite in altri Stati membri della Comunità solo se tali restrizioni possono essere applicate anche alle persone fisiche e giuridiche degli altri Stati membri in conformità del diritto comunitario.

5.

CY: si applicherebbero le seguenti condizioni generali e qualifiche anche laddove non sia stata dichiarata alcuna limitazione o condizione nell’elenco:

i)

considerazione di obiettivi di sicurezza nazionale e di politica pubblica;

ii)

tale elenco non riguarda in alcun modo in servizi prestati nell’esercizio delle funzioni di governo e non influisce sulle misure riguardanti il commercio di beni che potrebbero costituire dei fattori produttivi per uno dei servizi elencati o per altri servizi. Inoltre, continuano ad applicarsi le limitazioni riguardanti l’accesso al mercato o il trattamento nazionale in relazione ai servizi che potrebbero costituire dei fattori produttivi per un servizio elencato o che vengono utilizzati per la prestazione dello stesso.

6.

CY: le leggi e le normative menzionate nel presente elenco non dovrebbero essere interpretate come un riferimento esauriente a tutte le leggi e normative che disciplinano il settore finanziario. Ad esempio, il trasferimento di informazioni contenenti dati personali, il segreto bancario e altri segreti commerciali non sono ammessi. Tale trasferimento è disciplinato dalle leggi nazionali riguardanti la protezione della riservatezza delle informazioni dei clienti bancari. Inoltre, si sottolinea che le misure qualitative non discriminatorie riguardanti gli standard tecnici, le considerazioni in materia di salute pubblica e ambiente, le licenze, le considerazioni prudenziali, le qualifiche professionali e i requisiti di competenza non figurano tra le condizioni o limitazioni riguardanti l’accesso al mercato e il trattamento nazionale.

7.

CY: i servizi e i prodotti finanziari non regolamentati e l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari possono essere subordinati all’esistenza o all’introduzione di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico.

8.

CY: a causa dei controlli sui cambi in vigore a Cipro:

i soggetti residenti non sono autorizzati ad acquistare servizi bancari che potrebbero comportare il trasferimento di fondi all’estero mentre si trovano fisicamente all’estero,

i prestiti a favore di soggetti non residenti/stranieri o di società controllate da soggetti non residenti necessitano dell’approvazione della Banca centrale,

anche l’acquisto di titoli da parte di soggetti non residenti necessita dell’approvazione della Banca centrale,

le operazioni in valuta estera possono essere effettuate soltanto attraverso banche alle quali la Banca centrale ha conferito lo status di “agente autorizzato”.

9.

CZ: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001.

10.

CZ: di norma, le istituzioni finanziarie registrate nella Repubblica ceca devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.

11.

CZ: l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile autoveicoli è fornita da un prestatore unico. Una volta abolita tale posizione di monopolio, la prestazione di questo servizio sarà aperta, su base non discriminatoria, ai prestatori di servizi stabiliti nella Repubblica ceca. L’assicurazione sanitaria obbligatoria viene fornita solamente da prestatori autorizzati di proprietà ceca.

12.

EE: nessun impegno per i servizi previdenziali obbligatori.

13.

HU: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001.

14.

HU: non è consentito il trasferimento di informazioni contenenti dati personali e di informazioni riguardanti il segreto bancario, il segreto in materia di titoli e/o i segreti commerciali.

15.

HU: di norma, le istituzioni finanziarie registrate in Ungheria devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.

16.

HU: i servizi assicurativi, bancari, di intermediazione mobiliare e la gestione di investimenti collettivi dovrebbero essere eseguiti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati e dotati di una propria capitalizzazione.

17.

MT: per gli impegni relativi al modo 3, in base alla legislazione sul controllo dei cambi i soggetti non residenti che intendono prestare servizi mediante la registrazione di una società locale possono farlo previa autorizzazione della Banca centrale di Malta. Le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti necessitano di un capitale sociale minimo pari a 10 000 lire maltesi, di cui il 50 % deve essere versato. Le partecipazioni azionarie dei soggetti non residenti devono essere pagate con fondi provenienti dall’estero. In base alla relativa legislazione, le società partecipate da soggetti non residenti sono tenute a chiedere un permesso al ministero delle Finanze per l’acquisto dei locali.

18.

MT: per gli impegni relativi al modo 4, continuano ad applicarsi i requisiti della legislazione e delle normative maltesi in materia di ingresso, soggiorno, acquisto di proprietà immobiliari, lavoro e misure previdenziali, ivi comprese le normative riguardanti la durata del soggiorno, i salari minimi e gli accordi salariali collettivi. I permessi di ingresso, lavoro e residenza vengono concessi a discrezione del governo di Malta.

19.

MT: per gli impegni relativi ai modi 1 e 2, la legislazione sul controllo dei cambi consente ai soggetti residenti di trasferire ogni anno all’estero investimenti finanziari per un valore massimo di 5 000 lire maltesi. Gli importi superiori a tale cifra necessitano di un permesso delle autorità preposte al controllo dei cambi.

20.

MT: i soggetti residenti possono contrarre prestiti all’estero senza dover ottenere un’autorizzazione relativa al controllo dei cambi se la durata del prestito supera i tre anni. Tali prestiti devono tuttavia essere registrati presso la Banca centrale.

21.

PL: in Polonia le normative prudenziali nel settore finanziario sono in corso di elaborazione. Esse potrebbero richiedere una modifica delle attuali norme nonché l’elaborazione di nuove leggi.

22.

SK: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi e strumenti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo nazionale volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001.

23.

SK: i seguenti servizi assicurativi vengono forniti da prestatori unici: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile autoveicoli, l’assicurazione obbligatoria per i trasporti aerei, l’assicurazione obbligatoria del datore di lavoro contro gli infortuni e le malattie professionali devono essere sottoscritte attraverso la Compagnia slovacca di assicurazioni. L’assicurazione sanitaria di base è limitata alle società di assicurazione sanitaria slovacche dotate della licenza per la fornitura dell’assicurazione sanitaria, rilasciata dal ministero della Sanità della Repubblica slovacca ai sensi della legge 273/1994 (testo unico). I fondi pensione e le assicurazioni malattia sono riservati alla Compagnia assicurazioni sociali.

24.

SI: l’ammissione al mercato dei nuovi servizi o prodotti finanziari può essere subordinata alla presenza e al rispetto di un quadro normativo volto al conseguimento degli obiettivi indicati nell’articolo 19 della decisione n. 2/2001.

25.

SI: di norma, le istituzioni finanziarie costituite nella Repubblica di Slovenia devono adottare, senza discriminazioni, una forma giuridica specifica.

26.

SI: i servizi assicurativi e bancari dovrebbero essere eseguiti da prestatori di servizi finanziari giuridicamente separati.

27.

SI: i servizi di investimento possono essere forniti soltanto attraverso istituti bancari e società finanziarie.

A.

Servizi assicurativi e connessi

1)

Prestazione transfrontaliera

AT: sono vietate l’attività promozionale e l’intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).

 

 

AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.

 

 

AT: l’imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata non stabilita nella Comunità o da una filiale non stabilita in Austria. Può essere concesso un esonero da tale imposta superiore.

 

 

CY: le società straniere di riassicurazione approvate dal sovrintendente alle assicurazioni (sulla base di criteri prudenziali) possono offrire servizi di riassicurazione e retrocessione alle società di assicurazioni registrate e autorizzate a operare a Cipro.

 

 

CY: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

 

 

CZ: restrizioni:

 

 

i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una società di assicurazioni con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società di capitali o possono esercitare l’attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.

 

 

È necessaria la presenza commerciale e l’autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:

 

 

prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione,

e

concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.

 

 

È richiesta l’autorizzazione per l’intermediario qualora la sua attività di intermediazione venga esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca.

 

 

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.

 

 

DK: nessuna persona fisica e giuridica (comprese le società di assicurazioni) è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi competenti.

 

 

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.

 

 

DE: le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.

 

 

FI: solo gli assicuratori aventi la sede principale nello Spazio economico europeo o con una filiale in Finlandia possono offrire servizi assicurativi ai sensi del comma 3, lettera a), dell’intesa.

 

 

FI: la prestazione dei servizi di brokeraggio nel settore delle assicurazioni è subordinata alla presenza di una sede commerciale permanente nello Spazio economico europeo.

 

 

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

 

 

HU: sottosettore A.1 (assicurazione diretta): soltanto gli imprenditori che conducono un’attività commerciale internazionale indicata nelle disposizioni giuridiche relative al regime dei cambi possono acquistare servizi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all’estero.

 

 

IT: senza restrizioni per la professione attuariale.

 

 

IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da persone residenti in Italia possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

 

 

IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. Questa restrizione non si applica ai trasporti internazionali che comprendono importazioni in Italia.

 

 

LV: senza restrizioni per il comma B.3, lettera a), dell’intesa.

 

 

MT: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

 

 

PL: senza restrizioni, tranne la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione di beni negli scambi internazionali.

 

 

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nella CE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella CE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

 

 

SK: è richiesta la presenza commerciale per la fornitura:

 

 

dell’assicurazione sulla vita per persone con residenza permanente nella Repubblica slovacca,

dell’assicurazione contro i danni patrimoniali per beni situati nel territorio della Repubblica slovacca,

dell’assicurazione di responsabilità civile per perdita o danni causati dall’attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica slovacca,

dell’assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardante le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità.

 

 

SI: assicurazione per servizi marittimi, aerei e trasporti: i servizi assicurativi forniti dagli istituti di mutua assicurazione sono limitati alle società di capitali stabilite nella Repubblica di Slovenia.

 

 

SI: sottosettori A.2, A.3 e A.4 (riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

 

 

SE: per l’assicurazione diretta ci si può rivolgere solo ad un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la società di assicurazioni svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione.

 

2)

Consumo all’estero

AT: sono vietate l’attività promozionale e l’intermediazione per conto di una consociata non stabilita nella Comunità o di una filiale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione).

 

 

AT: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria.

 

 

AT: l’imposta sui premi assicurativi è più elevata per i contratti di assicurazione (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione) stipulati da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Austria. Può essere concesso un esonero da tale imposta superiore.

 

 

CY: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

 

 

CZ: restrizioni:

 

 

i servizi assicurativi elencati qui di seguito non possono essere acquistati all’estero:

 

 

assicurazione sulla vita per persone con residenza permanente nella Repubblica ceca,

assicurazione contro i danni patrimoniali per beni situati nel territorio della Repubblica ceca,

assicurazione di responsabilità civile per perdita o danni causati dall’attività di persone giuridiche o fisiche nel territorio della Repubblica ceca.

 

 

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nella Comunità.

 

 

DK: nessuna persona fisica e giuridica (comprese le società di assicurazioni) è autorizzata a contribuire, per scopi commerciali, alla stipula di contratti di assicurazione diretta per persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca che non siano società di assicurazioni autorizzate dalla legislazione danese o dalle autorità danesi competenti.

 

 

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una consociata stabilita nella Comunità o da una filiale stabilita in Germania.

 

 

DE: le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una filiale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la filiale stabilita in Germania.

 

 

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

 

 

HU: sottosettore A.1 (assicurazione diretta): soltanto gli imprenditori che conducono un’attività commerciale internazionale indicata nelle disposizioni giuridiche relative al regime dei cambi possono acquistare servizi. Possono essere assicurati soltanto gli eventi assicurativi che hanno luogo all’estero.

 

 

IT: i rischi connessi alle esportazioni cif effettuate da persone residenti in Italia possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità.

 

 

IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi in territorio italiano possono essere stipulati solo da società di assicurazioni stabilite nella Comunità. Questa restrizione non si applica ai trasporti internazionali che comprendono importazioni in Italia.

 

 

MT: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

 

 

PL: senza restrizioni, tranne la riassicurazione, la retrocessione e l’assicurazione di beni negli scambi internazionali.

 

 

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nella CE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nella CE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

 

 

SK: i servizi assicurativi che appartengono al modo 1, ad eccezione della suddetta assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardante le merci, gli aerei, gli scafi e la responsabilità, non possono essere acquistati all’estero.

 

 

SI: assicurazione per servizi marittimi, aerei e trasporti: i servizi assicurativi forniti dagli istituti di mutua assicurazione sono limitati alle società di capitali stabilite nella Repubblica di Slovenia.

 

 

SI: le società di riassicurazione della Repubblica di Slovenia hanno priorità nella riscossione dei premi assicurativi. Qualora tali società non siano in grado di equiparare tutti i rischi, questi ultimi possono essere riassicurati e retrocessi all’estero (non dopo l’adozione della nuova legge sulle società di assicurazioni).

 

3)

Presenza commerciale

AT: la licenza per l’apertura di una filiale viene negata quando l’assicuratore straniero non ha, nel paese di origine, una forma giuridica corrispondente o paragonabile ad una società per azioni o a una mutua assicuratrice.

 

 

BE: per tutte le offerte pubbliche per l’acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un’istituzione che non rientrano nella giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l’autorizzazione del ministero delle Finanze.

 

 

CY: sottosettore A.1 (assicurazione diretta):

 

 

nessun assicuratore può operare nella o dalla Repubblica di Cipro senza l’autorizzazione del sovrintendente alle assicurazioni, conformemente a quanto stabilito dalla legge sulle società di assicurazioni.

 

 

Le società di assicurazioni straniere possono operare nella Repubblica di Cipro mediante lo stabilimento di una filiale o di un’agenzia. Per ricevere la relativa autorizzazione, l’assicuratore straniero deve essere stato precedentemente autorizzato a operare nel proprio paese di origine.

 

 

La partecipazione di soggetti non residenti nelle società di assicurazioni registrate nella Repubblica di Cipro necessita della preventiva approvazione della Banca centrale. Il livello di partecipazione di soggetti stranieri viene stabilito caso per caso in base alle esigenze economiche.

 

 

CY: sottosettore A.2 (riassicurazione e retrocessione):

 

 

nessuna società può operare come società di riassicurazione della Repubblica di Cipro senza l’autorizzazione del sovrintendente alle assicurazioni.

 

 

Gli investimenti da parte di soggetti non residenti nelle società di riassicurazione richiedono la preventiva approvazione della Banca centrale. La quota di partecipazione straniera nel capitale delle società locali di riassicurazione viene stabilita caso per caso. Attualmente non esiste alcuna società locale di riassicurazione.

 

 

CY: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

 

 

CZ: restrizioni:

 

 

i prestatori stranieri di servizi finanziari possono stabilire una società di assicurazioni con sede nella Repubblica ceca sotto forma di società di capitali o possono esercitare l’attività assicurativa attraverso le proprie filiali con sede legale nella Repubblica ceca alle condizioni stabilite dalla legge sul settore assicurativo.

 

 

È necessaria la presenza commerciale e l’autorizzazione per i prestatori di servizi assicurativi che intendono:

 

 

prestare tali servizi, compresi i servizi di riassicurazione,

e

concludere un contratto di intermediazione con un intermediario per la stipula di un contratto di assicurazione tra il prestatore di servizi assicurativi e terzi.

 

 

È richiesta l’autorizzazione per l’intermediario qualora la sua attività di intermediazione venga esercitata attraverso una filiale con sede legale nella Repubblica ceca.

 

 

ES: prima di poter aprire una filiale o un’agenzia in Spagna per la prestazione di determinati tipi di assicurazioni, un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato ad operare negli stessi settori nel suo paese di origine per almeno cinque anni.

 

 

ES, EL: il diritto di stabilimento non comprende l’apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle società di assicurazioni, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, filiali o sedi centrali.

 

 

EE: sottosettore A.1 (assicurazione diretta): soltanto l’organo di gestione di una società di capitali che opera nel campo assicurativo ed ha una partecipazione di capitale straniero può comprendere cittadini di paesi stranieri in proporzione alla partecipazione straniera. Tale proporzione non deve superare la metà dei membri del gruppo di gestione; il capo della direzione di una consociata o di una società indipendente deve avere la residenza permanente in Estonia.

 

 

FI: l’amministratore delegato, almeno un revisore dei conti e almeno metà dei promotori e dei membri del consiglio d’amministrazione e dell’organo di vigilanza di una società di assicurazioni devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero degli Affari sociali e della sanità.

 

 

FI: gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per aprire una filiale con funzioni inerenti al regime obbligatorio della previdenza sociale (assicurazione pensione obbligatoria, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni).

 

 

FI: l’agente generale della società di assicurazioni straniera deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la sede centrale della società non si trovi nello Spazio economico europeo.

 

 

FR: lo stabilimento di filiali è subordinato ad un’autorizzazione speciale per il rappresentante della filiale.

 

 

HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all’adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.

 

 

HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario dovrebbe comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano avuto la residenza permanente in Ungheria per almeno un anno.

 

 

IE: il diritto di stabilimento non comprende la creazione di uffici di rappresentanza.

 

 

IT: l’accesso alla professione attuariale è limitato alle persone fisiche. Sono autorizzate le associazioni professionali (non registrate come società) tra persone fisiche.

 

 

IT: l’autorizzazione per lo stabilimento di filiali è subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza.

 

 

LV: sottosettori A.1 e A.2 (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione): di norma e in maniera non discriminatoria, gli istituti assicurativi stranieri devono adottare una forma giuridica specifica.

 

 

LV: sottosettore A.3 (intermediazione assicurativa): l’intermediario può essere soltanto una persona fisica (nessun requisito di nazionalità) e può prestare servizi per conto della società di assicurazioni con l’autorizzazione dell’Ente lettone di vigilanza sulle assicurazioni.

 

 

LT: alle società di assicurazioni non è consentito fornire sia l’assicurazione ramo vita che quella ramo danni. Per le tipologie a) e b) sono necessarie due registrazioni distinte.

 

 

MT: eventuale verifica delle esigenze economiche.

 

 

PL: sottosettori A.1-A.3 (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa):

 

 

lo stabilimento dell’impresa è ammesso soltanto sotto forma di società di capitali o di filiale, previa concessione di una licenza. Soltanto il 5 % dei fondi assicurativi può essere investito all’estero. Le persone che eseguono attività di intermediazione assicurativa devono possedere una licenza. Per gli intermediari assicurativi è richiesta la registrazione locale.

 

 

PL: sottosettore A.4 (servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

 

 

PT: le società straniere possono svolgere funzioni di intermediazione assicurativa in Portogallo solo attraverso una società costituita in conformità della legislazione di uno Stato membro della Comunità.

 

 

PT: per poter aprire una filiale in Portogallo, le società straniere devono dimostrare di possedere almeno cinque anni di esperienza operativa.

 

 

SK: il consiglio di amministrazione della società di assicurazioni deve essere costituito per la maggior parte da persone domiciliate nella Repubblica slovacca.

 

 

Per la prestazione di servizi assicurativi è richiesta la licenza. I cittadini stranieri posso stabilire una società di assicurazioni con sede nella Repubblica slovacca sotto forma di società di capitali o possono gestire attività assicurative attraverso consociate con sede legale nella Repubblica slovacca alle condizioni generali stabilite dalla legge sulle assicurazioni. Per attività assicurative si intendono i servizi assicurativi, ivi compresi il brokeraggio e la riassicurazione.

 

 

L’attività di intermediazione finalizzata alla conclusione di un contratto assicurativo tra la società di assicurazioni e terzi può essere svolta da persone fisiche o giuridiche domiciliate nella Repubblica slovacca a vantaggio della società di assicurazioni in possesso della licenza rilasciata dall’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

 

 

I contratti di intermediazione finalizzati alla conclusione di un contratto assicurativo tra la società di assicurazioni e terzi possono essere stipulati da una società di assicurazioni nazionale o straniera solamente in seguito al rilascio della licenza da parte dell’Autorità di vigilanza sulle assicurazioni.

 

 

Le risorse finanziarie di fondi assicurativi specifici di operatori assicurativi autorizzati derivanti dall’assicurazione o riassicurazione di titolari di polizze residenti o aventi sede legale nella Repubblica slovacca devono essere depositate presso una banca locale nella Repubblica slovacca e non possono essere trasferite all’estero.

 

 

SI: sottosettore A.1 (assicurazione diretta):

 

 

lo stabilimento di una società di assicurazioni implica il rilascio di una licenza da parte del ministero delle Finanze. I soggetti stranieri possono stabilire una società di assicurazioni soltanto mediante una joint venture con una persona locale, a condizione che la partecipazione straniera sia limitata al 99 %.

 

 

Tale limite verrà abolito in seguito all’adozione della nuova legge sulle società di assicurazioni.

 

 

Un soggetto straniero può acquistare azioni di una società di assicurazioni locale o aumentare la propria partecipazione azionaria nella stessa previa approvazione del ministero delle Finanze.

 

 

Nel rilasciare una licenza o dare l’approvazione per l’acquisto di azioni di una società di assicurazioni locale, il ministero delle Finanze tiene conto dei seguenti criteri:

 

 

la dispersione del possesso di azioni e l’esistenza di azionisti di varie nazionalità;

la fornitura di nuovi prodotti assicurativi e il trasferimento del relativo know-how, se l’investitore straniero è una società di assicurazioni.

 

 

Nessuna restrizione per la partecipazione straniera in una società di assicurazioni in corso di privatizzazione.

 

 

L’appartenenza agli istituti di mutua assicurazione è limitata alle società stabilite nella Repubblica di Slovenia e alle persone fisiche di nazionalità slovena.

 

 

SI: sottosettore A.2 (riassicurazione e retrocessione):

 

 

la partecipazione straniera in una società di riassicurazione è limitata al possesso di una quota di controllo del capitale. (Nessun limite, salvo per le filiali, dopo l’adozione della nuova legge sulle società di assicurazioni).

 

 

SI: sottosettori A.3 e A.4 (intermediazione assicurativa e servizi accessori del settore assicurativo):

 

 

per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è richiesta la registrazione come persona giuridica con il consenso dell’ufficio assicurazioni.

 

 

Per le attività attuariali e di valutazione dei rischi, è ammessa soltanto la prestazione di servizi attraverso un’organizzazione professionale.

 

 

L’attività è limitata all’assicurazione diretta e alla riassicurazione.

 

 

Per gli imprenditori in proprio è necessaria la residenza nella Repubblica di Slovenia.

 

 

SE: le società di brokeraggio assicurativo non registrate in Svezia possono creare una presenza commerciale solo attraverso una filiale.

 

 

SE: le società di assicurazioni ramo danni non registrate in Svezia che operano in questo paese vengono tassate in funzione dei premi incassati con l’assicurazione diretta anziché in funzione del reddito netto.

 

 

SE: le società di assicurazioni devono essere fondate da una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o da un ente giuridico registrato nello Spazio economico europeo.

 

4)

Presenza di persone fisiche

CY: senza restrizioni.

 

 

PL:

 

 

sottosettori A.1-A.3 (assicurazione diretta, riassicurazione e retrocessione, intermediazione assicurativa): senza restrizioni, tranne quanto indicato nella sezione orizzontale, e con la seguente limitazione specifica: requisito di residenza per intermediari assicurativi.

 

 

Sottosettore A.4 (servizi accessori del settore assicurativo): senza restrizioni.

 

 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, SE, SI, SK, UK:

 

 

senza restrizioni, tranne quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali, e con le seguenti limitazioni specifiche:

 

 

AT: ciascuna filiale deve essere gestita da due persone fisiche residenti in Austria.

 

 

DK: se non è cittadino di uno degli Stati membri della Comunità, l’agente generale di una filiale assicurativa deve aver risieduto in Danimarca negli ultimi due anni. Il ministero delle Imprese e dell’industria può concedere deroghe a questa condizione.

 

 

DK: requisito di residenza per i dirigenti e i membri del consiglio di amministrazione di una società. Il ministero delle Imprese e dell’industria, tuttavia, può concedere deroghe a questa condizione su base non discriminatoria.

 

 

ES, IT: requisito di residenza per la professione attuariale.

 

 

EL: il consiglio d’amministrazione di una società stabilita in Grecia deve essere composto da una maggioranza di cittadini di uno degli Stati membri della Comunità.

 

 

SI: per le attività attuariali e di valutazione dei rischi sono richiesti: la residenza, un esame di qualifica, l’appartenenza all’Associazione degli attuari della Repubblica di Slovenia e la conoscenza della lingua slovena.

B.

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l’assicurazione)

1)

Prestazione transfrontaliera

BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.

 

 

CY: senza restrizioni.

 

 

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

 

 

CZ: restrizioni:

 

 

soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di una licenza corrispondente possono:

 

 

fornire servizi di deposito,

effettuare la compravendita di attività in valuta estera,

effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti.

 

 

Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per:

 

 

a)

l’apertura e il finanziamento di un conto all’estero da parte di residenti cechi;

b)

i pagamenti di capitale all’estero (ad eccezione degli IED);

c)

la concessione di crediti finanziari e di garanzie;

d)

le operazioni con prodotti finanziari derivati;

e)

l’acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi;

f)

l’emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale.

 

 

EE: sottosettore B.1 (accettazione di depositi): requisito di autorizzazione da parte della Eesti Pank e registrazione, ai sensi della legge estone, come società di capitali, consociata o filiale.

 

 

EE, LT: l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento soltanto le società aventi sede legale nella Comunità.

 

 

HU: senza restrizioni.

 

 

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre I) un’autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l’ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/legale in Irlanda (l’autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito da privati); oppure II) un’autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi nel settore degli investimenti.

 

 

IT: senza restrizioni per i “promotori di servizi finanziari”.

 

 

LT: gestione di fondi pensionistici: obbligo della presenza commerciale.

 

 

MT:

 

 

sottosettori B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna.

 

 

Sottosettore B.11 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, ad eccezione della fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.

 

 

Sottosettore B.12 (servizi finanziari di consulenza e altro): senza restrizioni.

 

 

PL:

 

 

sottosettore B.11 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera di tali servizi.

 

 

Sottosettore B.12 (servizi finanziari di consulenza e altro): senza restrizioni.

 

 

SK: compravendita di prodotti derivati, di titoli negoziabili e di altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all’emissione di qualsiasi genere di titoli, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie: senza restrizioni.

 

 

SK:

 

 

i)

i servizi di deposito sono limitati alle banche locali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

ii)

soltanto le banche locali autorizzate, le filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di una licenza cambi possono effettuare la compravendita di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza limitazioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa;

iii)

i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche locali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

iv)

la licenza cambi rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia è richiesta per:

a)

l’apertura di un conto all’estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all’estero;

b)

i pagamenti di capitale all’estero;

c)

la concessione di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall’estero accettati dai soggetti residenti con un periodo di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non commerciali;

v)

l’esportazione e l’importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata;

vi)

per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all’estero è necessario il permesso per le operazioni in valuta estera o la licenza concessa dalle autorità responsabili dei cambi;

vii)

soltanto i cambiavalute stabiliti nella Repubblica slovacca possono concedere e ottenere garanzie e impegni in base ad un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.

 

 

SI:

 

 

partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

 

 

Sottosettori B.11 e B.12 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, servizi finanziari di consulenza e altro, ad eccezione di quelli riguardanti la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

 

 

Tutti gli altri sottosettori:

 

 

senza restrizioni, ad eccezione dell’accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche locali e di imprenditori in proprio. (Nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all’adozione della nuova legge sui cambi).

 

 

Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca di Slovenia. (Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

 

 

I soggetti stranieri possono offrire titoli esteri soltanto attraverso le banche locali e le società di intermediazione titoli. I membri della borsa slovena devono essere registrati nella Repubblica di of Slovenia.

 

2)

Consumo all’estero

CY: senza restrizioni, ad eccezione del sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): nessuna.

 

 

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

 

 

CZ: restrizioni:

 

 

soltanto le banche stabilite nella Repubblica ceca e le filiali di banche estere dotate di una licenza corrispondente possono:

 

 

fornire servizi di deposito,

effettuare la compravendita di attività in valuta estera,

effettuare pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti.

 

 

Il permesso per le operazioni in valuta estera rilasciato dalla Banca nazionale ceca o dal ministero delle Finanze è obbligatorio nel caso dei soggetti residenti cechi (banche escluse) per:

 

 

a)

l’apertura e il finanziamento di un conto all’estero da parte di residenti cechi;

b)

i pagamenti di capitale all’estero (ad eccezione degli IED);

c)

la concessione di crediti finanziari e di garanzie;

d)

le operazioni con prodotti finanziari derivati;

e)

l’acquisto di titoli esteri ad eccezione dei casi descritti dalla legge sui cambi;

f)

l’emissione di titoli esteri per la compravendita sia pubblica che non pubblica nella Repubblica ceca o per la loro introduzione sul mercato nazionale.

 

 

DE: l’emissione dei titoli in marchi tedeschi può essere gestita solo da un istituto di credito (consociata o filiale) stabilito in Germania.

 

 

FI: i pagamenti degli enti pubblici (spese) vengono trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiro, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali, il ministero delle finanze può concedere deroghe a questa condizione.

 

 

EL: la prestazione di servizi di custodia e di deposito, compresa l’amministrazione dei pagamenti (interessi e capitale) riguardanti i titoli emessi in Grecia, è subordinata allo stabilimento.

 

 

HU: senza restrizioni.

 

 

MT:

 

 

sottosettori B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): nessuna.

 

 

Sottosettore B.11 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, ad eccezione della fornitura di informazioni finanziarie da parte di prestatori internazionali.

 

 

Sottosettori B.3-B.10 e B.12: senza restrizioni.

 

 

PL:

 

 

sottosettore B.11 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di consumo all’estero di tali servizi.

 

 

Sottosettori B.1-B.10 e B.12: senza restrizioni.

 

 

SK: compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, gestione delle attività e intermediazione: senza restrizioni.

 

 

SK:

 

 

i)

i servizi di deposito sono limitati alle banche locali e alle filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

ii)

soltanto le banche locali autorizzate, le filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca e le persone in possesso di una licenza cambi possono effettuare la compravendita di attività in valuta estera. Soltanto i membri iscritti possono operare alla borsa di Bratislava. I soggetti residenti possono operare senza limitazioni sul mercato ristretto (sistema RM Slovacchia). I soggetti non residenti devono operare attraverso gli agenti di borsa;

iii)

i pagamenti transfrontalieri con strumenti diversi dai contanti possono essere effettuati soltanto da banche locali autorizzate e da filiali di banche estere che operano nella Repubblica slovacca;

iv)

la licenza cambi rilasciata dalla Banca nazionale della Slovacchia è richiesta per:

a)

l’apertura di un conto all’estero da parte di residenti slovacchi (banche escluse), ad eccezione delle persone fisiche durante la loro permanenza all’estero;

b)

i pagamenti di capitale all’estero;

c)

la concessione di un credito finanziario, in valuta estera, da parte di un soggetto non residente, ad eccezione dei crediti dall’estero accettati dai soggetti residenti con un periodo di restituzione superiore a 3 anni e dei prestiti concessi tra persone fisiche per attività non commerciali;

v)

l’esportazione e l’importazione di valuta slovacca e di valuta estera in contanti per un valore superiore a 150 000 SKK e di lingotti deve essere dichiarata;

vi)

per il deposito di attività finanziarie da parte di un residente all’estero è necessario il permesso per le operazioni in valuta estera o la licenza concessa dalle autorità responsabili dei cambi;

vii)

soltanto i cambiavalute stabiliti nella Repubblica slovacca possono concedere e ottenere garanzie e impegni in base ad un determinato limite e conformemente alle disposizioni della Banca nazionale slovacca.

 

 

SI:

 

 

partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

 

 

Sottosettori B.11 e B.12 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie, servizi finanziari di consulenza e altro, ad eccezione di quelli riguardanti la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

 

 

Tutti gli altri sottosettori:

 

 

senza restrizioni, ad eccezione dell’accettazione di crediti (prestiti di tutti i tipi) e di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di persone giuridiche locali e di imprenditori in proprio. (Nota: i crediti al consumo saranno gratuiti in seguito all’adozione della nuova legge sui cambi).

 

 

Tutti i suddetti accordi creditizi devono essere registrati presso la Banca di Slovenia. (Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

 

 

Le persone giuridiche stabilite nella Repubblica di Slovenia possono essere i depositari delle attività dei fondi di investimento.

 

 

UK: l’emissione di sterline, anche a livello privato, può essere gestita solo da una società stabilita nello Spazio economico europeo.

 

3)

Presenza commerciale

Tutti gli Stati membri:

 

 

l’esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d’investimento e di società di investimento (articoli 6 e 13 della direttiva o.i.c.v.m., 85/611/CEE) è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata,

possono essere depositarie delle attività dei fondi d’investimento (articolo 8, paragrafo 1, e articolo 15, paragrafo 1, della direttiva o.i.c.v.m., 85/611/CEE) solo le società aventi sede legale nella Comunità.

 

 

AT: solo i membri della borsa valori austriaca possono negoziare titoli in questa sede.

 

 

AT: per le operazioni valutarie e di cambio occorre l’autorizzazione della Banca nazionale austriaca.

 

 

AT: le obbligazioni ipotecarie e le obbligazioni municipali possono essere emesse da banche specializzate, autorizzate a svolgere questa attività.

 

 

AT: i fondi pensionistici possono essere gestiti solo da società specializzate registrate come società per azioni in Austria.

 

 

BE: per tutte le offerte pubbliche per l’acquisto di titoli belgi fatte da o per conto di una persona, una società o un’istituzione che non rientrano nella giurisdizione di uno degli Stati membri della Comunità europea occorre l’autorizzazione del ministero delle Finanze.

 

 

CY: le banche che prestano servizi nella Repubblica di Cipro devono essere persone giuridiche. Tale obbligo statutario viene applicato in maniera non discriminatoria. Le persone giuridiche comprendono le filiali di banche estere/istituti finanziari registrati a Cipro.

 

 

CY: il possesso diretto o indiretto di una banca o i diritti di voto nella stessa da parte di una persona e dei suoi soci non possono superare il 10 % senza la previa approvazione scritta della Banca centrale.

 

 

CY: inoltre, nelle tre banche locali quotate in borsa, la partecipazione diretta o indiretta o l’acquisto di una quota di capitale da parte di persone straniere è limitata allo 0,5 % per gli individui o le organizzazioni e al 6 % per i soggetti collettivi.

 

 

CY:

 

 

sottosettori B.1-B.5 e sottosettore B.6, lettera b) (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, leasing finanziario, tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, compravendita sul mercato dei cambi):

 

 

per le nuove banche valgono i seguenti requisiti:

 

 

a)

per l’esecuzione di attività bancarie è richiesta la licenza da parte della Banca centrale. Nel rilasciare la licenza quest’ultima può applicare il controllo relativo alle esigenze economiche;

b)

le filiali di banche estere devono essere registrate a Cipro conformemente al diritto societario ed essere dotate della licenza prevista dalla normativa sulle attività bancarie.

 

 

Sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili):

 

 

soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l’intermediazione di titoli a Cipro. Le agenzie che fungono da broker devono impiegare personale abilitato ad esercitare la professione dell’agente di cambio a condizione che siano dotate dell’opportuna licenza. Le banche e le società di assicurazioni non possono svolgere tali attività.

 

 

Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membro della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate in conformità con il diritto societario di Cipro.

 

 

Sottosettore B.6, lettere a), c), d) e f), e sottosettore B.7-B.12: senza restrizioni.

 

 

CZ: servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

 

 

CZ: restrizioni:

 

 

i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche stabilite nella Repubblica ceca o da filiali di banche straniere in possesso di una licenza rilasciata dalla Banca nazionale ceca in accordo con il ministero delle Finanze.

 

 

Il rilascio della licenza è subordinato alla verifica dei criteri applicati in conformità con il GATS. I servizi di mutuo ipotecario possono essere forniti soltanto da banche registrate nella Repubblica ceca.

 

 

Le banche possono essere stabilite soltanto sotto forma di società di capitali. L’acquisto di azioni di banche esistenti necessita dell’approvazione della Banca nazionale ceca.

 

 

La negoziazione pubblica di titoli presuppone il rilascio della relativa autorizzazione e l’approvazione del corrispondente prospetto.

 

 

L’autorizzazion non viene concessa se la negoziazione pubblica dei titoli è in conflitto con gli interessi degli investitori, se risulta incompatibile con la politica finanziaria del governo o se non è conforme ai requisiti riguardanti il mercato finanziario (1).

 

 

Lo stabilimento e le attività degli intermediari di titoli e degli agenti di borsa o degli organizzatori di un mercato ristretto, delle società di investimenti e dei fondi d’investimento necessitano di un’autorizzazione che viene concessa in base alle qualifiche, all’integrità personale e ai requisiti materiali e di gestione.

 

 

I servizi di liquidazione e di compensazione relativi a tutti i tipi di pagamenti vengono controllati ed esaminati dalla Banca nazionale ceca per garantirne l’efficienza e l’economicità.

 

 

DK: le istituzioni finanziarie possono negoziare titoli presso la borsa di Copenaghen solo attraverso consociate registrate in Danimarca.

 

 

FI: almeno metà dei fondatori, i membri del consiglio d’amministrazione, l’organo di vigilanza e i delegati, l’amministratore delegato, il titolare di una procura e la persona autorizzata a firmare a nome dell’istituto di credito devono avere la residenza nello Spazio economico europeo, salvo deroga del ministero delle Finanze. Almeno un revisore dei conti deve avere la residenza nello Spazio economico europeo.

 

 

FI: il broker (privato) per gli scambi di strumenti derivati deve avere la residenza nello Spazio economico europeo. Possono essere concesse deroghe a questo requisito alle condizioni fissate dal ministero delle Finanze.

 

 

FI: i pagamenti degli enti pubblici (spese) vengono trasmessi tramite il sistema finlandese di postagiro, gestito dalla Postipankki Ltd. In circostanze eccezionali, il ministero delle Finanze può concedere deroghe a questa condizione.

 

 

FR: oltre agli istituti di credito francesi, le emissioni in franchi francesi possono essere gestite solo da consociate francesi (in conformità della legislazione francese) di banche non francesi autorizzate, previa esistenza di mezzi e di impegni sufficienti a Parigi per quanto riguarda la consociata francese candidata di una banca non francese. Queste condizioni si applicano alle banche che gestiscono l’esposizione totale (book). Una banca non francese può cogestire l’emissione di obbligazioni in eurofranchi senza restrizioni né condizioni particolari.

 

 

EL: le istituzioni finanziarie possono negoziare i titoli quotati alla borsa di Atene solo attraverso operatori di borsa registrati in Grecia.

 

 

EL: ai fini dello stabilimento e del funzionamento delle filiali, occorre importare una somma minima in valuta estera, da convertire in dracme e da lasciare in Grecia fintanto che la banca straniera continua a svolgere le sua attività in questo paese:

 

 

fino a un massimo di quattro (4) filiali, questa somma minima è pari a metà del capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito,

per le filiali supplementari, questa somma minima è pari al capitale azionario minimo necessario per registrare in Grecia un istituto di credito.

 

 

HU: si intende creare una rete di filiali dirette in seguito all’adesione al GATS e alle condizioni ivi stabilite.

 

 

HU: il possesso diretto o indiretto di un istituto di credito o i diritti di voto nello stesso da parte di un azionista unico che non sia un istituto di credito, una società di assicurazioni o una società di investimenti non possono superare il 15 %.

 

 

HU: il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario dovrebbe comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi residenti ai sensi della relativa normativa sui cambi e che abbiano avuto la residenza permanente in Ungheria per almeno un anno.

 

 

HU: la partecipazione statale di lungo termine sarà mantenuta ad un livello minimo pari al 25 % + 1 dei voti nella Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt.

 

 

IE: in caso di organismi di investimento collettivo costituiti come società d’investimento a capitale variabile (diverse dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la banca fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere registrate in Irlanda o in un altro Stato membro della Comunità. In caso di partenariato limitato per gli investimenti, almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda.

 

 

IE: gli enti che desiderano entrare a far parte di una borsa valori irlandese devono I) essere autorizzati in Irlanda, mediante registrazione o partenariato, e avere la sede centrale/legale in questo paese, oppure II) essere autorizzati in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi d’investimento.

 

 

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre I) un’autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l’ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/legale in Irlanda (l’autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito da privati); oppure II) un’autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva CE sui servizi nel settore degli investimenti.

 

 

IT: l’offerta pubblica di titoli (a norma dell’articolo 18 della legge 216/74) diversi dalle azioni e dalle obbligazioni (anche convertibili) è riservata alle società italiane a responsabilità limitata, alle società straniere debitamente autorizzate, agli enti pubblici o alle società di proprietà delle autorità locali, con un capitale non inferiore a 2 miliardi di lire.

 

 

IT: i servizi centralizzati di deposito, custodia e amministrazione sono riservati alla Banca d’Italia per i titoli di Stato e al Monte Titoli SPA per le azioni, i titoli a partecipazione e le obbligazioni negoziati in un mercato regolamentato.

 

 

IT: in caso di organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, la banca fiduciaria/depositaria deve essere registrata in Italia o in un altro Stato membro della Comunità europea e stabilita attraverso una filiale in Italia. La gestione dei fondi pensioni è riservata alle banche, alle società di assicurazioni e alle società d’investimento in titoli aventi la sede legale centrale nella Comunità europea. Anche le società di gestione (fondi chiusi e fondi d’investimento immobiliari) devono essere registrate in Italia.

 

 

IT: per la vendita porta a porta, gli intermediari devono servirsi di venditori finanziari autorizzati residenti nel territorio di uno Stato membro delle Comunità europee.

 

 

IT: la compensazione e la liquidazione dei titoli possono avvenire solo tramite il sistema di compensazione ufficiale. La compensazione può essere affidata, fino alla liquidazione definitiva dei titoli, ad una società autorizzata dalla Banca d’Italia di concerto con la Consob.

 

 

IT: gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività finalizzate alla prestazione di servizi d’investimento.

 

 

LV:

 

 

sottosettore B.7 (partecipazione all’emissione di qualsiasi tipo di titoli): la Banca di Lettonia (banca centrale) funge da agente finanziario del governo nel mercato dei buoni del Tesoro.

 

 

Sottosettore B.9 (gestione delle attività): i fondi pensionistici vengono gestiti in regime di monopolio di Stato.

 

 

LT:

 

 

sottosettori B.1-B.12: almeno un dirigente deve possedere la cittadinanza lituana.

 

 

Sottosettore B.3 (leasing finanziario): il leasing finanziario può essere riservato ad istituti finanziari speciali (ad esempio banche e società di assicurazioni). Nessuna a partire dal 1o gennaio 2001, ad eccezione di quanto indicato nella parte orizzontale della sezione “Servizi bancari e altri servizi finanziari”.

 

 

Sottosettore B.9 (gestione delle attività): stabilimento solo sotto forma di società a capitale pubblico (AB) e società a ristretta base azionaria (UAB) che dovrebbero essere fondate in maniera racchiusa (con l’acquisto delle azioni da parte dei soci fondatori in sede di prima emissione). Ai fini della gestione delle attività, è necessaria la creazione di una società di gestione specializzata. Soltanto le agenzie con sede legale in Lituania possono fungere da depositari delle attività.

 

 

MT:

 

 

sottosettori B.1 e B.2 (accettazione di depositi e prestiti di qualsiasi tipo): gli istituti di credito di proprietà straniera e gli altri istituti finanziari possono operare sotto forma di filiale o di consociata locale. L’autorizzazione potrebbe essere subordinata alla verifica delle esigenze economiche.

 

 

Sottosettori B.3-B.12: senza restrizioni.

 

 

PL:

 

 

sottosettori B.1, B.2, B.4 e B.5 (escludendo le garanzie e gli impegni del Tesoro): stabilimento di una banca soltanto sotto forma di società di capitali o di filiale autorizzata. Sistema di permessi in relazione allo stabilimento di tutte le banche sulla base di considerazioni prudenziali. Requisito di nazionalità per alcuni — almeno uno — dei dirigenti della banca.

 

 

Sottosettore B.6, lettera e), sottosettore B.7 (esclusa la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro), sottosettore B.9 (soltanto i servizi di gestione del portafoglio) e sottosettore B.12 (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia): stabilimento, previo rilascio di una licenza, soltanto sotto forma di società di capitali o di filiale di una persona giuridica straniera che presta servizi per il mercato mobiliare.

 

 

Sottosettore B.11: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato, in caso di prestazione transfrontaliera e/o consumo all’estero di tali servizi.

 

 

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni.

 

 

PT: lo stabilimento delle banche non CE è subordinato all’autorizzazione, rilasciata caso per caso, del ministero delle Finanze. Esso deve contribuire a migliorare l’efficienza del sistema bancario nazionale o avere un impatto determinante sull’internazionalizzazione dell’economia portoghese.

 

 

PT: i servizi inerenti ai capitali di rischio non possono essere forniti da filiali di società d’investimento in capitali di rischio aventi la sede centrale in un paese extra-CE. Possono fungere da operatori indipendenti presso la borsa di Lisbona solo le società di intermediazione registrate in Portogallo o le filiali di società d’investimento autorizzate in un altro paese CE. I servizi di intermediazione sul mercato degli strumenti derivati e sul mercato ristretto di Oporto non possono essere forniti da filiali di società di intermediazione non CE.

 

 

I fondi pensioni possono essere gestiti solo da società registrate in Portogallo o da società di assicurazioni stabilite in Portogallo e autorizzate a occuparsi di assicurazioni sulla vita.

 

 

SK: negoziazione di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni.

 

 

SK: i servizi bancari possono essere forniti soltanto da banche locali o da filiali di banche straniere autorizzate dalla Banca nazionale slovacca in accordo con il ministero delle Finanze. La concessione dell’autorizzazione si basa sulla valutazione di una serie di criteri riguardanti, in particolare, la dotazione di capitale (potere finanziario), le qualifiche professionali, l’integrità e la competenza della direzione incaricata delle previste attività bancarie. Le banche sono persone giuridiche registrate nella Repubblica slovacca, costituite sotto forma di società di capitali o istituti finanziari pubblici (di proprietà dello Stato).

 

 

A partire da una determinata soglia, l’acquisto di azioni che esprime un interesse nelle consistenze patrimoniali di una banca commerciale esistente è soggetto alla previa approvazione da parte della Banca nazionale slovacca. I servizi di investimento nella Repubblica slovacca possono essere forniti da banche, società di investimenti, fondi di investimento e agenti di cambio che si presentano dal punto di vista giuridico come società di capitali dotate di un capitale proprio conformemente alla legge. Le società di investimento straniere e i fondi di investimento devono ottenere un’autorizzazione da parte del ministero delle Finanze per la vendita dei propri titoli o certificati d’investimento nel territorio della Repubblica slovacca conformemente alla legge. Per l’emissione di obbligazioni a livello nazionale e all’estero è richiesta l’autorizzazione del ministero delle Finanze.

 

 

I titoli possono essere emessi e negoziati in seguito alla concessione dell’autorizzazione del ministero delle Finanze per la negoziazione pubblica conformemente alla legge sui valori mobiliari. L’attività di intermediario, agente di borsa o organizzatore di un mercato ristretto necessita dell’autorizzazione del ministero delle Finanze. I servizi di liquidazione e di compensazione per tutti tipi di pagamento sono regolamentati dalla Banca nazionale slovacca.

 

 

I servizi di liquidazione e di compensazione relativi al cambio di proprietà dei titoli sono registrati presso il Centro valori mobiliari (Stanza di compensazione e liquidazione per i valori mobiliari). Il Centro valori mobiliari può eseguire soltanto trasferimenti sui conti patrimoniali di titolari di titoli. La parte in contanti delle operazioni di liquidazione e compensazione passa attraverso la Stanza di compensazione e liquidazione per le attività bancarie (di cui la Banca nazionale slovacca detiene la quota maggioritaria) della borsa di Bratislava, le società di capitale o il conto Jumbo per il mercato ristretto (sistema RM Slovacchia).

 

 

SI:

 

 

partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e servizi finanziari di consulenza o altro: senza restrizioni.

 

 

Sottosettori B.11 e B.12 (disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi finanziari di consulenza o altro, ad eccezione dei servizi riguardanti la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro e la gestione di fondi pensionistici): nessuna.

 

 

Tutti gli altri sottosettori:

 

 

lo stabilimento di tutti i tipi di banca è subordinato al rilascio della licenza da parte della Banca di Slovenia.

 

 

I soggetti stranieri possono diventare azionisti di banche o acquistare altre azioni di banche soltanto previa approvazione da parte della Banca di Slovenia. (Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

 

 

Con l’autorizzazione della Banca di Slovenia, le banche, le consociate e le filiali di banche straniere possono prestare tutti o un numero limitato di servizi bancari, a seconda dell’importo di capitale.

 

 

Ne valutare se rilasciare una licenza per la creazione di una banca controllata al 100 % o con una maggioranza di investitori stranieri o se autorizzare l’acquisto di altre azioni bancarie, la Banca di Slovenia tiene conto dei seguenti criteri (2):

 

 

la presenza di investitori di diversi paesi,

il parere dell’istituto estero incaricato della vigilanza sul sistema bancario.

 

 

(Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

 

 

Senza restrizioni per la partecipazione straniera in banche in corso di privatizzazione.

 

 

Le filiali di banche straniere devono essere registrate nella Repubblica di Slovenia e avere personalità giuridica.

 

 

(Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).

 

 

Senza restrizioni per tutti i tipi di istituti di credito ipotecario e di casse depositi e prestiti.

 

 

Senza restrizioni per lo stabilimento di fondi pensionistici privati (fondi pensionistici non obbligatori).

 

 

Le società di gestione sono società commerciali stabilite con l’unico scopo di gestire i fondi di investimento.

 

 

I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 20 % delle azioni delle società di gestione o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l’approvazione dell’Agenzia per il mercato mobiliare.

 

 

Una società di investimenti autorizzata (privatizzazione) è una società di investimenti stabilita con l’unico scopo di raccogliere i certificati di proprietà (buoni) e acquistare azioni emesse in conformità con la normativa riguardante la trasformazione del regime di proprietà. Una società di gestione autorizzata viene stabilita con l’unico scopo di gestire le società di investimenti autorizzate.

 

 

I soggetti stranieri possono acquistare, direttamente o indirettamente, fino ad un massimo del 10 % delle azioni delle società di gestione autorizzate (privatizzazione) o dei diritti di voto nelle stesse; per quote superiori è richiesta l’approvazione dell’Agenzia per il mercato mobiliare con il consenso del ministero per le Relazioni economiche e lo sviluppo.

 

 

Gli investimenti dei fondi di investimento nei titoli di società di emissione straniere sono limitati al 10 %. Tali titoli devono essere quotati nelle borse precedentemente determinate dall’Agenzia per il mercato mobiliare.

 

 

I soggetti stranieri possono diventare azionisti o soci di una società di intermediazione mobiliare con una quota massima pari al 24 % del capitale della società previa approvazione dell’Agenzia per il mercato mobiliare. (Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul mercato mobiliare).

 

 

I titoli di una società di emissione straniera che non sono ancora stati offerti sul territorio della Repubblica di Slovenia possono essere offerti soltanto da una società di intermediazione mobiliare o da una banca autorizzata a svolgere tale tipo di operazioni. Prima del lancio dell’offerta, la società di intermediazione mobiliare o la banca devono ottenere l’autorizzazione dell’Agenzia per il mercato mobiliare.

 

 

Tale richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da un progetto di prospetto e da documenti che dimostrino che il garante dell’emissione di titoli è una banca o una società di intermediazione mobiliare, ad eccezione dell’emissione di azioni di una società di emissione straniera.

 

 

SE: le società non registrate in Svezia possono stabilire una presenza commerciale solo mediante una filiale nonché, nel caso delle banche, attraverso un ufficio di rappresentanza.

 

 

SE: il fondatore di un istituto di credito deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo o una banca straniera. Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nello Spazio economico europeo.

 

 

UK: agli intermediari in valori mobiliari, un tipo di istituti finanziari che si occupa del debito pubblico, si richiedono lo stabilimento nello Spazio economico europeo e una capitalizzazione separata.

 

4)

Presenza di persone fisiche

CY:

 

 

sottosettore B.6, lettera e) (compravendita di titoli trasferibili): gli individui che agiscono a titolo personale come broker o che sono impiegati come broker da società di intermediazione devono soddisfare i criteri per il rilascio della licenza a tal fine.

 

 

Sottosettori B.1-B.12, ad eccezione del sottosettore B.6, lettera e): senza restrizioni.

 

 

CZ:

 

 

servizi di emissione valuta da parte di istituti diversi dalla Banca centrale, compravendita di prodotti derivati e lingotti, intermediazione nel mercato monetario, servizi di liquidazione e di compensazione relativi a prodotti derivati e servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tali attività: senza restrizioni.

 

 

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

 

MT:

 

 

sottosettori B.1, B.2 e B.11 (accettazione di depositi, prestiti di qualsiasi tipo, e disponibilità e trasferimento di informazioni finanziarie): senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

 

Sottosettori B.3-B.10 e B.12: senza restrizioni.

 

 

PL:

 

 

sottosettori B.1, B.2, B.4 e B.5 (escludendo le garanzie e gli impegni del Tesoro): senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nella sezione orizzontale e con la seguente limitazione: requisito di nazionalità per alcuni – almeno uno – dei dirigenti della banca.

 

 

Sottosettore B.6, lettera e), sottosettore B.7 (esclusa la partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro), sottosettore B.9 (soltanto i servizi di gestione del portafoglio) sottosettore B.11 e sottosettore B.12 (servizi finanziari di consulenza e altro, solamente in relazione alle attività riguardanti la Polonia): senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

 

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni.

 

 

SK:

 

 

negoziazione di prodotti derivati e di lingotti, intermediazione nel mercato monetario e intermediazione: senza restrizioni.

 

 

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

 

SI:

 

 

partecipazione all’emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensionistici e relativi servizi finanziari di consulenza e altro: senza restrizioni.

 

 

Tutti gli altri sottosettori: senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nella sezione orizzontale.

 

 

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, SE, UK:

 

 

senza restrizioni, ad eccezione di quanto indicato nelle rispettive sezioni orizzontali e con le seguenti limitazioni:

 

 

FR: sociétés d’investissement à capital fixe: condizione di nazionalità per il presidente del consiglio d’amministrazione, i direttori generali e almeno due terzi degli amministratori nonché, quando la ditta di negoziazione titoli ha un comitato o un consiglio di sorveglianza, per i membri di detto organo o per il suo direttore generale e per almeno due terzi del consiglio di sorveglianza.

 

 

EL: gli istituti di credito devono nominare almeno due persone responsabili del loro funzionamento, a cui si applica la condizione di residenza.

 

 

IT: condizione di residenza all’interno del territorio di uno Stato membro delle Comunità europee per i “promotori di servizi finanziari”.

 

 

LV: il direttore di una filiale o di una consociata deve essere un contribuente lettone (residente).»


(1)  CZ: è attualmente in corso di discussione al Parlamento la legislazione relativa all’abolizione del criterio dei requisiti riguardanti il mercato finanziario.

(2)  Nel valutare se rilasciare una licenza bancaria limitata o illimitata, oltre all’importo di capitale la Banca di Slovenia tiene conto anche dei seguenti criteri (sia per i richiedenti nazionali che per quelli stranieri):

le preferenze economiche nazionali per talune attività bancarie,

l’attuale presenza regionale delle banche nella Repubblica di Slovenia,

le attività effettivamente svolte dalla banca rispetto a quelle indicate nella licenza.

(Nota: questa disposizione sarà abolita in seguito all’adozione della nuova legge sul settore bancario).


ALLEGATO II

«ALLEGATO II

AUTORITÀ RESPONSABILI DEI SERVIZI FINANZIARI

PARTE A

Per la Comunità e i suoi Stati membri

Commissione europea

DG Commercio

DG Mercato interno

B-1049 Bruxelles

Austria

Ministero delle Finanze

Directorate Economic Policy and Financial Markets

Himmelpfortgasse 4-8

Postfach 2

A-1015 Wien

Belgio

Ministero dell'Economia

Rue de Bréderode 7/Brederodestraat 7

B-1000 Bruxelles/Brussel

Ministero delle Finanze

Rue de la Loi 12/Wetstraat 12

B-1000 Bruxelles/Brussel

Cipro

Ministero delle Finanze

CY-1439 Λευκωσία

Repubblica ceca

Ministero delle Finanze

Letenská 15

CZ-118 10 Praha

Danimarca

Ministero degli Affari economici

Slotsholmsgade 10-12

DK-1216 Copenhagen K

Estonia

Ministero delle Finanze

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Tallinn

Finlandia

Ministero delle Finanze

PL 28

FI-00023 Helsinki

Francia

Ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paris

Germania

Ministero delle Finanze

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bonn

Grecia

Banca di Grecia

Οδός Πανεπιστημίου 21

GR-10563 Αθήνα

Ungheria

Ministero delle Finanze

Pénzügyminisztérium

Postafiók: 481

HU-1369 Budapest

Irlanda

Ente normativo irlandese per i servizi finanziari

PO Box 9138

College Green

Dublin 2

Ireland

Italia

Ministero del Tesoro

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Lettonia

Commissione per i mercati finanziari e dei capitali

Kungu iela 1

LV-1050 Rīga

Lituania

Ministero delle Finanze

Vaižganto 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Lussemburgo

Ministero delle Finanze

Ministère des finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

Malta

Autorità per i servizi finanziari

Notabile Road

MT-Attard

Paesi Bassi

Ministero delle Finanze

Directoraat Financieel marktbeleid

Postbus 20201

2500 EE Den Haag

Nederland

Polonia

Ministero delle Finanze

ul. Świętokrzyska 12

PL-00-916 Warszawa

Portogallo

Ministero delle Finanze

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1.o

P-1100-278 Lisboa

Repubblica slovacca

Ministero delle Finanze

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

Slovenia

Ministero dell'Economia

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Spagna

Tesoro

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Paseo del Prado 6, 6a Planta

E-28071 Madrid

Svezia

Autorità di vigilanza in campo finanziario

Box 6750

S-113 85 Stockholm

Banca centrale di Svezia

Brunkebergstorg 11

S-103 37 Stockholm

Agenzia svedese dei consumatori

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stockholm

Regno Unito

Tesoro S.M.

1 Horse Guards Road

London SW1A 2HQ

United Kingdom

PARTE B

Per il Messico, la Secretaria de hacienda y credito publico

Messico

Unidad de Banca y Ahorro

Insurgentes Sur, 826, piso P.h. Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 México, D.F.

Direccion General de Seguros y Valores

Palacio Nacional, oficina 4068 Plaza de la Constitución, Delegación Cuauhthemoc, C.P.06000 México, D.F.»