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15.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 184/55 |
DECISIONE N. 2/2005 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE EU-ROMANIA
del 20 giugno 2005
recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo congiunto tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni, della decisione n. 1/95 relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione
(2005/502/CE)
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,
visto l’accordo europeo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall’altra (1) in particolare l’articolo 111,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Romania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all’integrazione europea. |
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(2) |
Si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall’altra, mediante l’istituzione di un comitato consultivo congiunto. |
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(3) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/95 (2), |
DECIDE:
Articolo 1
I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:
«Articolo 18
È istituito un comitato consultivo congiunto (di seguito “comitato”) incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Romania. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:
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1) |
preparare le autorità locali rumene a operare nel contesto della futura adesione all’Unione europea; |
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2) |
preparare le autorità locali rumene a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l’adesione della Romania; |
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3) |
scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull’andamento della politica regionale dell’UE e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità locali rumene a queste politiche; |
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4) |
promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali rumene e b) le regioni degli Stati membri dell’UE, in particolare creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali della Romania, da una parte, e le regioni e le autorità locali degli Stati membri dell’UE, dall’altra, possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi; |
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5) |
organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali della Romania e le regioni e le autorità locali degli Stati membri; |
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6) |
favorire gli scambi di esperienze e di competenze nei settori della politica regionale e degli interventi strutturali fra a) le autorità locali rumene e b) le regioni e le autorità locali degli Stati membri dell’UE, in particolare per quanto riguarda il know how e le tecniche attinenti all’elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali; |
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7) |
assistere le autorità locali rumene mediante scambi di informazioni sull’applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale; |
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8) |
discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle due parti nell’ambito dell’attuazione dell’accordo europeo e della strategia di preadesione. |
Articolo 19
Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da otto rappresentanti del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni dall’altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.
Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua propria iniziativa.
Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.
I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali della Comunità europea e della Romania.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.
Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni e da un membro del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni.
Articolo 20
Il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni, dall’altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia relativamente alle spese postali e di telecomunicazione.
Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il rumeno, che sono a carico del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni.
Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte ospitante.»
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 20 giugno 2005.
Per il Consiglio di associazione
Il presidente
J. ASSELBORN