23.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 148/2005

del 2 dicembre 2005

che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 105/2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 5cp [regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XI dell'accordo sono aggiunti i seguenti punti:

«5cq.

32004 D 0545: decisione 2004/545/CE della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell'uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66).

5cr.

32005 D 0050: decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all'armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell'uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/545/CE e 2005/50/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)   GU L 306 del 24.11.2005, pag. 41.

(2)   GU L 241 del 13.7.2004, pag. 66.

(3)   GU L 21 del 25.1.2005, pag. 15.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.