23.2.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 53/28 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 138/2005
del 2 dicembre 2005
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2005 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/28/CE della Commissione, del 12 gennaio 2005, che modifica la decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da brucellosi (B. melitensis) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/34/CE della Commissione, dell'11 gennaio 2005, che stabilisce norme armonizzate per i test di rilevamento di taluni residui nei prodotti di origine animale importati dai paesi terzi (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/43/CE della Commissione, del 30 dicembre 2005, che modifica la decisione 95/388/CE della Commissione che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intercomunitari di sperma, di ovuli e di embrioni della specie ovina e caprina (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/58/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la decisione 2003/135/CE per quanto riguarda il termine dei piani di eradicazione e di vaccinazione negli Stati federali della Bassa Sassonia e della Renania settentrionale-Vestfalia e il piano di eradicazione nello Stato federale della Saar (Germania) (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/59/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini in Slovacchia (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/64/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che attua la direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente alle condizioni di importazione di gatti, cani e furetti destinati a istituti o centri omologati (7). |
(8) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/65/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, relativa a talune garanzie addizionali a carattere transitorio per la Danimarca per quanto riguarda il cambiamento del suo statuto di regione che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle (8). |
(9) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/66/CE della Commissione, del 28 gennaio 2005, che abroga la decisione 2003/363/CE recante approvazione del piano per l'eradicazione della peste suina classica dai suini selvatici in alcune zone del Belgio (9). |
(10) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/92/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, relativa alle condizioni zoosanitarie, alla certificazione e alle misure transitorie per quanto riguarda l'introduzione e il periodo di magazzinaggio di partite di taluni prodotti di origine animale in zone franche, depositi franchi e locali di fornitori di mezzi di trasporto marittimo transfrontalieri nella Comunità (10). |
(11) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/138/CE della Commissione, del 16 febbraio 2005, che modifica la decisione 2003/828/CE per quanto riguarda i movimenti di animali da e all'interno di una zona soggetta a restrizioni in Portogallo, in relazione ad un focolaio di febbre catarrale degli ovini in tale Stato membro (11). |
(12) |
La decisione 2005/65/CE abroga la decisione 91/552/CEE della Commissione (12), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo, |
(13) |
La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein, |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
I testi delle decisioni 2005/28/CE, 2005/34/CE, 2005/43/CE, 2005/58/CE, 2005/59/CE, 2005/64/CE, 2005/65/CE, 2005/66/CE, 2005/92/CE e 2005/138/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 3 dicembre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (13).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN
(1) GU L 306 del 24.11.2005, pag. 14.
(2) GU L 15 del 19.1.2005, pag. 30.
(3) GU L 16 del 20.1.2005, pag. 61.
(4) GU L 20 del 22.1.2005, pag. 34.
(5) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 45.
(6) GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46. Decisione modificata dalla decisione 2005/226/CE (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 72).
(7) GU L 27 del 29.1.2005, pag. 48.
(8) GU L 27 del 29.1.2005, pag. 52.
(9) GU L 27 del 29.1.2005, pag. 54.
(10) GU L 31 del 4.2.2005, pag. 62. Decisione modificata dalla decisione 2005/755/CE (GU L 284 del 27.10.2005, pag. 8).
(11) GU L 47 del 18.2.2005, pag. 38.
(12) GU L 298 del 29.10.1991, pag. 21.
(13) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ALLEGATO
Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue.
1) |
Dopo il punto 127 [regolamento (CE) n. 745/2004 della Commissione] della parte 1.2 sono aggiunti i punti seguenti:
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2) |
Al punto 30 (decisione 2003/828/CE della Commissione) della parte 3.2 viene aggiunto il seguente trattino:
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3) |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», al punto 20 (decisione 2003/135/CE della Commissione) della parte 3.2 è aggiunto il seguente trattino:
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4) |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 28 (decisione 2004/832/CE della Commissione) della parte 3.2 sono inseriti i punti seguenti:
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5) |
Sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», il testo del punto 23 (decisione 2003/363/CE della Commissione) della parte 3.2 è soppresso. |
6) |
Ai punti 14 (decisione 93/52/CEE della Commissione) e 70 (decisione 2003/467/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il seguente trattino:
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7) |
Al punto 36 (decisione 95/388/CE della Commissione) della parte 4.2 è aggiunto il testo seguente: «, modificata da:
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8) |
Dopo il punto 80 (decisione 2004/558/CE della Commissione) della parte 4.2 è inserito il punto seguente:
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9) |
Il testo del punto 2 (decisione 91/552/CEE della Commissione) della parte 4.2 è soppresso. |