19.1.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 14/18


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 131/2005

del 21 ottobre 2005

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l’accordo»), in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 116/2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (2).

(3)

Il regolamento (CE) n. 273/2004 abroga la direttiva 92/109/CEE del Consiglio (3), che è integrata nell’accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell’allegato II dell’accordo, il capitolo XIII è modificato come segue:

1)

dopo il punto 15w (direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:

«15x.

32004 R 0273: regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

a)

il testo dell’articolo 11, paragrafo 2, non si applica;

b)

all’articolo 15 si fa riferimento al comitato di cui all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3677/90. Quando il comitato si occupa di questioni disciplinate dal presente regolamento, gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del comitato, ma non hanno diritto di voto.»;

2)

il testo del punto 15f (direttiva 92/109/CEE del Consiglio) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 273/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 22 ottobre 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 339 del 22.12.2005, pag. 18.

(2)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 1.

(3)  GU L 370 del 10.12.1992, pag. 76.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.