24.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 306/8


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 92/2005

dell'8 luglio 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 51/2005 del 29 aprile 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo agli elenchi di paesi e territori (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/301/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica la decisione 2004/203/CE (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/539/CE della Commissione, del 1o luglio 2004, che istituisce una misura transitoria per l'attuazione del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/557/CE della Commissione, del 2 luglio 2004, recante deroga al regime transitorio istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per il transito di animali da compagnia attraverso il territorio della Svezia tra l'isola di Bornholm e le altre parti del territorio della Danimarca (7).

(8)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali (8).

(9)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/650/CE del Consiglio, del 13 settembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia per tener conto dell'adesione di Malta (9).

(10)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità (10).

(11)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità (11).

(12)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (12).

(13)

Devono essere introdotte procedure semplificate per alcuni atti riguardanti i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

(14)

La decisione 2004/595/CE abroga la decisione 94/273/CE della Commissione (13), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(15)

La presente decisione non si applica all'Islanda e al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 998/2003 e (CE) n. 592/2004 e delle decisioni 2003/803/CE, 2004/301/CE, 2004/539/CE, 2004/557/CE, 2004/595/CE, 2004/650/CE, 2004/824/CE, 2004/839/CE e 2005/91/CE nella lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 9 luglio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (14).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

SAS Principe Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  GU L 239 del 15.9.2005, pag. 22.

(2)  GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

(3)  GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7.

(5)  GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55.

(6)  GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 21.

(7)  GU L 249 del 23.7.2004, pag. 18.

(8)  GU L 266 del 13.8.2004, pag. 11.

(9)  GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22.

(10)  GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12.

(11)  GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 40.

(12)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61.

(13)  GU L 117 del 7.5.1994, pag. 37.

(14)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO

Nell'allegato I dell'accordo, il capitolo I è modificato come segue.

1)

Nella parte 1.1, al punto 9 (direttiva 96/93/CE del Consiglio) viene aggiunto il testo seguente:

«Movimenti di animali da compagnia

10.

32003 R 0998: regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1), modificato da:

32004 R 0592: regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004 (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7),

32004 D 0539: decisione 2004/539/CE della Commissione, del 1o luglio 2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 21),

32004 D 0650: decisione 2004/650/CE del Consiglio, del 13 settembre 2004 (GU L 298 del 23.9.2004, pag. 22).

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a)

all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, dopo il termine “Svezia” è aggiunto il termine “Norvegia”;

b)

all'allegato II, parte A, è aggiunto il termine “Norvegia”;

c)

all'allegato II, parte B, è soppresso il termine “Norvegia”.»

2)

Nella parte introduttiva, dopo il punto 12 viene inserito il seguente punto:

«13.

Movimenti a carattere non commerciale — Elenco dei paesi/territori e misure di salvaguardia

a)

Gli Stati EFTA contemporaneamente agli Stati membri dell'UE adotteranno le misure che corrispondono a quelle prese da questi ultimi sulla base degli atti comunitari pertinenti per quanto riguarda l'elenco dei paesi e territori e le misure di salvaguardia.

b)

Nel caso di qualsiasi difficoltà concernente l'applicazione di un atto comunitario, lo Stato EFTA interessato riferirà immediatamente la questione al Comitato misto SEE.

c)

Il Comitato misto SEE può prendere nota delle decisioni comunitarie.

d)

L'obbligo stabilito alla lettera a) si applicherà a tutti gli atti pertinenti in vigore in qualsiasi momento, qualunque sia la loro data di adozione.»

3)

Nella parte 1.2, dopo il punto 121 (decisione 2004/775/CE della Commissione) vengono aggiunti i seguenti punti:

«121.

32003 D 0803: decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della decisione s'intendono adattate come in appresso:

a)

l'espressione “Unione europea” sulla copertina del modello di passaporto viene sostituita dall'espressione “Unione europea/Norvegia”;

b)

sulla copertina del passaporto, oltre alla bandiera dell'UE può essere impressa anche l'immagine della bandiera norvegese.

122.

32004 D 0301: decisione 2004/301/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, che deroga alle decisioni 2003/803/CE e 2004/203/CE con riguardo al formato dei certificati sanitari e dei passaporti per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti e modifica la decisione 2004/203/CE (GU L 98 del 2.4.2004, pag. 55).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 1, dopo il termine “Irlanda” è aggiunto il termine “Norvegia”.

123.

32004 D 0595: decisione 2004/595/CE della Commissione, del 29 luglio 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per l'importazione di cani, gatti e furetti nella Comunità a fini commerciali (GU L 266 del 13.8.2004, pag. 11).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 1 e nelle Note orientative del certificato figurante nell'allegato della decisione, dopo il termine “Irlanda” viene aggiunto il termine “Norvegia”.

124.

32004 D 0824: decisione 2004/824/CE della Commissione, del 1o dicembre 2004, che stabilisce un modello di certificato sanitario per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti provenienti da paesi terzi e introdotti nella Comunità (GU L 358 del 3.12.2004, pag. 12).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso.

All'articolo 2 e nell'allegato della decisione, dopo il termine “Svezia” è aggiunto il termine “Norvegia”.

125.

32004 D 0839: decisione 2004/839/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, che definisce le condizioni per i movimenti a carattere commerciale di cani e gatti giovani da paesi terzi verso la Comunità (GU L 361 dell'8.12.2004, pag. 40).

126.

32005 D 0091: decisione 2005/91/CE della Commissione, del 2 febbraio 2005, che fissa il termine a partire dal quale è considerata valida la vaccinazione antirabbica (GU L 31 del 4.2.2005, pag. 61).»

4)

Nella parte 1.2, sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 17 (decisione 2004/590/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«18.

32004 D 0557: decisione 2004/557/CE della Commissione, del 2 luglio 2004, recante deroga al regime transitorio istituito dall'articolo 6 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per il transito di animali da compagnia attraverso il territorio della Svezia tra l'isola di Bornholm e le altre parti del territorio della Danimarca (GU L 249 del 23.7.2004, pag. 18).»

5)

Nella parte 4.1, al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«—

32003 R 0998: regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 (GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1).»

6)

Nella parte 4.1, al punto 9 (direttiva 92/65/CEE del Consiglio) il testo di adattamento è modificato come segue:

6.1)

prima dell'attuale adattamento a) viene inserito il nuovo adattamento seguente:

«a)

all'articolo 10, paragrafo 3, primo comma, dopo il termine “Svezia” è aggiunto il termine “Norvegia”;»

6.2)

gli attuali adattamenti a) e b) diventano rispettivamente gli adattamenti b) e c).

7)

Nella parte 4.2, il testo del punto 20 (decisione 94/273/CEE della Commissione) è soppresso.