28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 43/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica alcuni allegati e due protocolli dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 9/2005 dell'8 febbraio 2005 (2).

(3)

L'allegato IV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 167/2004 del 3 dicembre 2004 (3).

(4)

L'allegato V dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 7/2004 del 6 febbraio 2004 (4).

(5)

L'allegato VI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 11/2005 dell'8 febbraio 2005 (5).

(6)

L'allegato VII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2004 del 4 maggio 2004 (6).

(7)

L'allegato VIII dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (7).

(8)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 12/2005 dell'8 febbraio 2005 (8).

(9)

L'allegato XII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 106/2004 del 9 luglio 2004 (9).

(10)

L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 16/2005 dell'8 febbraio 2005 (10).

(11)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2005 dell'8 febbraio 2005 (11).

(12)

L'allegato XVII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 110/2004 del 9 luglio 2004 (12).

(13)

L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 112/2004 del 9 luglio 2004 (13).

(14)

L'allegato XIX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 84/2003 del 20 giugno 2003 (14).

(15)

L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 18/2005 dell'8 febbraio 2005 (15).

(16)

L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 22/2005 dell'8 febbraio 2005 (16).

(17)

Il protocollo 21 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004 del 3 dicembre 2004 (17).

(18)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 160/2004 del 29 ottobre 2004 (18).

(19)

Occorre integrare nell'accordo gli adattamenti degli atti comunitari elencati nell'allegato I della presente decisione, apportati dai diversi capitoli dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (19).

(20)

Gli adattamenti degli atti comunitari elencati nell'allegato II della presente decisione già integrati nell'accordo vanno modificati in seguito all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Ai punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo indicati nell'allegato I della presente decisione è aggiunto il seguente trattino:

«—

1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 del 1o.1.1995, pag. 1).»

2.   Laddove il trattino di cui al paragrafo 1 sia il primo trattino del punto in questione, esso è preceduto dai termini «, modificato da:» o «, modificata da:», come più opportuno.

Articolo 2

I testi di adattamento di alcuni atti comunitari già integrati nell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

I testi di adattamento degli atti comunitari elencati nell'allegato I della presente decisione, apportati dai diversi capitoli dell'allegato I dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (20).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 20.

(3)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 13.

(4)  GU L 116 del 22.4.2004, pag. 52.

(5)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 27.

(6)  GU L 277 del 26.8.2004, pag. 187.

(7)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(8)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 29.

(9)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 37.

(10)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 37.

(11)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 39.

(12)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 45.

(13)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 49.

(14)  GU L 257 del 9.10.2003, pag. 41.

(15)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 41.

(16)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 50.

(17)  GU L 133 del 26.5.2005, pag. 35.

(18)  GU L 102 del 21.4.2005, pag. 45.

(19)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato nella GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1.

(20)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ALLEGATO I

Elenco di cui all'articolo 1 della decisione

Il trattino di cui all'articolo 1 è integrato nei punti degli allegati e dei protocolli dell'accordo SEE di seguito elencati.

Allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie)

Punto 17 della parte 6.2 del capitolo I (decisione 93/383/CEE del Consiglio).

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni)

Punto 2 (direttiva 70/157/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 3 (direttiva 70/220/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 8 (direttiva 70/388/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 9 (direttiva 71/127/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 17 (direttiva 74/483/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 19 (direttiva 76/114/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 22 (direttiva 76/757/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 23 (direttiva 76/758/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 24 (direttiva 76/759/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 25 (direttiva 76/760/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 26 (direttiva 76/761/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 27 (direttiva 76/762/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 29 (direttiva 77/538/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 30 (direttiva 77/539/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 31 (direttiva 77/540/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 32 (direttiva 77/541/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 39 (direttiva 78/932/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 45c (direttiva 92/22/CEE del Consiglio) del capitolo I,

punto 11 (direttiva 77/536/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 17 (direttiva 79/622/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 20 (direttiva 86/298/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 22 (direttiva 87/402/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 23 (direttiva 89/173/CEE del Consiglio) del capitolo II,

punto 2 (direttiva 84/528/CEE del Consiglio) del capitolo III,

punto 2 (direttiva 79/531/CEE del Consiglio) del capitolo IV,

punto 8 (direttiva 86/295/CEE del Consiglio) del capitolo VI,

punto 9 (direttiva 86/296/CEE del Consiglio) del capitolo VI,

punto 2 (direttiva 76/767/CEE del Consiglio) del capitolo VIII,

punto 1 (direttiva 71/316/CEE del Consiglio) del capitolo IX,

punto 5 (direttiva 71/347/CEE del Consiglio) del capitolo IX,

punto 6 (direttiva 71/348/CEE del Consiglio) del capitolo IX,

punto 1 (direttiva 71/307/CEE del Consiglio) del capitolo XI,

punto 24 (direttiva 80/590/CEE della Commissione) del capitolo XII,

punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio) del capitolo XII,

punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione) del capitolo XII,

punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] del capitolo XII,

punto 1 (direttiva 67/548/CEE del Consiglio) del capitolo XV,

punto 9 (direttiva 95/17/CE della Commissione) del capitolo XVI,

punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] del capitolo XIX,

punto 3g (direttiva 69/493/CEE del Consiglio) del capitolo XIX,

punto 1 [regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio] del capitolo XXVII,

punto 3 [regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio] del capitolo XXVII.

Allegato IV (Energia)

Punto 7 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio).

Allegato V (Libera circolazione dei lavoratori)

Punto 3 (direttiva 68/360/CEE del Consiglio).

Allegato VI (Sicurezza sociale)

Punto 3.27 (decisione n. 136).

Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

Punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio),

punto 8 (direttiva 77/452/CEE del Consiglio),

punto 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio),

punto 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio),

punto 12 (direttiva 78/1026/CEE del Consiglio),

punto 14 (direttiva 80/154/CEE del Consiglio),

punto 17 (direttiva 85/433/CEE del Consiglio),

punto 18 (direttiva 85/384/CEE del Consiglio),

punto 28 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio).

Allegato IX (Servizi finanziari)

Punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio),

punto 13 (direttiva 77/92/CEE del Consiglio).

Allegato XIII (Trasporti)

Punto 1 [regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio],

punto 3 [regolamento (CEE) n. 281/71 del Consiglio],

punto 7 [regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio],

punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio),

punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio),

punto 39 [regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio],

punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio),

punto 47 (direttiva 82/714/CEE del Consiglio),

punto 49 (decisione 77/527/CEE della Commissione),

punto 50 [regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio],

punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio],

punto 66c (direttiva 93/65/CEE del Consiglio).

Allegato XIV (Concorrenza)

Punto 10 [regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio],

punto 11 [regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio],

punto 11b [regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione].

Allegato XVII (Proprietà intellettuale)

Punto 2 (prima decisione 90/510/CEE del Consiglio),

punto 6 [regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio].

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)

Punto 24 (direttiva 80/987/CEE del Consiglio).

Allegato XX (Ambiente)

Punto 18 (direttiva 87/217/CEE del Consiglio),

punto 30 (direttiva 82/883/CEE del Consiglio),

punto 25a (decisione 91/596/CEE del Consiglio),

punto 32 (direttiva 86/278/CEE del Consiglio).

Allegato XXI (Statistiche)

Punto 24 [regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio],

punto 24a [regolamento (CEE) n. 959/93 del Consiglio],

punto 25b [regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio],

punto 26 (direttiva 90/377/CEE del Consiglio).

Protocollo 21 sull'attuazione delle regole di concorrenza applicabili alle imprese

Punto 7 [regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio].

Protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

Nota all'articolo 5, paragrafo 10 (Politica sociale).


ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 2 della decisione

Gli allegati dell'accordo SEE sono modificati come segue.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), al capitolo I (Veicoli a motore)

1)

Nel testo di adattamento del punto 8 (direttiva 70/388/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

2)

Nel testo di adattamento del punto 9 (direttiva 71/127/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

3)

Nel testo di adattamento del punto 17 (direttiva 74/483/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

4)

Nel testo di adattamento del punto 19 (direttiva 76/114/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

5)

Nel testo di adattamento del punto 22 (direttiva 76/757/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

6)

Nel testo di adattamento del punto 23 (direttiva 76/758/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

7)

Nel testo di adattamento del punto 25 (direttiva 76/760/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

8)

Nel testo di adattamento del punto 30 (direttiva 77/539/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

9)

Nel testo di adattamento del punto 39 (direttiva 78/932/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

10)

Nel testo di adattamento del punto 45a (direttiva 91/226/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

11)

Nel testo di adattamento del punto 45c (direttiva 92/22/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

12)

Nel testo di adattamento del punto 45r (direttiva 94/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo II (Trattori agricoli o forestali)

1)

Nel testo di adattamento del punto 11 (direttiva 77/536/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

2)

Nel testo di adattamento del punto 13 (direttiva 78/764/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

3)

Nel testo di adattamento del punto 17 (direttiva 79/622/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

4)

Negli adattamenti a) e b) del punto 23 (direttiva 89/173/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo III (Apparecchi di sollevamento e di movimentazione)

Nel testo di adattamento del punto 2 (direttiva 84/528/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo IV (Apparecchi domestici)

Il testo di adattamento del punto 2 (direttiva 79/531/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

1)

all'adattamento a) sono soppressi i termini «“sähköuuni, in finlandese (FI)” ed “elektrisk ugn, in svedese (S)”»;

2)

all'adattamento b) sono soppressi i termini «“käyttötilavuus, in finlandese (FI)” e “nyttovolym, in svedese (S)”»;

3)

all'adattamento c) sono soppressi i termini «esilämmityskulutus 200 oC: een, in finlandese (FI)», «Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 oC, in svedese (S)», «vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 oC: ssa), in finlandese (FI)», «Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200 oC i en timme), in svedese (S)», «KOKONAISKULUTUS, in finlandese (FI)»«TOTALT, in svedese (S)»;

4)

all'adattamento d) sono soppressi i termini «puhdistusvaiheen kulutus, in finlandese (FI)» ed «Energiförbrukning vid en rengöringsprocess, in svedese (S)»;

5)

all'adattamento e) sono soppressi i termini «Allegato II h) (disegno con adattamenti in finlandese)» e «Allegato II k) (disegno con adattamenti in svedese)».

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo VI (Macchine e materiali per cantieri)

1)

Nel testo di adattamento del punto 8 (direttiva 86/295/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

2)

Nel testo di adattamento del punto 9 (direttiva 86/296/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo VIII (Apparecchi a pressione)

Nel testo di adattamento del punto 2 (direttiva 76/767/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo IX (Strumenti di misura)

1)

All'adattamento a) del punto 1 (direttiva 71/316/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Svezia e Finlandia.

2)

All'adattamento b) del punto 1 (direttiva 71/316/CEE del Consiglio) sono soppresse le sigle «A», «S» e «SF».

3)

Nel testo di adattamento del punto 5 (direttiva 71/347/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «“EY hehtolitrapaino” (in finlandese)» ed «“EG hektolitervikt” (in svedese)».

4)

Nel testo di adattamento del punto 6 (direttiva 71/348/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «10 Groschen (Austria)», «10 penniä/10 penni (Finlandia)» e «10 öre (Svezia)».

5)

Nel testo di adattamento del punto 12 (direttiva 75/106/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti a Svezia ed Austria.

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XI (Tessili)

Nel testo di adattamento del punto 1 (direttiva 71/307/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «— uusi villa» e «— kamull».

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XII (Prodotti alimentari)

1)

All'adattamento a) del punto 24 (direttiva 80/590/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «“LIITE” (finlandese)», e «“BILAGA” (svedese)».

2)

All'adattamento b) del punto 24 (direttiva 80/590/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «“tunnus” (finlandese)» e «“symbol” (svedese)».

3)

Nel testo di adattamento del punto 47 (direttiva 89/108/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «— in finlandese “pakastettu”» e «— in svedese “djupfryst”».

4)

All'adattamento a) del punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «in finlandese: “idinmaidonkorvike” e “vierotusvalmiste”» e «in svedese: “modersmjölksersättning” e “tillskottsnäring”».

5)

All'adattamento b) del punto 54a (direttiva 91/321/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «— in finlandese: “maitopohjainen -idinmaidonkorvike” e “maitopohjainen vierotusvalmiste”» e «— in svedese: “modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” e “tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”».

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XIX (Disposizioni generali nel settore degli ostacoli tecnici agli scambi)

1)

All'adattamento a) del punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] sono soppressi i termini «— “Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) No 339/93” (finlandese)» e «— “Farlig produkt - får inte börja omsättas fritt - förordning (EEG) nr. 339/93” (svedese)».

2)

All'adattamento b) del punto 3b [regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio] sono soppressi i termini «— “Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) No 339/93” (finlandese)» e «— “Icke överensstämmande produkt - får inte börja omsättas fritt - förordning (EEG) nr. 339/93” (svedese)».

3)

Il testo di adattamento del punto 3e (direttiva 94/11/CE) è modificato come segue:

a)

All'adattamento a) sono soppressi i termini «FI Päällinen» e «S Ovandel».

b)

All'adattamento b) sono soppressi i termini «FI Vuori ja sisäpohja» e «S Foder och bindsula».

c)

All'adattamento c) sono soppressi i termini «FI Ulkopohja» e «S Slitsula».

d)

All'adattamento d) sono soppressi i termini «FI Nahka» e «S Läder».

e)

All'adattamento e) sono soppressi i termini «FI Pinnoitettu nahka» e «S Överdraget läder».

f)

All'adattamento f) sono soppressi i termini «FI Tekstiilit» e «S Textilmaterial».

g)

All'adattamento g) sono soppressi i termini «FI Muut materiaalit» e «S Övriga material».

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XXVII (Bevande spiritose)

1)

Il testo di adattamento del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio] è modificato come segue:

a)

è soppresso l'adattamento c);

b)

all'adattamento d) sono soppressi i termini «la Finlandia» e «la Svezia»;

c)

è soppresso l'adattamento e);

d)

all'adattamento h) è soppresso il punto 5 (Brandy);

e)

all'adattamento h) è soppresso il punto 7 (Acquavite di frutta);

f)

all'adattamento h), al punto 12 (Bevande spiritose al carvi) sono soppressi i termini «Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit»;

g)

all'adattamento h) è soppresso il punto 14 (Liquore) ;

h)

all'adattamento h), al punto 15 (Bevande spiritose) sono soppressi i termini «Suomalainen punssi/Finsk Punch/Finnish punch» e «Svensk Punsch/Swedish punch»;

i)

all'adattamento h), al punto 16 (Vodka) sono soppressi i termini «Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland» e «Svensk Vodka/Swedish Vodka».

2)

Nel testo di adattamento del punto 2 [regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione] sono soppressi i termini «la Finlandia» e «e la Svezia».

3)

Sono soppressi gli adattamenti a) e b) del punto 3 [regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio].

Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni), capitolo XXVIII (Beni culturali)

Nel testo di adattamento del punto 1 (direttiva 93/7/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «la Finlandia» e «e la Svezia».

Allegato VII (Reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali)

1)

Nel testo di adattamento del punto 1 (direttiva 89/48/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» e «e la Svezia».

2)

Nel testo di adattamento del punto 2 (direttiva 77/249/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

3)

Nel testo di adattamento del punto 8 (direttiva 77/452/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

4)

All'adattamento a) del punto 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

5)

È soppresso l'adattamento d) del punto 10 (direttiva 78/686/CEE del Consiglio).

6)

Il testo di adattamento del punto 11 (direttiva 78/687/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

«Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

All'articolo 6, i termini “i beneficiari dell'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE” vanno letti “i beneficiari degli articoli 19, 19 bis e 19 ter della direttiva 78/686/CEE”.»

7)

All'adattamento a) del punto 14 (direttiva 80/154/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

8)

Nel testo di adattamento del punto 28 (direttiva 74/557/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

Allegato VIII (Diritto di stabilimento)

Negli «ADATTAMENTI SETTORIALI» sono soppressi i termini «Austria, Finlandia» e «Svezia».

Allegato IX (Servizi finanziari)

1)

All'adattamento b) del punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

2)

All'adattamento d) del punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «la Finlandia».

3)

È soppresso l'adattamento b) del punto 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio).

4)

All'adattamento b) del punto 12b (direttiva 91/674/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «e la Svezia».

5)

Agli adattamenti a) e b) del punto 13 (direttiva 77/92/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

6)

Nel testo di adattamento del punto 21 (direttiva 86/635/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria» e «e la Svezia».

7)

All'adattamento a) del punto 29 (prima direttiva 89/592/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria,».

Allegato XII (Libera circolazione dei capitali)

All'adattamento d) del punto 1 (direttiva 88/361/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «e la Svezia», «la Finlandia,», «l'Austria, la Finlandia» e il trattino «— per l'Austria, per quanto riguarda gli investimenti diretti nel settore delle idrovie interne, finché non si ottiene pari accesso alle vie navigabili comunitarie.»

Allegato XIII (Trasporti)

1)

Al punto II degli «ADATTAMENTI SETTORIALI» sono soppressi i termini «— Österreichische Bundesbahnen», «— Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna» e «— Statens Järnvägar».

2)

Nel testo di adattamento del punto 1 [regolamento (CEE) n. 1108/70 del Consiglio] ai punti «A.2 FERROVIA» e «B. STRADA» sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

3)

È soppresso il testo di adattamento del punto 3 [regolamento (CEE) n. 281/71 della Commissione].

4)

È soppresso il testo di adattamento del punto 12 [regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio].

5)

È soppresso l'adattamento a) del punto 12a [regolamento (CEE) n. 3912/92 del Consiglio].

6)

Nel testo di adattamento del punto 13 (direttiva 92/106/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

7)

È soppresso l'adattamento b) del punto 25 (prima direttiva 62/2005/CEE del Consiglio).

8)

È soppresso l'adattamento b) del punto 26 [regolamento (CEE) n. 3164/76 del Consiglio].

9)

È soppresso l'adattamento a) del punto 26b [regolamento (CEE) n. 3916/90 del Consiglio].

10)

È soppresso l'adattamento a) del punto 26c [regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio].

11)

È soppresso il testo di adattamento del punto 26d [regolamento (CE) n. 792/94 della Commissione].

12)

Nel testo di adattamento del punto 34 [regolamento (CEE) n. 1172/72 della Commissione] sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

13)

È soppresso il testo di adattamento del punto 46 (direttiva 87/540/CEE del Consiglio).

14)

Sono soppressi i testi di adattamento a) e b) del punto 46a (direttiva 91/672/CEE del Consiglio).

15)

È soppresso il testo di adattamento del punto 47 (direttiva 82/714/CEE del Consiglio).

16)

È soppresso il testo di adattamento del punto 49 (decisione 77/527/CEE della Commissione).

17)

Nel testo di adattamento del punto 62 [regolamento (CEE) n. 2343/90 del Consiglio] sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

18)

All'adattamento b) del punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

19)

All'adattamento c) del punto 64a [regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio] sono soppressi i termini «Svezia: Stoccolma - Arlanda/Bromma».

Allegato XVII (Proprietà intellettuale)

1)

All'adattamento a) del punto 2 (prima decisione 90/510/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «Austria», «Finlandia» ed «e Svezia».

2)

Nel testo di adattamento del punto 7 (direttiva 92/100/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «la Finlandia» ed «e la Svezia».

Allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne)

1)

Il testo di adattamento del punto 1 (direttiva 77/576/CEE del Consiglio) è modificato come segue:

a)

nel primo paragrafo sono soppressi i termini «Liite II», «‐ Bilaga II», «Erityinen turvamerkintä — » e «‐ Särskilda säkerhetsskyltar»;

b)

al punto 1 sono soppressi i termini «Kieltomerkit — », «— Förbudsskyltar»«Tupakointi kielletty», «Rökning förbjuden», «Tupakointi ja avotulen teko kielletty», «Förbud mot rökning och öppen eld», «Jalankulku kielletty», «Förbjuden ingång», «Vedellä sammuttaminen kielletty», «Förbud mot släckning med vatten», «Juomakelvotonta vettä», «Ej dricksvatten»;

c)

al punto 2 sono soppressi i termini «Varoitusmerkit — », «— Varningsskyltar»«Syttyvää ainetta», «Brandfarliga ämnen», «Räjähtävää ainetta», «Explosiva ämnen», «Myrkyllistä ainetta», «Giftiga ämnen», «Syövyttävää ainetta», «Frätande ämnen», «Radioaktiivista ainetta», «Radioaktiva ämnen», «Riippuva taakka», «Hängande last», «Liikkuvia ajoneuvoja», «Arbetsfordon i rörelse», «Vaarallinen jännite», «Farlig spänning», «Yleinen varoitusmerkki», «Varning», «Lasersäteilyä» e «Laserstrålning»;

d)

al punto 3 sono soppressi i termini «Käskymerkit — », «‐ Påbudsskyltar», «Silmiensuojaimien käyttöpakko», «Skyddsglasögon», «Suojakypärän käyttöpakko», «Skyddshjälm», «Kuulonsuojainten käyttöpakko», «Hörselskydd,»«Hengityksensuojainten käyttöpakko», «Andningsskydd», «Suojajalkineiden käyttöpakko», «Skyddsskor», «Suojakäsineiden käyttöpakko» e «Skyddshandskar»;

e)

al punto 4 sono soppressi i termini «Hätätilanteisiin tarkoitetut merkit — », «‐ Räddningsskyltar», «Ensiapu», «Första hjälpen», «tai», «eller», «Poistumistie», «Nödutgång i denna riktning», «Poistumistie (asetetaan uloskäynnin yläpuolelle)» e «Nödutgång (placeras ovanför utgången)».

2)

Nel testo di adattamento del punto 16b (direttiva 92/57/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «Austria e».

3)

È soppresso il testo di adattamento del punto 19 (direttiva 79/7/CEE del Consiglio).

4)

È soppresso il testo di adattamento del punto 21 (direttiva 86/613/CEE del Consiglio).

5)

All'adattamento a) del punto 24 (direttiva 80/987/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria e Svezia.

Allegato XIX (Protezione dei consumatori)

Negli «ADATTAMENTI SETTORIALI» sono soppressi i termini «Austria, Finlandia» e «Svezia».

Allegato XX (Ambiente)

1)

Negli «ADATTAMENTI SETTORIALI» sono soppressi i termini «Austria, Finlandia» e «Svezia».

2)

Nel testo di adattamento del punto 24a (decisione 91/448/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

3)

All'adattamento a) del punto 25 (direttiva 90/220/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

4)

All'adattamento b) del punto 25a (decisione 91/596/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

5)

Nel testo di adattamento del punto 25b (decisione 92/146/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

6)

Nel testo di adattamento del punto 25c (decisione 93/584/CEE della Commissione) sono soppressi i termini «l'Austria, la Finlandia» ed «e la Svezia».

7)

All'adattamento a) del punto 31 (direttiva 84/631/CEE del Consiglio) sono soppresse le voci «SUOMEKSI» e «SVENSKA», nonché i rispettivi testi.

8)

All'adattamento b) del punto 31 (direttiva 84/631/CEE del Consiglio) sono soppressi i riferimenti ad Austria, Finlandia e Svezia.

9)

Nel testo di adattamento del punto 32a (direttiva 91/689/CEE del Consiglio) sono soppressi i termini «Austria, Finlandia» ed «e Svezia».