28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/42


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 42/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato XIV (Concorrenza) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XIV dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 17/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (2), rettificato dalla GU L 127 del 29.4.2004, pag. 158.

(3)

Il regolamento (CE) n. 772/2004 abroga il regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione (3), che è inserito nell'accordo e deve essere pertanto abrogato nell'ambito dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'accordo, allegato XIV, il testo del punto 5 [regolamento (CE) n. 240/96 della Commissione] è sostituito dal seguente:

«32004 R 0772: regolamento (CE) n. 772/2004 della Commissione, del 27 aprile 2004, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11), rettificato dalla GU L 127 del 29.4.2004, pag. 158.

Ai fini dell'accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso.

a)

Nell'articolo 6, paragrafo 1, dopo la frase “in conformità dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui al protocollo 4, parte I, capitolo II, articolo 29, paragrafo 1, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia.”

b)

Nell'articolo 6, paragrafo 2, dopo la frase “in conformità dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio” è aggiunto il seguente testo: “o della corrispondente disposizione di cui al protocollo 4, parte I, capitolo II, articolo 29, paragrafo 2, dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia.”

c)

Alla fine dell'allegato 7 è aggiunto il seguente testo:

“Conformemente all'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una corte di giustizia, l'Autorità di vigilanza EFTA può dichiarare mediante raccomandazione che, nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante negli Stati EFTA, il presente regolamento non si applica agli accordi di trasferimento di tecnologia contenenti specifiche restrizioni concernenti tale mercato.

Allo Stato EFTA o agli Stati EFTA comprendenti il mercato rilevante in questione è inviata una raccomandazione in conformità del primo comma. La Commissione è informata della formulazione di tale raccomandazione.

Entro tre mesi dalla formulazione della raccomandazione di cui al primo comma, tutti gli Stati EFTA destinatari della stessa comunicano all'Autorità di vigilanza EFTA la loro intenzione di accettare o meno tale raccomandazione. Il mancato ricevimento di una risposta entro il suddetto termine equivale ad accettazione da parte dello Stato EFTA che non ha risposto in tempo.

Ai sensi dell'accordo, lo Stato EFTA destinatario della raccomandazione che la accetta o che non risponde nei termini previsti, ha l'obbligo giuridico di attuare detta raccomandazione entro tre mesi dalla data in cui questa è stata formulata.

Qualora entro tale termine di tre mesi uno Stato EFTA destinatario della raccomandazione comunichi all'Autorità di vigilanza EFTA la propria intenzione di non accettarla, detta Autorità ne dà notizia alla Commissione. Se quest'ultima non condivide la posizione dello Stato EFTA in questione, si applica l'articolo 92, paragrafo 2, dell'accordo.

L'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione si scambiano informazioni e si consultano in merito all'applicazione della presente disposizione.

Nei casi in cui reti parallele di accordi di trasferimento di tecnologia simili coprono oltre il 50 % di un mercato rilevante nel territorio dell'accordo SEE, le due autorità di vigilanza possono iniziare a cooperare al fine di adottare misure separate. Se le due autorità di vigilanza convengono sul mercato rilevante e sull'opportunità di adottare una misura ai sensi della presente disposizione, la Commissione adotta un regolamento destinato agli Stati membri della CE e l'Autorità di vigilanza EFTA emette una raccomandazione di uguale tenore diretta allo Stato EFTA o agli Stati EFTA che costituiscono il mercato rilevante in questione.”»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 772/2004, rettificato dalla GU L 127 del 29.4.2004, pag. 158, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4), oppure il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004 del 24 settembre 2004, se successivo.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 39.

(2)  GU L 123 del 27.4.2004, pag. 11.

(3)  GU L 31 del 9.2.1996, pag. 2.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.