28.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 198/12


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 28/2005

dell'11 marzo 2005

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 1/2005 dell'8 febbraio 2005 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (5).

(6)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (6).

(7)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (7),

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, capitolo II, dopo il punto 1zr [regolamento (CE) n. 852/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zs.

32004 R 1259: regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).

1zt.

32004 R 1288: regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).

1zu.

32004 R 1332: regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8).

1zv.

32004 R 1333: regolamento (CE) n. 1333/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11).

1zw.

32004 R 1453: regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).

1zx.

32004 R 1465: regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 1288/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1333/2004, (CE) n. 1453/2004 e (CE) n. 1465/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 marzo 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (8).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 161 del 23.6.2005, pag. 1.

(2)  GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8.

(3)  GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10.

(4)  GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8.

(5)  GU L 247 del 21.7.2004, pag. 11.

(6)  GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.

(7)  GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11.

(8)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.