23.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 161/52


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 23/2005,

dell'8 febbraio 2005,

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito: «l'accordo», in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 90/2004 del Comitato misto SEE dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo al fine di integrare il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo l'articolo 16, paragrafo 3, del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente testo:

«4.

a)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, di seguito “il Centro”, istituito dal seguente atto comunitario:

32004 R 0851: Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).

b)

Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente alle attività di cui alla lettera a) conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), e al protocollo 32 dell'accordo.

c)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al consiglio di amministrazione e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.

d)

Gli Stati EFTA partecipano a pieno titolo al foro consultivo e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE.

e)

Gli Stati EFTA applicano all'Agenzia e al suo personale il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee e le regole applicabili adottate ai sensi del protocollo.

f)

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del Regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, i cittadini degli Stati EFTA che godono di pieni diritti possono essere assunti mediante contratto dal direttore dell'Agenzia.

g)

Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica al presente paragrafo.

h)

Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica anche, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, a qualsiasi documento del Centro riguardante gli Stati EFTA.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE prevista dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Essa si applica a partire dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 8 febbraio 2005.

Per il Comitato misto SEE

Il Presidente

Richard WRIGHT


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 52.

(2)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.