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23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 161/35 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 15/2005,
dell'8 febbraio 2005,
che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004 (1). |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (2) è stato integrato nel presente accordo con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004, con adeguamenti. |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1643/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1592/2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 104/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, recante norme sull'organizzazione e sulla composizione della commissione di ricorso dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea (5), |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:
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1. |
Al punto 66n (regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente testo: «, modificato da:
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2. |
Dopo il punto 66n (regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio) viene aggiunto il seguente punto:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 1643/2003, n. 1701/2003 e n. 104/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (6) siano pervenute al Comitato misto SEE, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2004 del 9 dicembre 2004.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 133 del 26.5.2005, pag. 37.
(2) GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.
(3) GU L 245 del 29.9.2003, pag. 7.
(4) GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5.
(5) GU L 16 del 23.1.2004, pag. 20.
(6) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.