23.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 161/17 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. 8/2005,
dell'8 febbraio 2005,
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmati il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo. (1) |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi (2). |
(3) |
Il regolamento (CE) n. 2003/2003 abroga la direttiva 76/116/CEE del Consiglio (3), la direttiva 77/535/CEE della Commissione (4), la direttiva 80/876/CEE del Consiglio (5) e la direttiva 87/94/CEE della Commissione (6). |
(4) |
I restanti atti comunitari di cui al capitolo XIV (Concimi) dell'allegato II dell'accordo (direttiva 89/284/CEE del Consiglio, direttiva 89/519/CEE della Commissione e direttiva 89/530/CEE del Consiglio) sono ormai senza oggetto. |
(5) |
Pertanto, l'intero capitolo XIV (Concimi) dell'allegato II dell'accordo è sostituito da un riferimento al regolamento (CE) n. 2003/2003, |
DECIDE:
Articolo 1
Il testo del capitolo XIV (Concimi) dell'allegato II dell'accordo è sostituito dal testo seguente:
«1. |
32003 R 2003: Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi (GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1) |
(a) |
Gli Stati EFTA possono limitare l'accesso al loro mercato conformemente alla normativa nazionale vigente alla data di entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda il cadmio nei concimi. Le parti contraenti riesamineranno congiuntamente la situazione nel 2009. |
(b) |
Nell'allegato I, parte A.2, colonna 6, n. 1, terzo capoverso, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: “Islanda, Liechtenstein, Norvegia”. |
(c) |
Nell'allegato I, parte B.1.1, B.2.1 e B.4, colonna 5, punto 3, secondo capoverso, primo trattino, dopo il punto 6b, nel testo tra parentesi è aggiunto il testo seguente: “Islanda, Liechtenstein, Norvegia”.» |
Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2003/2003 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 9 febbraio 2005, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1 dell'accordo (7) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2005.
Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
Richard WRIGHT
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1.
(3) GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21.
(4) GU L 213 del 22.8.1977, pag. 1.
(5) GU L 250 del 23.9.1980, pag. 7.
(6) GU L 63 del 9.3.1988, pag. 16.
(7) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.