22005A1229(01)

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 29/12/2005 pag. 0026 - 0029


Accordo in forma di scambio di lettere

tra la Comunità europea e la Thailandia, ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato al GATT 1994

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, 20 dicembre 2005.

Egregio signore,

In esito ai negoziati condotti tra la Comunità europea (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), la CE concorda sulle conclusioni riportate qui di seguito.

1. I dazi consolidati per il riso semigreggio (codice SA 1006 20), per il riso semilavorato e il riso lavorato (codice SA 1006 30) e per le rotture di riso (codice SA 1006 40) sono fissati rispettivamente a 65 EUR/t, 175 EUR/t e 128 EUR/t.

2. La CE applica un dazio per il riso semilavorato e lavorato (codice SA 1006 30), fissato in conformità dei punti da 3 a 6.

3. Il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali nella CE-25 di riso semilavorato e lavorato di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne di commercializzazione 1o settembre 2001- 31 agosto 2002, 1o settembre 2002- 31 agosto 2003 e 1o settembre 2003- 31 agosto 2004, maggiorato del 10 % (vale a dire, 337168 tonnellate).

4. Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 47 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 3 (vale a dire, 158469 tonnellate).

5. Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 4 (vale a dire, superiori a 182239 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

b) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono inferiori o pari al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente precedente al punto 4, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 182239 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

6. Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3 (vale a dire, superiore a 387743 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

b) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono inferiori o pari al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 387743 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

7. Contingente tariffario: la CE apre un nuovo contingente tariffario annuale di 13500 tonnellate di riso semilavorato e lavorato, di cui 4313 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il tasso applicabile all’interno del contingente è pari a zero.

8. Rotture di riso: per il riso del codice SA 1006 40 la CE applica un dazio all’importazione di 65 EUR/t.

9. Il volume del contingente tariffario attuale di rotture di riso è portato a 100000 tonnellate. Il dazio applicabile all’interno del contingente è pari al dazio di cui al precedente punto 8, ridotto del 30,77 %.

10. Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 5 e 6 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

11. Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

12. Consultazione: su richiesta di una delle parti, le parti procedono a consultazioni sulle materie disciplinate dal presente accordo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

13. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2005.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede.

Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Comunità europea

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B. Lettera della Thailandia

Bangkok, 21 dicembre 2005.

Egregio signore,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

"In esito ai negoziati condotti tra la Comunità europea (CE) e il Regno di Thailandia (Thailandia) nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della CE allegato all’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994), la CE concorda sulle conclusioni riportate qui di seguito.

1. I dazi consolidati per il riso semigreggio (codice SA 1006 20), per il riso semilavorato e il riso lavorato (codice SA 1006 30) e per le rotture di riso (codice SA 1006 40) sono fissati rispettivamente a 65 EUR/t, 175 EUR/t e 128 EUR/t.

2. La CE applica un dazio per il riso semilavorato e lavorato (codice SA 1006 30), fissato in conformità dei punti da 3 a 6.

3. Il livello annuale di riferimento delle importazioni corrisponde al volume medio delle importazioni totali nella CE-25 di riso semilavorato e lavorato di qualsiasi origine, effettuate nelle campagne di commercializzazione 1o settembre 2001- 31 agosto 2002, 1o settembre 2002- 31 agosto 2003 e 1o settembre 2003- 31 agosto 2004, maggiorato del 10 % (vale a dire, 337168 tonnellate).

4. Livello semestrale di riferimento delle importazioni: per ciascuna campagna di commercializzazione, viene calcolato un livello semestrale di riferimento delle importazioni, che corrisponde al 47 % del livello annuale di riferimento di cui al punto 3 (vale a dire, 158469 tonnellate).

5. Adeguamento semestrale del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine dei primi sei mesi di ciascuna campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono superiori di oltre il 15 % al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 4 (vale a dire, più di 182239 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

b) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante il semestre trascorso sono inferiori o pari al livello semestrale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente precedente al punto 4, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 182239 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

6. Adeguamento di fine campagna del dazio applicato: entro 10 giorni dalla fine della campagna di commercializzazione, la CE riesamina il dazio applicato e, se del caso, lo adegua nel seguente modo:

a) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna di commercializzazione trascorsa sono superiori di oltre il 15 % al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3 (vale a dire, superiori a 387743 t), la CE applica un dazio di 175 EUR/t;

b) se le importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato durante la campagna commerciale trascorsa sono inferiori o pari al livello annuale di riferimento delle importazioni per quel periodo, calcolato conformemente al precedente punto 3, maggiorato del 15 % (vale a dire, inferiori o pari a 387743 t), la CE applica un dazio di 145 EUR/t.

Ai fini delle precedenti lettere a) e b), per importazioni effettive di riso semilavorato e lavorato si intendono tutte le importazioni nella CE-25 dei prodotti di cui al codice SA 1006 30, di qualsiasi origine.

7. Contingente tariffario: la CE apre un nuovo contingente tariffario annuale di 13500 tonnellate di riso semilavorato e lavorato, di cui 4313 tonnellate sono attribuite alla Thailandia. Il tasso applicabile all’interno del contingente è pari a zero.

8. Rotture di riso: per il riso del codice SA 1006 40 la CE applica un dazio all’importazione di 65 EUR/t.

9. Il volume del contingente tariffario attuale di rotture di riso è portato a 100000 tonnellate. Il dazio applicabile all’interno del contingente è pari al dazio di cui al precedente punto 8, ridotto del 30,77 %.

10. Dati: i livelli effettivi, annuali e semestrali, delle importazioni di cui ai punti 5 e 6 sono calcolati utilizzando i dati delle licenze comunitarie d’importazione di riso. La CE pubblica settimanalmente questi dati su Internet.

11. Trasparenza: la CE provvede a pubblicare tempestivamente qualsiasi adeguamento del dazio applicato.

12. Consultazione: su richiesta di una delle parti, le parti procedono a consultazioni sulle materie disciplinate dal presente accordo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

13. Le disposizioni del presente accordo si applicano a decorrere dal 1o settembre 2005.

La prego di confermarmi che il Suo governo è d’accordo su quanto precede."

La Thailandia si pregia di confermare il suo accordo sul contenuto di questa lettera.

Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione.

A nome del Regno della Thailandia

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