22005A1130(01)

Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare - Dichiarazione

Gazzetta ufficiale n. L 314 del 30/11/2005 pag. 0022 - 0026


Convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare

GLI STATI PARTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE;

CONSAPEVOLI che in diversi Stati vengono svolte attività nucleari;

CONSTATANDO che sono state e sono adottate misure globali per assicurare un elevato livello di sicurezza nelle attività nucleari, al fine di prevenire gli incidenti nucleari e, nel caso in cui detti incidenti si verifichino, al fine di limitarne quanto più possibile le conseguenze;

DESIDEROSI di rafforzare ulteriormente la cooperazione internazionale per lo sviluppo e un uso sicuro dell’energia nucleare;

CONVINTI della necessità che gli Stati comunichino al più presto le informazioni pertinenti sugli incidenti nucleari in modo da limitare quanto più possibile le conseguenze transfrontaliere di natura radiologica;

CONSTATANDO l’utilità degli accordi bilaterali e multilaterali concernenti lo scambio di informazioni in questo settore;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. La presente convenzione si applica nell’eventualità di qualsiasi incidente che coinvolga le installazioni o le attività, elencate al paragrafo 2, di uno Stato parte o di persone fisiche o giuridiche sotto la sua giurisdizione o controllo, che comporti o possa comportare il rilascio di materie radioattive e che abbia avuto o possa avere come conseguenza un rilascio transfrontaliero internazionale di possibile rilevanza sotto il profilo della sicurezza radiologica per un altro Stato.

2. Le installazioni e le attività di cui al paragrafo l sono le seguenti:

a) i reattori nucleari, ovunque situati;

b) gli impianti del ciclo del combustibile nucleare;

c) gli impianti di gestione dei rifiuti radioattivi;

d) il trasporto o il deposito di combustibili nucleari o di rifiuti radioattivi;

e) la fabbricazione, l’utilizzazione, il deposito temporaneo, il deposito definitivo e il trasporto di radioisotopi a fini agricoli, industriali e medici nonché per connesse finalità scientifiche e di ricerca; e

f) l’utilizzazione di radioisotopi per la produzione di elettricità in oggetti spaziali.

Articolo 2

Notificazione e informazione

Nel caso di un incidente di cui all’articolo 1 (di seguito "incidente nucleare"), lo Stato parte menzionato in detto articolo:

a) notifica immediatamente, direttamente o per il tramite dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica (di seguito "Agenzia"), agli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente coinvolti, come indicato all’articolo 1, e all’Agenzia l’incidente nucleare, precisandone la natura, il momento in cui si è verificato e la localizzazione esatta, se del caso; e

b) comunica tempestivamente, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, agli Stati di cui alla lettera a) e all’Agenzia, le informazioni pertinenti disponibili allo scopo di limitare quanto più possibile le conseguenze radiologiche in detti Stati, conformemente alle disposizioni dell’articolo 5.

Articolo 3

Altri incidenti nucleari

Al fine di limitare quanto più possibile le conseguenze radiologiche, gli Stati parti possono effettuare una notificazione in caso di incidenti nucleari diversi da quelli elencati all’articolo 1.

Articolo 4

Funzioni dell’Agenzia

L’Agenzia:

a) informa immediatamente gli Stati parti, gli Stati membri, gli Stati che sono o potrebbero essere fisicamente coinvolti come indicato all’articolo 1, nonché gli organismi internazionali intergovernativi (di seguito "organismi internazionali") pertinenti, di qualsiasi notificazione ricevuta ai sensi dell’articolo 2, lettera a); e

b) comunica tempestivamente a ciascuno Stato parte, Stato membro, o organizzazione internazionale pertinente che ne abbia fatto domanda le informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 2, lettera b).

Articolo 5

Informazioni da comunicare

1. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi dell’articolo 2, lettera b), comprendono i seguenti dati, sempre che lo Stato parte notificante ne sia in possesso:

a) il momento, se del caso la localizzazione esatta e la natura dell’incidente nucleare;

b) l’installazione o l’attività coinvolta;

c) la causa presupposta o conosciuta nonché la prevedibile evoluzione dell’incidente nucleare con riferimento al rilascio transfrontaliero di materie radioattive;

d) le caratteristiche generali del rilascio radioattivo, precisandone, ove opportuno e possibile, la natura, la probabile forma fisica e chimica, la quantità, la composizione e l’altezza effettiva;

e) informazioni sulle condizioni meteorologiche e idrologiche del momento e su quelle previste, necessarie per le previsioni relative al rilascio transfrontaliero delle materie radioattive;

f) i risultati del monitoraggio ambientale relativo al rilascio transfrontaliero delle materie radioattive;

g) le misure di protezione adottate o previste al di fuori del sito;

h) il comportamento nel tempo del rilascio radioattivo secondo le previsioni.

2. Dette informazioni saranno completate, ad adeguati intervalli, da altre informazioni pertinenti relative all’evoluzione della situazione di emergenza, ivi compresa la sua cessazione prevedibile o effettiva.

3. Le informazioni ricevute in conformità dell’articolo 2, lettera b), possono essere utilizzate senza restrizioni, a meno che lo Stato parte notificante non le trasmetta come informazioni di carattere riservato.

Articolo 6

Consultazioni

Lo Stato parte che abbia comunicato informazioni in virtù dell’articolo 2, lettera b), risponde sollecitamente, per quanto ragionevolmente possibile, a una richiesta di informazioni supplementari o di consultazione rivoltagli da uno Stato parte coinvolto, al fine di limitare il più possibile le conseguenze radiologiche in detto Stato.

Articolo 7

Autorità competenti e punti di contatto

1. Ciascuno Stato parte indica all’Agenzia e agli altri Stati parti, direttamente o per il tramite dell’Agenzia, le proprie autorità competenti ed il punto di contatto abilitato a fornire e ricevere la notificazione e le informazioni di cui all’articolo 2. Detti punti di contatto e un nucleo centrale presso l’Agenzia saranno accessibili in permanenza.

2. Ciascuno Stato parte comunica tempestivamente all’Agenzia qualsiasi eventuale modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.

3. L’Agenzia mantiene aggiornato un elenco delle citate autorità nazionali e punti di contatto, nonché dei punti di contatto delle pertinenti organizzazioni internazionali, e lo trasmette agli Stati parti e agli Stati membri nonché alle pertinenti organizzazioni internazionali.

Articolo 8

Assistenza agli Stati parte

L’Agenzia, in conformità del suo statuto e su richiesta di uno Stato parte che non svolga direttamente attività nucleari e che abbia una frontiera comune con uno Stato che conduca un programma nucleare attivo ma non sia uno Stato parte, effettua studi sulla fattibilità e la realizzazione di un adeguato sistema di monitoraggio della radioattività, al fine di facilitare il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

Articolo 9

Accordi bilaterali e multilaterali

Nel perseguimento dei loro reciproci interessi, gli Stati parte possono prendere in considerazione, ove lo ritengano opportuno, la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni contemplate dalla presente convenzione.

Articolo 10

Relazioni con altri accordi internazionali

La presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi reciproci degli Stati parti esistenti in forza di accordi internazionali relativi alle questioni contemplate dalla presente convenzione, o di futuri accordi internazionali conclusi in conformità delle finalità e degli scopi della presente convenzione.

Articolo 11

Composizione delle controversie

1. In caso di controversia tra gli Stati parti o tra uno Stato parte e l’Agenzia riguardo all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, le controparti nella controversia si consultano nell’intento di risolvere la controversia in via negoziale o mediante qualsiasi altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che le parti ritengano accettabile.

2. Qualora una controversia di questa natura tra gli Stati parti non possa essere composta entro un anno dalla domanda di consultazione di cui al paragrafo 1, essa è sottoposta, su richiesta di una delle controparti, ad arbitrato o deferita per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Se, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le controparti non riescono ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato, una delle controparti può domandare al presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di richieste confliggenti delle controparti, prevale la richiesta inviata al segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, uno Stato può dichiarare di non ritenersi vincolato da una o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Gli altri Stati parti non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie prevista al paragrafo 2 nei confronti di uno Stato parte per il quale tale dichiarazione sia in vigore.

4. Uno Stato parte che abbia reso una dichiarazione ai sensi del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento, mediante notificazione inviata al depositario.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e della Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, presso la sede dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a Vienna e presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite a New York, rispettivamente a partire dal 26 settembre 1986 e dal 6 ottobre 1986 e fino alla sua entrata in vigore o per un periodo di dodici mesi, se questo periodo è superiore.

2. Uno Stato e la Namibia, rappresentata dal Consiglio delle Nazioni Unite per la Namibia, possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente convenzione, mediante firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione successiva alla firma, subordinata a ratifica, accettazione o approvazione o mediante deposito di uno strumento di adesione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione o di adesione sono depositati presso il depositario.

3. La presente convenzione entra in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il consenso a essere vincolati.

4. Nei confronti di uno Stato che esprima il consenso ad essere vincolato dalla presente convenzione dopo la sua entrata in vigore, la presente convenzione entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui detto consenso è stato manifestato.

5. a) La presente convenzione è aperta all’adesione, in conformità delle disposizioni del presente articolo, delle organizzazioni internazionali e degli organismi di integrazione regionale costituiti da Stati sovrani, che siano abilitati a negoziare, concludere e applicare accordi internazionali concernenti le questioni contemplate dalla presente convenzione.

b) Per le questioni di loro competenza, tali organizzazioni, agendo in nome proprio, esercitano i diritti e adempiono gli obblighi che la presente convenzione attribuisce agli Stati parti.

c) All’atto del deposito del proprio strumento di adesione, tale organizzazione trasmette al depositario una dichiarazione dalla quale risulti la portata della sua competenza con riferimento alle questioni contemplate dalla presente convenzione.

d) Tale organizzazione non dispone di alcun voto in aggiunta a quelli dei suoi Stati membri.

Articolo 13

Applicazione provvisoria

Uno Stato può, al momento della firma o in data successiva anteriore all’entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, dichiarare che applicherà la presente convenzione in via provvisoria.

Articolo 14

Emendamenti

1. Ciascuno Stato parte può proporre emendamenti alla presente convenzione. L’emendamento proposto è trasmesso al depositario, il quale lo comunica immediatamente a tutti gli altri Stati parti.

2. Se la maggioranza degli Stati parti chiede al depositario di convocare una conferenza per esaminare gli emendamenti proposti, il depositario invita tutti gli Stati parti ad assistere a detta conferenza, che avrà inizio almeno trenta giorni dopo l’invio delle convocazioni. Ciascun emendamento approvato durante la conferenza a maggioranza dei due terzi di tutti gli Stati parti è trascritto in un protocollo, che è aperto alla firma di tutti gli Stati parti a Vienna e a New York.

3. Il protocollo entra in vigore trenta giorni dopo che tre Stati abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati. Nei confronti di uno Stato che esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal protocollo successivamente alla sua entrata in vigore, il protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui detto consenso è stato espresso.

Articolo 15

Denuncia

1. Uno Stato parte può denunciare la presente convenzione mediante notificazione scritta inviata al depositario.

2. La denuncia prende effetto un anno dopo la data in cui il depositario ha ricevuto la notificazione.

Articolo 16

Depositario

1. Il direttore generale dell’Agenzia è il depositario della presente convenzione.

2. Il direttore generale dell’Agenzia notifica tempestivamente agli Stati parti e a tutti gli altri Stati:

a) ciascuna firma della presente convenzione o di un protocollo di emendamento;

b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione relativo alla presente convenzione o ad un protocollo di emendamento;

c) una dichiarazione o revoca di dichiarazione effettuata in conformità dell’articolo 11;

d) una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione effettuata in conformità dell’articolo 13;

e) l’entrata in vigore della presente convenzione e di ciascun eventuale emendamento;

f) una denuncia, effettuata in conformità dell’articolo 15.

Articolo 17

Testi autentici e copie autenticate

L’originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il direttore generale dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, che ne farà pervenire copie autenticate agli Stati parti e a tutti gli altri Stati.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione, aperta alla firma ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1.

ADOTTATA dalla conferenza generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, riunita in sessione straordinaria a Vienna il 26 settembre 1986.

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Dichiarazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, lettera c), della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare

La Comunità dispone di una competenza concorrente con i suoi Stati membri in materia di notifica dei casi di emergenza radiologica, competenza che discende dall’articolo 2, lettera b), e dalle pertinenti disposizioni del titolo II, capo 3, intitolato "Protezione sanitaria", del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica.

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