Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra - Allegati - Protocolli - Atto final - Dichiarazioni
Gazzetta ufficiale n. L 265 del 10/10/2005 pag. 0002 - 0228
Accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica Algerina democratica e popolare, dall’altra parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, in seguito denominati "Stati membri", e da una parte, e dall’altra, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 1. È istituita un’associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Algeria, dall’altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta loro di consolidare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori giudicati pertinenti, - intensificare gli scambi, favorire lo sviluppo di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le parti e stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali, - favorire i contatti umani, specie nell’ambito delle procedure amministrative, - promuovere l’integrazione magrebina agevolando gli scambi e la cooperazione nella regione, nonché tra quest’ultima e la Comunità e i suoi Stati membri, - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario. Articolo 2 Le politiche interne e internazionali delle parti sono improntate al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell’uomo, enunciati nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che costituisce un elemento essenziale del presente accordo. TITOLO I DIALOGO POLITICO Articolo 3 1. Si istituisce un dialogo continuativo tra le parti in materia di politica e di sicurezza al fine di instaurare vincoli duraturi di solidarietà che contribuiscano alla prosperità, alla stabilità e alla sicurezza della regione mediterranea e favoriscano un clima di comprensione e di tolleranza interculturali. 2. Il dialogo e la cooperazione politici mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le parti attraverso una migliore comprensione reciproca e una concertazione periodica sulle questioni internazionali di comune interesse; b) consentire a ciascuna delle parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell’altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilità nella regione euromediterranea; d) promuovere iniziative comuni. Articolo 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le parti, in particolare le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo le iniziative finalizzate alla cooperazione. Articolo 5 Il dialogo politico si svolge a scadenze regolari e ogniqualvolta sia necessario, in particolare: a) a livello ministeriale, soprattutto nell’ambito del consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari dell’Algeria, da una parte, e della presidenza del Consiglio e della Commissione, dall’altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, ad esempio tramite incontri periodici, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) all’occorrenza, con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire ad intensificare tale dialogo e a renderlo più costruttivo. TITOLO II LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Articolo 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalità qui di seguito specificate e ai sensi delle disposizioni dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in seguito denominati "GATT". CAPITOLO 1 Prodotti industriali Articolo 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale libanese, fatta eccezione per i prodotti elencati nell’allegato 1. Articolo 8 I prodotti originari dell’Algeria sono ammessi all’importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali e dalle tasse di effetto equivalente. Articolo 9 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 2 sono aboliti sin dall’entrata in vigore dell’accordo. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità elencati nell’allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base; - dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; - dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; - dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; - dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; - dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all’importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunità diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90 % del dazio di base; - dopo tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all’80 % del dazio di base; - dopo quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; - dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; - dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50 % del dazio di base; - dopo sette anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; - dopo otto anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30 % del dazio di base; - dopo nove anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; - dopo dieci anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10 % del dazio di base; - dopo undici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5 % del dazio di base; - dopo dodici anni dall’entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 4. In caso di gravi difficoltà relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 può essere riveduto di comune accordo dal comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale è stata chiesta la revisione non può essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all’articolo 6. Se il comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l’Algeria può sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all’aliquota di cui all’articolo 18. Articolo 10 Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale. Articolo 11 1. L’Algeria può adottare misure eccezionali di durata limitata, in deroga alle disposizioni dell’articolo 9, maggiorando o ripristinando dazi doganali. Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà siano causa di gravi problemi sociali. I dazi doganali all’importazione applicabili in Algeria ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e devono mantenere un margine preferenziale per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % delle importazioni totali di prodotti industriali originari della Comunità effettuate nell’ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici. Le misure di cui sopra sono applicate per un periodo non superiore a cinque anni, a meno che il comitato di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione massimo di cui all’articolo 6. Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall’abolizione di tutti i dazi, di tutte le restrizioni quantitative e delle tasse o delle misure di effetto equivalente relativi a quel prodotto. L’Algeria informa il comitato di associazione di ogni misura eccezionale che intende adottare e, su richiesta della Comunità, si tengono consultazioni sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell’adozione di tali misure, l’Algeria presenta al comitato di associazione un calendario per l’abolizione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi, a tassi annuali uniformi, con inizio al più tardi due anni dopo la loro introduzione. Il comitato di associazione può decidere un calendario diverso. 2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, quarto comma, il comitato di associazione può, in via eccezionale, per tener conto delle difficoltà attinenti alla creazione di nuove industrie, autorizzare l’Algeria a mantenere le misure già adottate ai sensi del paragrafo 1 per un periodo massimo di tre anni oltre il periodo di transizione di cui all’articolo 6. CAPITOLO 2 Prodotti agricoli, prodotti della pesca e prodotti agricoli trasformati Articolo 12 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e dell’Algeria che rientrano nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e della tariffa doganale algerina, nonché ai prodotti elencati nell’allegato 1. Articolo 13 La Comunità e l’Algeria procedono alla progressiva liberalizzazione dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati che interessano entrambe le parti. Articolo 14 1. Ai prodotti agricoli originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 1 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute. 2. Ai prodotti agricoli originari della Comunità elencati nel protocollo n. 2 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 3. Ai prodotti della pesca originari dell’Algeria elencati nel protocollo n. 3 importati nella Comunità si applicano le disposizioni ivi contenute. 4. Ai prodotti della pesca originari della Comunità elencati nel protocollo n. 4 importati in Algeria si applicano le disposizioni ivi contenute. 5. Agli scambi di prodotti agricoli trasformati di cui al presente capitolo si applicano le disposizioni del protocollo n. 5. Articolo 15 1. La Comunità e l’Algeria esaminano la situazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le misure che la Comunità e l’Algeria dovranno applicare dopo sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo conformemente all’obiettivo di cui all’articolo 13. 2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della pesca e di prodotti agricoli trasformati, nonché della particolare sensibilità di tali prodotti, la Comunità e l’Algeria esaminano nell’ambito del consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su basi reciproche, la possibilità di accordarsi ulteriori concessioni. Articolo 16 1. Qualora, a seguito dell’attuazione della sua politica agricola o di una modifica delle normative in vigore, sia introdotta una normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica o ampliamento delle disposizioni relative all’attuazione delle loro politiche agricole, la Comunità e l’Algeria possono modificare, per i prodotti interessati, il regime stabilito dal presente accordo. 2. La parte che procede a tale modifica ne informa il comitato di associazione. Su richiesta dell’altra parte, il comitato di associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi di quest’ultima. 3. Qualora la Comunità o l’Algeria, a norma del paragrafo 1, modifichino il regime previsto dal presente accordo per i prodotti agricoli, esse concedono, per le importazioni originarie dell’altra parte, un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo. 4. L’altra parte contraente può chiedere l’avvio di consultazioni in seno al consiglio di associazione sulla modifica del regime previsto dal presente accordo. CAPITOLO 3 Disposizioni comuni Articolo 17 1. La Comunità e l’Algeria evitano di introdurre, nei loro scambi, nuovi dazi doganali all’importazione o all’esportazione e tasse di effetto equivalente e di maggiorare quelli applicati all’entrata in vigore del presente accordo. 2. Negli scambi tra la Comunità e l’Algeria non si introducono nuove restrizioni quantitative all’importazione o all’esportazione né altre misure di effetto equivalente. 3. Le restrizioni quantitative all’importazione e le altre restrizioni di effetto equivalente applicabili negli scambi tra l’Algeria e la Comunità sono abolite a decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo. 4. L’Algeria abolisce entro il 1o gennaio 2006 il dazio supplementare provvisorio applicato ai prodotti elencati all’allegato 4. Il dazio viene ridotto uniformemente di 12 punti all’anno a decorrere dal 1o gennaio 2002. Qualora l’Algeria si fosse impegnata, a titolo della sua adesione all’OMC, ad abolire il dazio supplementare provvisorio entro tempi più brevi, si applicherebbe questo termine anticipato. Articolo 18 1. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni di cui all’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e all’articolo 14 corrisponde all’aliquota effettivamente applicata nei confronti della Comunità il 1o gennaio 2002. 2. Qualora l’Algeria dovesse aderire all’OMC, i dazi applicabili alle importazioni tra le parti equivarrebbero all’aliquota consolidata in sede di OMC o a un’aliquota inferiore, effettivamente applicata, in vigore al momento dell’adesione. Nel caso di una riduzione tariffaria erga omnes successiva all’adesione all’OMC, si applicherà il dazio ridotto. 3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano a qualsiasi riduzione tariffaria erga omnes avvenuta dopo la conclusione dei negoziati. 4. Le parti si comunicano reciprocamente i rispettivi dazi di base in vigore il 1o gennaio 2002. Articolo 19 I prodotti originari dell’Algeria non beneficiano, all’importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Le disposizioni del presente accordo si applicano senza pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all’applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1105/2001 (GU L 151 del 7.6.2001, pag. 1). Articolo 20 1. Le parti si astengono dall’introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio dell’altra parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all’ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati. Articolo 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all’istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il regime commerciale previsto dal presente accordo. 2. Nell’ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si avviano consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunità e dell’Algeria menzionati nel presente accordo. Articolo 22 Qualora una delle parti constati che negli scambi con l’altra parte si verificano pratiche di dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994, può adottare le misure del caso contro tali pratiche in conformità dell’accordo OMC relativo all’applicazione dell’articolo VI del GATT 1994 e della propria pertinente legislazione interna, nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26. Articolo 23 Si applica tra le parti l’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Se una parte rileva l’esistenza di sovvenzioni negli scambi con l’altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, può adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformità dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna. Articolo 24 1. Salvo diversa disposizione del presente articolo, si applicano tra le parti l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 2. Ciascuna parte informa immediatamente il comitato di associazione di tutte le disposizioni che adotta o intende adottare per l’applicazione di una misura di salvaguardia. Ciascuna parte trasmette in particolare al comitato di associazione, immediatamente o con almeno una settimana di anticipo, una comunicazione scritta ad hoc contenente tutte le informazioni pertinenti: - sull’apertura di un’inchiesta di salvaguardia; - sulle risultanze definitive dell’inchiesta. Oltre alla spiegazione della procedura in base a cui si svolgerà l’inchiesta, si deve indicare il calendario delle udienze e delle altre occasioni in cui le parti potranno esporre il loro punto di vista in proposito. Ciascuna parte trasmette inoltre al comitato di associazione una comunicazione scritta contenente tutte le informazioni pertinenti sulla decisione di applicare misure di salvaguardia provvisorie, che deve pervenire al Comitato almeno una settimana prima dell’applicazione delle misure stesse. 3. Al momento di notificare le risultanze definitive dell’inchiesta e prima di applicare misure di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia, la parte che intende applicare misure di questo genere si rivolge al comitato di associazione per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. 4. Le parti avviano immediatamente consultazioni nell’ambito del comitato di associazione per cercare una soluzione. Se dopo trenta giorni dall’inizio delle consultazioni non si perviene tra le parti ad una soluzione che consenta di evitare l’applicazione delle misure di salvaguardia, la parte che intende adottare dette misure è autorizzata ad applicare l’articolo XIX del GATT 1994 e l’accordo OMC sulle misure di salvaguardia. 5. Nello scegliere le misure di salvaguardia da applicare ai sensi del presente articolo, le parti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Tali misure, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, preservano il livello o il margine preferenziali concessi a norma del presente accordo. 6. La parte che intende adottare misure di salvaguardia a norma del presente articolo offre all’altra parte una compensazione sotto forma di una liberalizzazione degli scambi, per le importazioni da quest’ultima, sostanzialmente equivalente agli effetti commerciali sfavorevoli per l’altra parte a decorrere dalla data di applicazione delle misure. L’offerta deve essere fatta prima dell’adozione della misura di salvaguardia e contemporaneamente alla notifica e alla consultazione del comitato di associazione a norma del paragrafo 3 del presente articolo. Qualora l’offerta non sia giudicata soddisfacente dalla parte nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia, le parti possono optare di comune accordo per un altro mezzo di compensazione commerciale durante le consultazioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 7. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla compensazione entro trenta giorni dall’inizio delle consultazioni, la parte di cui è originario il prodotto nei cui confronti si intende adottare la misura di salvaguardia può adottare misure tariffarie compensative con effetti commerciali sostanzialmente equivalenti alla misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo. Articolo 25 Qualora l’osservanza delle disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 3, comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la parte esportatrice applichi restrizioni quantitative, dazi doganali all’esportazione oppure misure o tasse di effetto equivalente; o ii) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest’ultima può adottare le misure del caso nelle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 26. Deve trattarsi di misure non discriminatorie, da abolire quando la situazione non ne giustifichi più il mantenimento in vigore. Articolo 26 1. Nel caso in cui la Comunità o l’Algeria assoggettino le importazioni di prodotti tali da creare le difficoltà di cui all’articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull’andamento dei flussi commerciali, ne informano l’altra parte. Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il più rapidamente possibile, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, forniscono al comitato di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. 2. L’applicazione del paragrafo 1, secondo comma, è soggetta alle seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda l’articolo 22, la parte esportatrice dev’essere informata del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice aprono l’inchiesta. Qualora non si sia posto fine al dumping ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate; b) per quanto riguarda l’articolo 25, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del comitato di associazione. Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione utile per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate; c) c) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un’informazione o un esame preventivo, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22 e 25, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l’altra parte. Articolo 27 Il presente accordo non osta ai divieti o alle restrizioni all’importazione, all’esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all’oro e all’argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti. Articolo 28 La nozione di "prodotti originari" ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 6. Articolo 29 Per classificare le merci importate nella Comunità e in Algeria si utilizzano, rispettivamente, la nomenclatura combinata e la tariffa doganale algerina. TITOLO III SCAMBI DI SERVIZI Articolo 30 Impegni reciproci 1. La Comunità europea e i suoi Stati membri estendono all’Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell’articolo II.1 dell’accordo generale sugli scambi di servizi, in seguito denominato "GATS". 2. La Comunità europea e i suoi Stati membri concedono ai fornitori di servizi algerini un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori di servizi analoghi, conformemente all’elenco di impegni specifici della Comunità europea e dei suoi Stati membri allegato al GATS. 3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi da una delle parti in virtù di un accordo del tipo definito all’articolo V del GATS, né alle misure adottate in applicazione di tale accordo né agli altri vantaggi concessi conformemente all’elenco di esenzioni dal trattamento della nazione più favorita allegato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri al GATS. 4. L’Algeria concede ai fornitori di servizi della Comunità europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di quelli indicati agli articoli 31, 32 e 33. Articolo 31 Prestazione transfrontaliera di servizi L’Algeria concede ai prestatori comunitari di servizi forniti sul suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o dalla presenza delle persone fisiche di cui agli articoli 32 e 33 un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi. Articolo 32 Presenza commerciale a) L’Algeria concede per lo stabilimento delle società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società di paesi terzi. b) L’Algeria concede, per l’attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attività, di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di società di un paese terzo. 2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle società, filiali e consociate stabilite in Algeria all’entrata in vigore del presente accordo nonché alle società, filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data. Articolo 33 Presenza temporanea di persone fisiche 1. Una società comunitaria o una società algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell’Algeria o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell’Algeria, purché si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste società e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto. 2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate "società", si intendono le "persone trasferite all’interno della società" ai sensi della lettera c), purché la società sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno dodici mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti: a) quadri superiori di una società che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d’amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, in particolare coloro che: - dirigono la società oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l’attività degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche; - procedono all’assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l’adozione di misure nei suoi confronti in virtù dei poteri loro conferiti; b) dipendenti di una società in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della società. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la società, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attività che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l’appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all’interno della società" si intende una persona fisica che lavora presso una società sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell’ambito di attività economiche svolte sul territorio dell’altra parte; la società in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una società (filiale, consociata) di questa società che svolge effettivamente attività economiche simili sul territorio dell’altra parte. 3. L’ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell’Algeria e della Comunità di cittadini degli Stati membri o dell’Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all’interno di una società e sono incaricati di aprire una società algerina o una società comunitaria rispettivamente nella Comunità o in Algeria, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi; e - non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della società in uno Stato membro della Comunità o in Algeria. Articolo 34 Trasporti 1. Le disposizioni degli articoli da 30 a 33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attività intermodali, ciascuna parte autorizza le società dell’altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue società o, se migliori, alle consociate e filiali di società di paesi terzi. Dette attività comprendono, ma non sono limitate a: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) b) l’acquisto e l’uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all’origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l’altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della società e l’assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo; f) la rappresentanza delle società, l’organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico. 3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale. Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l’una o l’altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa. 4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti: a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso; b) aboliscono, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 5. Ciascuna parte concede, fra l’altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell’altra parte e sono gestite da cittadini o società dell’altra parte per quanto riguarda l’accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonché per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l’utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l’assegnazione degli ormeggi e per l’uso delle infrastrutture di trasbordo. 6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all’occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l’entrata in vigore del presente accordo. Articolo 35 Normativa interna 1. Le disposizioni del titolo III non impediscono alle parti di adottare tutte le misure necessarie onde evitare che ci si avvalga del presente accordo per eludere la normativa sull’accesso dei paesi terzi ai loro mercati. 2. L’applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell’altra parte e connesse, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri. 3. Le disposizioni del presente titolo non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l’attività sul suo territorio di filiali di società dell’altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali. 4. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di adottare misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un’obbligazione fiduciaria, o per garantire l’integrità e la stabilità del sistema finanziario. Se non rispettano le disposizioni del presente accordo, le suddette misure non vanno utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dello stesso. 5. Nessuna disposizione dell’accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all’attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici. 6. Ai fini della circolazione delle persone fisiche che prestano un servizio, nessuna disposizione del presente accordo vieta alle parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ammissione, soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro, stabilimento delle persone fisiche e prestazione di servizi, purché non le applichino in modo tale da annullare o da ridurre i vantaggi che una delle parti trae da disposizioni specifiche del presente accordo. Le disposizioni in questione lasciano impregiudicata l’applicazione del paragrafo 2. Articolo 36 Definizioni Ai fini del presente accordo: a) per "prestatore di servizi" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell’altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell’altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell’altra; b) per "società comunitaria" o "società algerina" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia la sede legale, l’amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o dell’Algeria. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell’Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o dell’Algeria viene considerata una società comunitaria o algerina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l’economia di uno degli Stati membri o dell’Algeria; c) per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima; d) d) per "filiale" di una società si intende un’impresa commerciale senza personalità giuridica, apparentemente permanente, come l’estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all’occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell’impresa che ne costituisce l’estensione; e) per "stabilimento", si intende la facoltà delle società comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attività economiche mediante l’apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunità; f) per "attività" si intendono quelle economiche; g) le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale e commerciale e le libere professioni; h) per "cittadino della Comunità" o "cittadino dell’Algeria" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell’Algeria. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell’Algeria stabiliti al di fuori della Comunità e dell’Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o dell’Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell’Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni. Articolo 37 Disposizioni generali 1. Le parti evitano di adottare misure che rendano le condizioni di stabilimento e di attività delle loro società più restrittive di quelle in vigore il giorno che precede la firma del presente accordo. 2. Le parti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni suddette perché diventino un "accordo di integrazione economica" ai sensi dell’articolo V del GATS. Nel formulare le raccomandazioni il consiglio di associazione tiene conto dell’esperienza acquisita con l’attuazione del trattamento della nazione più favorita e degli obblighi di ciascuna parte nell’ambito del GATS, in particolare del suo articolo V. Il consiglio di associazione tiene conto altresì dei progressi fatti nel ravvicinare le legislazioni delle parti applicabili alle attività in questione. L’obiettivo di cui sopra è oggetto di un primo esame da parte del consiglio di associazione al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo. TITOLO IV PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI ECONOMICHE CAPITOLO 1 Pagamenti correnti e circolazione dei capitali Articolo 38 Fatte salve le disposizioni dell’articolo 40, le parti si impegnano ad autorizzare tutti i pagamenti correnti relativi ad operazioni correnti in moneta liberamente convertibile. Articolo 39 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e l’Algeria garantiscono la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati in Algeria per società costituite ai sensi della legislazione vigente, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 2. Le parti si consultano e collaborano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e l’Algeria onde giungere alla sua completa liberalizzazione. Articolo 40 Qualora uno o più Stati membri della Comunità o l’Algeria abbiano, o rischino di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, possono adottare, alle condizioni di cui all’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e agli articoli VIII e XIV dello statuto del Fondo monetario internazionale, misure restrittive per quanto riguarda i pagamenti correnti, sempreché dette misure siano strettamente necessarie. La Comunità o l’Algeria, a seconda dei casi, ne informa immediatamente l’altra parte e le presenta quanto prima un calendario per l’abolizione di tali misure. CAPITOLO 2 Concorrenza e altre questioni economiche Articolo 41 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunità e l’Algeria: a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante: - nell’intero territorio della Comunità, o in una sua parte sostanziale; - nell’intero territorio dell’Algeria, o in una sua parte sostanziale. 2. Le parti procedono alla cooperazione amministrativa nell’applicazione delle rispettive legislazioni sulla concorrenza e agli scambi di informazioni tenendo conto dei limiti imposti dal segreto professionale e commerciale, secondo le modalità di cui all’allegato 5 del presente accordo. 3. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1 e qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all’altra parte, la Comunità o l’Algeria possono adottare misure adeguate previa consultazione nell’ambito del comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione. Articolo 42 Gli Stati membri e l’Algeria adeguano progressivamente, fatti salvi gli impegni rispettivamente assunti o da assumere in sede di GATT, gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, al termine del quinto anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, non esistano più discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e dell’Algeria rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. Il comitato di associazione è informato delle misure adottate a tal fine. Articolo 43 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione provvede affinché, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, non venga adottato né mantenuto alcun provvedimento che possa distorcere gli scambi tra la Comunità e l’Algeria in misura tale da ledere gli interessi delle parti. La presente disposizione non osta all’esecuzione, di diritto o di fatto, dei compiti particolari assegnati a tali imprese. Articolo 44 1. Le parti assicurano un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, conformemente ai massimi standard internazionali, compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L’attuazione del presente articolo e dell’allegato 6 è esaminata periodicamente dalle parti. In caso di difficoltà nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, che incidano sulle condizioni degli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell’una o dell’altra parte, consultazioni urgenti per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti. Articolo 45 Le parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per tutelare i dati personali onde eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di questi dati tra di esse. Articolo 46 1. Le parti decidono di puntare alla liberalizzazione reciproca e progressiva degli appalti pubblici. 2. Il consiglio di associazione adotta le misure necessarie per l’applicazione del paragrafo 1. TITOLO V COOPERAZIONE ECONOMICA Articolo 47 Obiettivi 1. Le parti si impegnano a intensificare la loro cooperazione economica nel reciproco interesse e nello spirito di partenariato alla base del presente accordo. 2. La cooperazione economica intende sostenere lo sviluppo economico e sociale sostenibile dell’Algeria. 3. La cooperazione economica rientra negli obiettivi definiti dalla dichiarazione di Barcellona. Articolo 48 Ambito di applicazione 1. La cooperazione interessa in via prioritaria i settori di attività con difficoltà interne o che risentono negativamente del processo di liberalizzazione dell’economia algerina in generale e degli scambi tra l’Algeria e la Comunità in particolare. 2. La cooperazione privilegia inoltre i settori che possono favorire il ravvicinamento delle economie della Comunità e dell’Algeria, in particolare quelli generatori di crescita e di posti di lavoro, e lo sviluppo degli scambi tra le parti, promuovendo in particolare la diversificazione delle esportazioni algerine. 3. La cooperazione contribuisce all’integrazione economica intramagrebina attraverso qualsiasi misura atta a favorire lo sviluppo delle relazioni tra i paesi della regione. 4. Nell’attuare i diversi aspetti della cooperazione economica si attribuisce la massima importanza alla tutela dell’ambiente e degli equilibri ecologici. 5. Le parti possono decidere di comune accordo di estendere la cooperazione economica ad altri settori. Articolo 49 Strumenti e modalità La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le parti su tutti gli aspetti della politica macroeconomica; b) scambi periodici di informazioni e azioni di comunicazione; c) consulenze, trasmissione di esperienze e attività di formazione; d) iniziative congiunte; e) assistenza tecnica, amministrativa e normativa; f) sostegno al partenariato e agli investimenti diretti degli operatori, specialmente quelli del settore privato, e ai programmi di privatizzazione. Articolo 50 Cooperazione regionale Affinché il presente accordo contribuisca pienamente alla realizzazione del partenariato euromediterraneo e all’integrazione magrebina, le parti sostengono tutte le iniziative che abbiano un impatto regionale o coinvolgano altri paesi terzi riguardanti in particolare: a) a) l’integrazione economica; b) lo sviluppo delle infrastrutture economiche; c) l’ambiente; d) la ricerca scientifica e tecnologica; e) l’istruzione, l’insegnamento e la formazione; f) le questioni culturali; g) le questioni doganali; h) le istituzioni regionali e l’attuazione di programmi e di politiche comuni o armonizzati. Articolo 51 Cooperazione scientifica, tecnica e tecnologica La cooperazione si prefigge di: a) favorire l’instaurazione di vincoli permanenti tra le comunità scientifiche delle parti, in particolare attraverso: - l’accesso dell’Algeria ai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico, ai sensi delle disposizioni comunitarie in vigore relative alla partecipazione dei paesi terzi a questi programmi; - la partecipazione dell’Algeria alle reti di cooperazione decentrata; - la promozione delle sinergie tra formazione e ricerca; b) consolidare la capacità di ricerca dell’Algeria; c) incentivare l’innovazione tecnologica, il trasferimento di nuove tecnologie e la divulgazione del know-how, i progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico e la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnica; d) favorire tutte le iniziative finalizzate alle sinergie a impatto regionale. Articolo 52 Ambiente 1. La cooperazione si prefigge la lotta contro il degrado dell’ambiente, il controllo dell’inquinamento e l’impiego razionale delle risorse naturali per consentire uno sviluppo sostenibile, garantire la qualità dell’ambiente e tutelare la salute delle persone. 2. La cooperazione verte sui seguenti aspetti: - questioni connesse alla desertificazione; - gestione razionale delle risorse idriche; - salinizzazione; - impatto dell’agricoltura sulla qualità del suolo e dell’acqua; - uso ottimale dell’energia e dei trasporti; - impatto ambientale dello sviluppo industriale e sicurezza degli stabilimenti industriali in particolare; - gestione dei rifiuti, in particolare di quelli tossici; - gestione integrata delle zone sensibili; - controllo e prevenzione dell’inquinamento urbano, industriale e marino; - uso di strumenti perfezionati per la gestione e il monitoraggio ambientale, compresi i sistemi d’informazione e gli studi sull’impatto ambientale; - assistenza tecnica, specie per la salvaguardia della biodiversità. Articolo 53 Cooperazione industriale Si promuoveranno in particolare: a) le iniziative a favore degli investimenti diretti e dei partenariati industriali in Algeria; b) la cooperazione diretta tra gli operatori economici delle parti, anche tramite l’accesso dell’Algeria alle reti comunitarie di ravvicinamento delle imprese e alle reti di cooperazione decentrata; c) l’ammodernamento e la ristrutturazione del settore industriale pubblico e privato dell’Algeria (compresa l’industria agroalimentare); d) lo sviluppo delle piccole e medie imprese; e) la creazione di un clima favorevole allo sviluppo dell’iniziativa privata per stimolare l’espansione e la diversificazione dalla produzione destinata ai mercati locali e di esportazione; f) lo sviluppo delle risorse umane e del potenziale industriale dell’Algeria attraverso politiche più valide in materia di innovazione, ricerca e sviluppo tecnologico; g) g) la ristrutturazione del settore industriale e il programma di adeguamento, per migliorare la competitività dei prodotti in previsione della zona di libero scambio; h) lo sviluppo delle esportazioni di manufatti algerini. Articolo 54 Promozione e tutela degli investimenti La cooperazione mira a creare un clima favorevole ai flussi d’investimento, in particolare: a) istituendo procedure armonizzate e semplificate, meccanismi di coinvestimento (specie tra le piccole e medie imprese) e dispositivi volti a individuare le possibilità d’investimento e a fornire informazioni in merito; b) creando un quadro giuridico che favorisca gli investimenti, se del caso attraverso la conclusione, tra gli Stati membri e l’Algeria, di accordi per la protezione degli investimenti e di accordi contro la doppia imposizione; c) fornendo assistenza tecnica alle azioni volte a promuovere e a garantire gli investimenti nazionali e stranieri. Articolo 55 Normalizzazione e valutazione della conformità La cooperazione intende ridurre le differenze in termini di normalizzazione e di valutazione della conformità. Si cercherà in particolare di: - favorire l’uso delle norme europee e delle procedure/tecniche di valutazione della conformità; - potenziare gli organismi algerini competenti in materia di valutazione della conformità e di metrologia e contribuire a creare i presupposti necessari per negoziare, a termine, accordi di reciproco riconoscimento in questi settori; - promuovere la cooperazione per la gestione della qualità; - fornire assistenza alle strutture algerine competenti in materia di normalizzazione, qualità e proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Articolo 56 Ravvicinamento delle legislazioni Si collaborerà per ravvicinare le legislazioni dell’Algeria e della Comunità nei settori contemplati dal presente accordo. Articolo 57 Servizi finanziari La cooperazione mira a potenziare e a migliorare i servizi finanziari. Si prevedono in particolare: - scambi di informazioni sulle normative e sulle prassi finanziarie nonché azioni di formazione, specie per quanto riguarda la creazione di piccole e medie imprese; - un sostegno alla riforma dei sistemi bancario e finanziario dell’Algeria, compreso lo sviluppo della borsa valori. Articolo 58 Agricoltura e pesca La cooperazione intende modernizzare e ristrutturare, a seconda delle necessità, i settori dell’agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Si promuoveranno in particolare: - le politiche volte a sviluppare e a diversificare la produzione; - la sicurezza alimentare; - lo sviluppo rurale integrato, in particolare il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attività economiche connesse; - le pratiche rispettose dell’ambiente nel settore dell’agricoltura e della pesca; - la valutazione e la gestione razionale delle risorse naturali; - i contatti spontanei tra le imprese, i gruppi e le organizzazioni professionali e interprofessionali che rappresentano i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’industria agroalimentare; - l’assistenza e la formazione tecniche; - l’armonizzazione delle norme e dei controlli fitosanitari e veterinari; - la cooperazione tra le regioni rurali e gli scambi di esperienze/competenze in materia di sviluppo rurale; - la privatizzazione; - la valutazione e la gestione razionale delle risorse ittiche; - i programmi di ricerca. Articolo 59 Trasporti Le parti collaborano al fine di: - sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei trasporti; - migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci; - definire e applicare norme operative paragonabili a quelle in vigore nella Comunità. La cooperazione riguarda in particolare: - il trasporto stradale, compresa la progressiva agevolazione delle condizioni di transito; - la gestione delle ferrovie, degli aeroporti e dei porti e i contatti tra gli organismi nazionali competenti; - la modernizzazione delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali collegate alle principali direttrici di comunicazione transeuropee di comune interesse e alle strade di interesse regionale, nonché dei dispositivi di ausilio alla navigazione; - l’ammodernamento delle attrezzature tecniche conformemente alle norme comunitarie applicabili al trasporto stradale e ferroviario, al trasporto multimodale, alla containerizzazione e al trasbordo; - l’assistenza tecnica e la formazione. Articolo 60 Telecomunicazioni e società dell’informazione La cooperazione in questo settore prevede in particolare: - un dialogo sui diversi aspetti della società dell’informazione, comprese le politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni e, eventualmente, assistenza tecnica in merito alle questioni normative, alla normalizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni; - la diffusione delle tecnologie più sofisticate in materia di informazione e di telecomunicazioni, anche via satellite, dei servizi e delle tecnologie dell’informazione; - la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca e di sviluppo tecnologico o industriale relativi alle nuove tecnologie dell’informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell’informazione; - la possibilità per gli organismi algerini di partecipare a progetti pilota e a programmi europei secondo le modalità specifiche già stabilite; - l’interconnessione e l’interoperatività fra le reti e i servizi telematici della Comunità e dell’Algeria; - l’assistenza tecnica per la pianificazione e la gestione dello spettro delle frequenze radioelettriche ai fini di un uso coordinato ed efficace delle radiocomunicazioni nella regione euromediterranea. Articolo 61 Energia e miniere La cooperazione nei settori energetico e minerario si prefigge i seguenti obiettivi: a) adeguamento istituzionale, legislativo e normativo per disciplinare le attività in questi settori e promuovere gli investimenti; b) adeguamento tecnico e tecnologico per preparare le imprese del settore energetico e minerario a soddisfare le esigenze dell’economia di mercato e ad affrontare la concorrenza; c) sviluppo dei partenariati tra imprese algerine ed europee per i servizi di sfruttamento, produzione, trasformazione e distribuzione nei settori dell’energia e delle miniere. La cooperazione verte pertanto sui seguenti aspetti principali: - adeguamento del quadro istituzionale, legislativo e normativo che disciplina le attività dei settori energetico e minerario alle regole dell’economia di mercato mediante un’assistenza tecnica, amministrativa e normativa; - sostegno alla ristrutturazione delle imprese pubbliche nei settori energetico e minerario; - sviluppo del partenariato a fini di: - prospezione, produzione e trasformazione degli idrocarburi; - produzione dell’elettricità; - distribuzione dei prodotti petroliferi; - fornitura di attrezzature e di servizi riguardanti i prodotti energetici; - sfruttamento e trasformazione del potenziale minerario; sviluppo del transito di gas, petrolio ed elettricità; sostegno per l’ammodernamento e lo sviluppo delle reti energetiche e per la loro interconnessione con le reti della Comunità europea; creazione di banche dati nei settori dell’energia e delle miniere; sostegno e promozione degli investimenti privati nei settori dell’energia e delle miniere; ambiente e sviluppo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica; promozione dei trasferimenti tecnologici nei settori dell’energia e delle miniere. Articolo 62 Turismo e artigianato La cooperazione in questo settore mira prevalentemente a: - intensificare gli scambi di informazioni sui flussi e sulle politiche riguardanti il turismo, il termalismo e l’artigianato; - intensificare le azioni di formazione per quanto riguarda la gestione alberghiera, le altre professioni inerenti al turismo e l’artigianato; - favorire gli scambi di esperienze per uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo; - promuovere il turismo giovanile; - aiutare l’Algeria a sfruttare appieno il suo potenziale turistico, termale e artigianale nonché a migliorare l’immagine dei suoi prodotti turistici; - sostenere la privatizzazione. Articolo 63 Cooperazione nel settore doganale 1. La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime del libero scambio, riguarda in particolare: a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; b) l’introduzione di un documento amministrativo unico analogo a quello comunitario e la possibilità di collegare i regimi di transito della Comunità e dell’Algeria. Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria. 2. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti e il riciclaggio del denaro, le autorità amministrative delle parti contraenti si prestano reciprocamente assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 7. Articolo 64 Cooperazione nel settore statistico Il principale obiettivo della cooperazione in questo settore è l’armonizzazione delle metodologie utilizzate dalle parti per garantire la comparabilità e l’utilizzazione delle statistiche riguardanti, fra l’altro, il commercio estero, le finanze pubbliche e la bilancia dei pagamenti, la demografia, le migrazioni, i trasporti e le comunicazioni, nonché, più in generale, tutti i settori contemplati dal presente accordo. Sarà fornita all’occorrenza l’assistenza tecnica necessaria. Articolo 65 Cooperazione per la tutela dei consumatori 1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori. 2. La cooperazione in questo settore verterà sui seguenti aspetti principali: a) scambi di informazioni sulle attività legislative e sull’operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori; b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione; c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioè quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori; d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti; e) riforme istituzionali; f) assistenza tecnica; g) g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l’organizzazione e l’entrata in funzione di un sistema d’informazione decentrato ad uso dei consumatori; h) contributo all’organizzazione e all’entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea. Articolo 66 Considerate le specificità dell’economia algerina, le parti definiscono le modalità e i mezzi di attuazione della cooperazione economica di cui al presente titolo onde sostenere il processo di modernizzazione dell’economia di questo paese e agevolare l’instaurazione della zona di libero scambio. Si istituirà, a norma dell’articolo 98 del presente accordo, un dispositivo che consenta di individuare e di valutare il fabbisogno e di definire le modalità di attuazione della cooperazione economica. Le parti decideranno le iniziative prioritarie nell’ambito del dispositivo suddetto. TITOLO VI COOPERAZIONE SOCIALE E CULTURALE CAPITOLO 1 Disposizioni relative ai lavoratori Articolo 67 1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalità algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un’attività professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. L’Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio. Articolo 68 1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi seguenti, i lavoratori di nazionalità algerina e i loro familiari conviventi godono, in materia di previdenza sociale, di un regime caratterizzato dall’assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali sono occupati. L’espressione "previdenza sociale" copre gli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari. La presente disposizione, tuttavia, non può avere l’effetto di rendere applicabili le altre norme sul coordinamento previste dalla normativa comunitaria basata sull’articolo 42 del trattato CEE, se non alle condizioni stabilite all’articolo 70 del presente accordo. 2. Detti lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, d’invalidità e di reversibilità, le prestazioni familiari, le prestazioni in caso di malattia e di maternità, nonché delle cure per loro e per i loro familiari che risiedono nella Comunità 3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all’interno della Comunità. 4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e delle rendite di vecchiaia, di reversibilità e per infortuni sul lavoro o malattia professionale, nonché di invalidità, in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, fatta eccezione per le prestazioni speciali a carattere non contributivo. 5. L’Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati sul suo territorio e ai loro familiari un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4. Articolo 69 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai cittadini di una delle parti che risiedono o lavorano legalmente nel territorio del paese ospite. Articolo 70 1. Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione adotta le disposizioni per l’applicazione dei principi enunciati all’articolo 68. 2. Il consiglio di associazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1. Articolo 71 Le disposizioni emanate dal consiglio di associazione a norma dell’articolo 70 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l’Algeria e gli Stati membri, qualora essi prevedano un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri. CAPITOLO 2 Dialogo nel settore sociale Articolo 72 1. Tra le parti si instaura un dialogo continuativo su tutte le questioni sociali di reciproco interesse. 2. Attraverso tale dialogo si cerca il modo di realizzare ulteriori progressi per quanto riguarda la circolazione dei lavoratori, la parità di trattamento e l’integrazione sociale dei cittadini dell’Algeria e della Comunità che risiedono legalmente negli Stati ospiti. 3. Il dialogo riguarda in particolare tutti i problemi relativi: a) alle condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori e delle persone a loro carico; b) all’emigrazione; c) all’immigrazione clandestina e alle condizioni di rimpatrio delle persone la cui situazione è irregolare rispetto alla legislazione in materia di soggiorno e di stabilimento in vigore nello Stato ospite; d) alle azioni e ai programmi volti a promuovere la parità di trattamento tra cittadini dell’Algeria e della Comunità, la conoscenza delle reciproche culture e civiltà, lo sviluppo della tolleranza e l’eliminazione delle discriminazioni. Articolo 73 Il dialogo nel settore sociale avviene agli stessi livelli e secondo le stesse modalità di quelli previsti al titolo I del presente accordo, che può anche essere utilizzato come quadro di riferimento. CAPITOLO 3 Azioni di cooperazione nel settore sociale Articolo 74 1. Le parti riconoscono l’importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorità al rispetto dei diritti sociali fondamentali. 2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse. In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a: a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione; b) reinserire le persone rimpatriate perché in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato; c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunità; d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l’istruzione e i mezzi di comunicazione, nell’ambito della politica algerina in questo settore; e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; f) migliorare il regime previdenziale e sanitario; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza; h) migliorare le condizioni di vita nelle zone più povere; i) promuovere il dialogo socioprofessionale; j) promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo in ambito socioprofessionale; k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari; l) attenuare le ripercussioni negative dell’adeguamento delle strutture economiche e sociali; m) migliorare il sistema di formazione professionale. Articolo 75 Le azioni di cooperazione possono essere realizzate in coordinamento con gli Stati membri e con le organizzazioni internazionali competenti. Articolo 76 Entro il termine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di associazione istituisce un gruppo di lavoro incaricato di valutare sistematicamente l’attuazione delle disposizioni dei capitoli 1, 2 e 3. CAPITOLO 4 Cooperazione in materia di cultura e di istruzione Articolo 77 Considerate le azioni bilaterali degli Stati membri, il presente accordo intende promuovere gli scambi di informazioni e la cooperazione culturale. Si punterà pertanto ad una miglior conoscenza e comprensione delle rispettive culture. Si sosterranno in particolare le attività congiunte in vari settori, come la stampa e i mezzi audiovisivi, e gli scambi di giovani. La cooperazione potrebbe interessare i seguenti settori: - traduzioni letterarie; - conservazione e restauro dei siti e dei monumenti storici e culturali; - formazione degli operatori culturali; - scambi di artisti e di opere d’arte; - organizzazione di manifestazioni culturali; - sensibilizzazione reciproca e divulgazione delle informazioni sulle manifestazioni culturali importanti; - cooperazione nel settore dei mezzi audiovisivi, in particolare, la formazione e le coproduzioni; - diffusione di riviste e altre opere a carattere letterario, tecnico e scientifico. Articolo 78 La cooperazione in materia di istruzione e formazione ha lo scopo di: a) contribuire a migliorare il sistema scolastico e la formazione, compresa la formazione professionale; b) agevolare in particolare l’accesso della popolazione femminile all’istruzione, in particolare negli istituti tecnici e superiori, e alla formazione professionale; c) migliorare le competenze dei quadri del settore pubblico e privato; d) favorire i contatti tra organismi specializzati delle parti affinché mettano in comune l’esperienza e i mezzi di cui dispongono. TITOLO VII COOPERAZIONE FINANZIARIA Articolo 79 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell’Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalità adeguate e con le risorse finanziarie richieste. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalità in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti più adatti. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione può riguardare i seguenti aspetti: - agevolazione delle riforme finalizzate all’ammodernamento dell’economia, compreso lo sviluppo rurale; - ammodernamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attività generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull’economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l’industria; - accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale. Articolo 80 Nel quadro degli strumenti comunitari destinati a sostenere i programmi di adeguamento strutturale nei paesi mediterranei volti a ripristinare i principali equilibri finanziari e a creare un ambiente economico propizio all’accelerazione della crescita, migliorando nel contempo il benessere sociale della popolazione, e in stretto coordinamento con gli altri donatori, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali, la Comunità e l’Algeria individueranno gli strumenti più adeguati per sostenere le politiche di sviluppo e la liberalizzazione dell’economia algerina. Articolo 81 Per garantire l’adozione di un’impostazione coordinata nei confronti di eventuali problemi macroeconomici e finanziari a carattere eccezionale che dovessero derivare dall’attuazione progressiva del presente accordo, le parti seguiranno con particolare attenzione l’andamento degli scambi commerciali e delle relazioni finanziarie tra la Comunità e l’Algeria nel quadro del dialogo economico continuativo istituito ai sensi del titolo V. TITOLO VIII COOPERAZIONE IN MATERIA DI GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI Articolo 82 Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto Nell’ambito della cooperazione fra le parti in materia di giustizia e affari interni, le parti attribuiscono particolare importanza al potenziamento delle istituzioni per quanto riguarda l’applicazione del diritto e il funzionamento dell’apparato giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare, senza discriminazioni, i diritti dei rispettivi cittadini sul territorio dell’altra parte. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità. Articolo 83 Circolazione delle persone Nell’intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformità delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalità per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all’attuazione del presente accordo. Il comitato di associazione esaminerà periodicamente l’applicazione del presente articolo. Articolo 84 Cooperazione per la prevenzione e il controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione 1. Le parti ribadiscono l’importanza da esse attribuita allo sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che consenta di scambiare informazioni sui flussi di immigrazione clandestina e decidono di collaborare per prevenire e controllare l’immigrazione clandestina. A tal fine: - l’Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro della Comunità, dall’altra, accettano di riammettere i loro cittadini presenti illegalmente nel territorio dell’altra parte previo espletamento delle necessarie procedure di identificazione; - l’Algeria e gli Stati membri della Comunità forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d’identità. 2. Per agevolare la circolazione e il soggiorno dei rispettivi cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta di una di esse, accordi volti a combattere l’immigrazione clandestina e accordi di riammissione. Se una delle parti lo ritiene necessario, tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di cittadini di altri paesi che provengono direttamente dal territorio di una delle parti. All’occorrenza, le parti definiscono le modalità pratiche di applicazione degli accordi nel loro ambito o mediante protocolli ad hoc. 3. Il consiglio di associazione esamina le ulteriori iniziative comuni atte a prevenire e a combattere l’immigrazione clandestina, compresa l’individuazione dei documenti falsi. Articolo 85 Cooperazione giuridica e giudiziaria 1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un’importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre cooperazioni di cui al presente accordo. 2. All’occorrenza, nell’ambito di detta cooperazione si potranno negoziare accordi nei settori pertinenti. 3. La cooperazione giudiziaria civile riguarderà in particolare: - il miglioramento dell’assistenza reciproca per risolvere i contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare; - gli scambi di esperienze in materia di gestione e il miglioramento dell’amministrazione della giustizia civile. 4. La cooperazione giudiziaria penale mirerà a: - rafforzare i dispositivi esistenti in materia di assistenza reciproca o di estradizione; - lo sviluppo degli scambi, specie per quanto riguarda gli aspetti pratici di questa cooperazione, la tutela dei diritti e delle libertà individuali, la lotta contro la criminalità organizzata e il miglioramento dell’efficienza della giustizia penale. 5. Si organizzeranno in questo ambito cicli di formazione specifici. Articolo 86 Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata 1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere la criminalità organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito di prodotti vietati, usurpativi o contraffatti e operazioni illegali riguardanti, in particolare, i rifiuti industriali o i materiali radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da fuoco e di esplosivi; criminalità informatica; traffico di beni culturali. Le parti collaboreranno strettamente per creare gli opportuni dispositivi e istituire norme appropriate. 2. Nell’ambito della cooperazione tecnica e amministrativa nel settore si impartirà la necessaria formazione e si migliorerà l’efficienza delle autorità e delle strutture incaricate di combattere e di prevenire la criminalità, nonché di definire misure di prevenzione. Articolo 87 Lotta contro il riciclaggio del denaro sporco 1. Le parti riconoscono la necessità di collaborare con impegno per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività criminali in generale e del traffico illecito di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende in particolare un’assistenza amministrativa e tecnica finalizzata all’istituzione e all’applicazione di norme appropriate per combattere il riciclaggio del denaro paragonabili a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali attivi nel settore, in particolare il gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI). 3. La cooperazione prevede: a) la formazione degli agenti dei servizi incaricati della prevenzione, dell’individuazione e della lotta contro il riciclaggio del denaro nonché degli esponenti del settore giudiziario; b) un opportuno sostegno per la creazione di istituzioni specializzate in materia e per il potenziamento di quelle già esistenti. Articolo 88 Lotta contro il razzismo e la xenofobia Le parti decidono di adottare opportune disposizioni per prevenire e combattere tutte le forme e tutte le manifestazioni di discriminazione basate sulla razza, l’origine etnica e la religione, specie per quanto riguarda l’istruzione, l’occupazione, la formazione e l’alloggio. Si avvieranno a tal fine azioni di informazione e di sensibilizzazione. In tale contesto, le parti garantiscono in particolare l’accessibilità delle procedure giudiziarie e/o amministrative per tutti coloro che si considerano lesi dalle discriminazioni suddette. Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze di trattamento basate sulla nazionalità. Articolo 89 Lotta contro la droga e la tossicomania 1. La cooperazione intende: a) rendere più efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l’offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti. 2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformità delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell’Algeria e con gli organi competenti della Comunità e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in particolare: a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; b) nell’attuazione di progetti di prevenzione, di informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell’utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali competenti; d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti. 4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale. Articolo 90 Lotta contro il terrorismo Le parti decidono di collaborare, in conformità delle convenzioni internazionali a cui hanno aderito e delle rispettive legislazioni nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo: - nell’ambito dell’applicazione integrale della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti; - mediante scambi di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di appoggio conformemente al diritto internazionale e nazionale; - attraverso scambi di esperienze sui metodi e sui mezzi di lotta contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione. Articolo 91 Lotta contro la corruzione 1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi degli strumenti giuridici internazionali esistenti, per combattere la corruzione nelle operazioni commerciali internazionali: - adottando misure efficaci e concrete contro tutte le forme di corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad opera di privati o di persone giuridiche nelle operazioni commerciali internazionali; - prestandosi reciprocamente assistenza nelle indagini penali relative ad atti di corruzione. 2. Si fornirà inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e i magistrati incaricati di prevenire e combattere la corruzione, oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta contro questa forma di criminalità. TITOLO IX DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI Articolo 92 È istituito un consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all’anno e ogniqualvolta le circostanze lo richiedano, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse. Articolo 93 1. Il consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da membri del governo algerino, dall’altra. 2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell’Unione europea e da un membro del governo algerino, secondo le disposizioni stabilite nel suo regolamento interno. Articolo 94 Per conseguire gli obiettivi stabiliti del presente accordo, il consiglio di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi ivi specificati. Le decisioni adottate sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni. Le sue decisioni e le sue raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le parti. Articolo 95 1. Fatte salve le competenze attribuite al consiglio di associazione, è istituito un comitato di associazione incaricato della gestione del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione può delegare, integralmente o in parte, le proprie competenze al comitato di associazione. Articolo 96 1. Il comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, è composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione delle Comunità europee, da una parte, e da rappresentanti dell’Algeria, dall’altra. 2. Il comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il comitato di associazione si riunisce nella Comunità o in Algeria. Articolo 97 Il comitato di associazione è abilitato a prendere decisioni per la gestione del presente accordo, nonché nei settori per i quali il consiglio di associazione gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni vengono prese di comune accordo tra le parti e sono vincolanti per queste ultime, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione. Articolo 98 Il consiglio di associazione può decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l’attuazione del presente accordo. Articolo 99 Il consiglio di associazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e gli organi parlamentari dell’Algeria, nonché tra il Comitato economico e sociale della Comunità e la controparte algerina. Articolo 100 1. Ciascuna delle parti può sottoporre al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all’applicazione o all’interpretazione del presente accordo. 2. Il consiglio di associazione può risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle parti è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell’attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all’altra; l’altra parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell’applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti della controversia. Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure richieste per l’applicazione del lodo arbitrale. Articolo 101 Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria per prevenire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell’ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Articolo 102 Nei settori contemplati dal presente accordo, e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dall’Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società; - il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell’Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini o società dell’Algeria. Articolo 103 Nessuna disposizione del presente accordo avrà l’effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle parti nell’ambito di qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta parte sia tenuta; - di impedire l’adozione o l’applicazione, ad opera di una delle parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l’evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica, in particolare per quanto riguarda la loro residenza. Articolo 104 1. Le parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l’adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente accordo. Esse si adoperano per il conseguimento degli obiettivi fissati dal presente accordo. 2. Qualora una delle parti ritenga che l’altra parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Nella scelta delle misure appropriate di cui al paragrafo 2, si privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l’altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede. Articolo 105 I protocolli da 1 a 7 e gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo. Articolo 106 Ai fini del presente accordo, per "parti" si intendono, da una parte, la Comunità, o gli Stati membri, o la Comunità e gli Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, e l’Algeria, dall’altra. Articolo 107 L’accordo è concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all’altra parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica. Articolo 108 Il presente accordo si applica al territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi indicate, da una parte, e al territorio dell’Algeria, dall’altra. Articolo 109 Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e araba, ciascun testo facente ugualmente fede. Esso sarà depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea. Articolo 110 1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. 2. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce l’accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica algerina democratica e popolare e l’accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e la Repubblica algerina democratica e popolare, firmati ad Algeri il 26 aprile 1976. Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos. Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to. Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei. Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο. Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two. Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux. Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue. Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee. Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois. Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi. Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå. Pour le Royaume de Belgique Voor het Koninkrijk België Für das Königreich Belgien Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. På Kongeriget Danmarks vegne Für die Bundesrepublik Deutschland Για την Eλληνική Δημoκρατία Por el Reino de España Pour la République française Thar cheann Na hÉireann For Ireland Per la Repubblica italiana Pour le Grand-Duché de Luxembourg Voor het Koninkrijk der Nederlanden Für die Republik Österreich Pela República Portuguesa Suomen tasavallan puolesta För Republiken Finland För Konungariket Sverige For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Por la Comunidad Europea For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Voor de Europese Gemeenschap Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta På Europeiska gemenskapens vägnar -------------------------------------------------- ALLEGATO 1 Elenco dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati contemplati dai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato, di cui agli articoli 7 e 14 Codice SA | 2905 43 | (mannitolo) | Codice SA | 2905 44 | (sorbitolo) | Codice SA | 2905 45 | (glicerolo) | Voce SA | 3301 | (oli essenziali) | Codice SA | 3302 10 | (sostanze odorifere) | Voci SA | da 3501 a 3505 | (sostanze albuminoidi, amidi modificati, colle) | Codice SA | 3809 10 | (agenti d’apprettatura o di finitura) | Voce SA | 3823 | (alcoli grassi industriali, oli acidi di raffinazione, alcoli grassi industriali) | Codice SA | 3824 60 | (sorbitolo, diverso da quello della voce 2905 44) | Voci SA | da 4101 a 4103 | (cuoio e pelli) | Voce SA | 4301 | (pelli da pellicceria gregge) | Voci SA | da 5001 a 5003 | (seta greggia e cascami di seta) | Voci SA | da 5101 a 5103 | (lana e peli di animali) | Voci SA | da 5201 a 5203 | (cotone greggio, cascami di cotone e cotone cardato o pettinato) | Voce SA | 5301 | (lino greggio) | Voce SA | 5302 | (canapa greggia) | -------------------------------------------------- ALLEGATO 2 Elenco dei prodotti di cui all’articolo 9, paragrafo 1 Codice SA | 25010010 | 25010090 | 25020000 | 25030000 | 25041000 | 25049000 | 25051000 | 25059000 | 25061000 | 25062100 | 25062900 | 25070010 | 25070020 | 25081000 | 25082000 | 25083000 | 25084010 | 25084090 | 25085000 | 25086000 | 25087000 | 25090000 | 25101000 | 25102000 | 25111000 | 25112000 | 25120010 | 25120090 | 25131100 | 25131900 | 25132000 | 25140000 | 25151100 | 25151200 | 25152010 | 25152020 | 25161100 | 25161200 | 25162100 | 25162200 | 25169000 | 25171000 | 25172000 | 25173000 | 25174100 | 25174900 | 25181000 | 25182000 | 25183000 | 25191000 | 25199000 | 25201000 | 25202000 | 25210000 | 25221000 | 25222000 | 25223000 | 25231000 | 25232100 | 25232900 | 25233000 | 25239000 | 25240000 | 25251000 | 25252000 | 25253000 | 25261000 | 25262000 | 25281000 | 25289000 | 25291000 | 25292100 | 25292200 | 25293000 | 25301000 | 25302000 | 25309000 | 26011100 | 26011200 | 26012000 | 26020000 | 26030000 | 26040000 | 26050000 | 26060000 | 26070000 | 26080000 | 26090000 | 26100000 | 26110000 | 26121000 | 26122000 | 26131000 | 26139000 | 26140000 | 26151000 | 26159000 | 26161000 | 26169010 | 26169090 | 26171000 | 26179000 | 26180000 | 26190000 | 26201100 | 26201900 | 26202100 | 26202900 | 26203000 | 26204000 | 26206000 | 26209100 | 26209900 | 26211000 | 26219000 | 27060000 | 27071010 | 27071090 | 27072010 | 27072090 | 27073010 | 27073090 | 27074000 | 27075000 | 27076000 | 27079100 | 27079910 | 27079920 | 27079930 | 27079940 | 27079990 | 27081000 | 27082000 | 27090010 | 27101121 | 27101122 | 27101123 | 27101124 | 27101125 | 27101129 | 27101941 | 27101942 | 27101943 | 27101944 | 27101945 | 27101946 | 27101947 | 27101949 | 27111220 | 27111320 | 27111420 | 27111920 | 27112920 | 27121020 | 27122020 | 27129020 | 27129040 | 27129090 | 27131120 | 27131220 | 27132020 | 27139020 | 27141020 | 27141040 | 27149020 | 27150020 | 27150040 | 27150090 | 28011000 | 28012000 | 28013000 | 28020000 | 28030000 | 28041000 | 28042100 | 28042900 | 28043000 | 28044000 | 28045000 | 28046100 | 28046900 | 28047000 | 28048000 | 28049000 | 28051100 | 28051200 | 28051900 | 28053000 | 28054000 | 28061000 | 28062000 | 28070000 | 28080010 | 28080020 | 28091000 | 28092000 | 28100000 | 28111100 | 28111900 | 28112100 | 28112200 | 28112300 | 28112900 | 28121000 | 28129000 | 28131000 | 28139000 | 28141000 | 28142000 | 28151100 | 28151200 | 28152010 | 28152020 | 28153000 | 28161000 | 28164000 | 28170010 | 28170020 | 28181000 | 28182000 | 28183000 | 28191000 | 28199000 | 28201000 | 28209000 | 28211000 | 28212000 | 28220000 | 28230000 | 28241000 | 28242000 | 28249000 | 28251000 | 28252000 | 28253000 | 28254000 | 28255000 | 28256000 | 28257000 | 28258000 | 28259000 | 28261100 | 28261200 | 28261900 | 28262000 | 28263000 | 28269000 | 28271000 | 28272000 | 28273100 | 28273200 | 28273300 | 28273400 | 28273500 | 28273600 | 28273910 | 28273990 | 28274100 | 28274900 | 28275100 | 28275900 | 28276000 | 28281000 | 28289010 | 28289020 | 28289090 | 28291100 | 28291900 | 28299010 | 28299020 | 28299030 | 28301000 | 28302000 | 28303000 | 28309010 | 28309090 | 28311000 | 28319000 | 28321000 | 28322000 | 28323000 | 28331100 | 28331900 | 28332100 | 28332200 | 28332300 | 28332400 | 28332500 | 28332600 | 28332700 | 28332900 | 28333000 | 28334000 | 28341000 | 28342100 | 28342910 | 28342990 | 28351000 | 28352200 | 28352300 | 28352400 | 28352500 | 28352600 | 28352900 | 28353100 | 28353900 | 28361000 | 28362000 | 28363000 | 28364000 | 28365000 | 28366000 | 28367000 | 28369100 | 28369200 | 28369900 | 28371100 | 28371900 | 28372000 | 28380000 | 28391100 | 28391900 | 28392000 | 28399000 | 28401100 | 28401900 | 28402000 | 28403000 | 28411000 | 28412000 | 28413000 | 28415000 | 28416100 | 28416900 | 28417000 | 28418000 | 28419000 | 28421000 | 28429010 | 28429090 | 28431000 | 28432100 | 28432900 | 28433000 | 28439000 | 28441000 | 28442000 | 28443000 | 28444000 | 28445000 | 28451000 | 28459000 | 28461000 | 28469000 | 28470000 | 28480000 | 28491000 | 28492000 | 28499000 | 28500000 | 28510010 | 28510090 | 29011000 | 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29310090 | 29321100 | 29321200 | 29321300 | 29321900 | 29322100 | 29322900 | 29329100 | 29329200 | 29329300 | 29329400 | 29329500 | 29329900 | 29372200 | 29372300 | 29372900 | 29373100 | 29373900 | 29374000 | 29375000 | 29379000 | 29381000 | 29389000 | 29391100 | 29391900 | 29392100 | 29392900 | 29393000 | 31055100 | 31055900 | 31056000 | 31059010 | 31059090 | 32011000 | 32012000 | 32019000 | 32021000 | 32029000 | 32030000 | 32041100 | 32041200 | 32041300 | 32041400 | 29042020 | 29042090 | 29049000 | 29051100 | 29051200 | 29051300 | 29051400 | 29051500 | 29051600 | 29051700 | 29051900 | 29052200 | 29052900 | 29053100 | 29053200 | 29053900 | 29054100 | 29054200 | 29054900 | 29055100 | 29055900 | 29061100 | 29061200 | 29061300 | 29061400 | 29061900 | 29062100 | 29062900 | 29071100 | 29071200 | 29071300 | 29071400 | 29071500 | 29071900 | 29072100 | 29072200 | 29072300 | 29072900 | 29081000 | 29082000 | 29089010 | 29109000 | 29110000 | 29121100 | 29121200 | 29121300 | 29121900 | 29122100 | 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6204.4200 | 6204.4300 | 6204.4400 | 6204.5100 | 6204.5200 | 6204.5300 | 6204.5900 | 6204.6100 | 6204.6200 | 6204.6300 | 6204.6900 | 6205.1000 | 6205.2000 | 6205.3000 | 6205.9000 | 6206.1000 | 6206.2000 | 6206.3000 | 6206.4000 | 6206.9000 | 6207.1100 | 6207.1900 | 6207.2100 | 6207.2200 | 6207.2900 | 6207.9100 | 6208.1100 | 6208.1900 | 6208.2100 | 6208.2200 | 6208.2900 | 6211.1100 | 6211.1200 | 6211.3210 | 6211.3900 | 6212.1000 | 6212.2000 | 6213.9000 | 6214.1000 | 6214.9000 | 6215.9000 | 6301.2000 | 6301.3000 | 6301.4000 | 6301.9000 | 6302.2100 | 6302.2200 | 6302.2900 | 6304.1900 | 6304.9900 | 6309.0000 | 6401.1000 | 6401.9900 | 6402.1900 | 6402.2000 | 6402.3000 | 6402.9900 | 6403.1900 | 6403.2000 | 6403.4000 | 6403.5100 | 6403.5900 | 6403.9100 | 6403.9900 | 6404.1100 | 6404.1900 | 6404.2000 | 6405.1000 | 6405.2000 | 6405.9000 | 6908.1000 | 6908.9000 | 6911.1000 | 6911.9000 | 7003.1200 | 7007.1110 | 7007.2110 | 7013.1000 | 7013.2900 | 7013.3200 | 7013.3900 | 7020.0010 | 7318.1100 | 7318.1200 | 7318.1500 | 7318.1600 | 7318.1900 | 7318.2100 | 7318.2200 | 7318.2300 | 7318.2900 | 7321.1119 | 7322.1100 | 7322.1900 | 7323.9100 | 7323.9200 | 7323.9300 | 7323.9400 | 7323.9900 | 7324.1000 | 7615.1900 | 8414.5110 | 8415.1090 | 8415.8190 | 8418.1019 | 8418.2119 | 8418.2219 | 8418.2919 | 8418.3000 | 8419.1190 | 8419.8119 | 8422.1190 | 8405.1190 | 8450.1290 | 8450.1919 | 8450.1999 | 8452.1090 | 8481.8010 | 8481.9000 | 8501.4000 | 8501.5100 | 8504.1010 | 8506.1000 | 8507.1000 | 8509.4000 | 8516.1000 | 8516.3100 | 8516.4000 | 8516.7100 | 8517.1100 | 8517.1990 | 8527.1300 | 8527.2100 | 8527.3130 | 8528.1290 | 8528.1390 | 8528.2190 | 8529.1060 | 8529.1070 | 8533.1000 | 8536.5010 | 8536.5090 | 8536.6190 | 8536.6910 | 8536.6990 | 8536.9020 | 8539.2200 | 8543.8900 | 8711.1090 | 9001.4000 | 9006.5200 | 9006.5300 | 9028.2010 | 9401.6100 | 9401.6900 | 9401.7100 | 9401.7900 | 9403.5000 | 9403.6000 | 9403.8000 | 9404.1000 | 9404.2900 | 9405.1000 | 9405.4000 | 9405.9100 | 9405.9900 | 9606.2100 | 9606.2200 | 9606.2900 | 9607.1100 | 9607.1900 | 9608.1000 | 9608.9900 | 9609.1000 | 9617.0000 | -------------------------------------------------- ALLEGATO 5 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Obiettivi Alle pratiche incompatibili con l’articolo 41, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente accordo si applica la legislazione pertinente, onde evitare ripercussioni negative sul commercio, sullo sviluppo economico e sugli interessi rilevanti dell’altra parte. Le competenze delle autorità di concorrenza delle parti per risolvere questi casi derivano dalle norme in vigore delle rispettive legislazioni, anche nei casi in cui tali norme sono applicate a imprese situate al di fuori dei rispettivi territori le cui attività hanno un effetto su tali territori. Le disposizioni del presente allegato intendono promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le parti nell’applicazione delle rispettive norme di concorrenza onde evitare che eventuali restrizioni di concorrenza compromettano o annullino i vantaggi che dovrebbe comportare la liberalizzazione graduale degli scambi tra le Comunità europee e l’Algeria. 2. Definizioni In tale contesto, valgono le seguenti definizioni: a) "norme di concorrenza": i) per la Comunità europea ("la Comunità"), gli articoli 81 e 82 del trattato CE, il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio e il diritto derivato pertinente adottato dalla Comunità; ii) per l’Algeria: l’ordinanza n. 95-06 del 23 Chaâbane 1415 del 25 gennaio 1995 sulla concorrenza e le relative disposizioni di applicazione; iii) qualsiasi eventuale modifica o abrogazione delle disposizioni suddette; b) "autorità di concorrenza": i) per la Comunità: la Commissione delle Comunità europee nell’esercizio delle competenze che le conferiscono le norme di concorrenza della Comunità; e ii) per l’Algeria: il Consiglio della Concorrenza. c) "misure di applicazione": qualsiasi atto di esecuzione delle norme di concorrenza svolto mediante indagini o procedimenti dall’autorità di concorrenza di una parte, dal quale possano risultare sanzioni o misure correttive; d) "atti anticoncorrenziali" e "comportamenti e pratiche restrittivi della concorrenza": comportamenti e operazioni non autorizzati dalle norme di concorrenza di una parte, passibili di sanzioni o di misure correttive. CAPITOLO II COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 3. Notifica L’autorità di concorrenza di una parte notifica all’autorità di concorrenza dell’altra parte le misure di applicazione adottate qualora: a) la parte all’origine della notifica ritenga che tali misure presentino un interesse per le misure di applicazione dell’altra parte; b) tali misure possano avere un’incidenza considerevole su interessi rilevanti dell’altra parte; c) tali misure riguardino restrizioni della concorrenza che potrebbero avere effetti diretti e rilevanti sul territorio dell’altra parte; d) tali misure riguardino atti anticoncorrenziali compiuti prevalentemente nel territorio dell’altra parte; e e) tali misure vietino un’azione o la subordinino a determinate condizioni nel territorio dell’altra parte. Per quanto possibile, e a condizione che questa disposizione non sia contraria alle norme di concorrenza delle parti e non pregiudichi lo svolgimento di eventuali indagini in corso, la notifica si effettua nella fase iniziale della procedura, in modo da consentire all’autorità di concorrenza destinataria di esprimere il suo parere. I pareri ricevuti possono essere presi in considerazione dall’altra autorità di concorrenza al momento di adottare le decisioni. Le notifiche di cui al paragrafo 3.1 del presente capitolo devono essere sufficientemente dettagliate per consentire una valutazione in funzione degli interessi dell’altra parte. Le parti si impegnano a procedere prima possibile alle notifiche suddette, compatibilmente con le risorse amministrative di cui dispongono. 4. Scambi di informazioni e riservatezza Le parti si scambiano informazioni atte a facilitare l’efficace applicazione delle rispettive norme di concorrenza e a promuovere una migliore comprensione dei rispettivi quadri giuridici. Lo scambio di informazioni è soggetto alle norme di riservatezza vigenti ai sensi delle rispettive legislazioni delle parti. Le informazioni riservate la cui divulgazione sia esplicitamente vietata o che, se divulgate, potrebbero danneggiare le parti, non possono essere fornite senza l’esplicito consenso della relativa fonte. Ciascuna autorità di concorrenza rispetta, nella misura del possibile, la riservatezza delle informazioni fornitele a titolo riservato dall’altra autorità ai sensi delle presenti norme e respinge, per quanto possibile, ogni richiesta di comunicazione di tali informazioni presentata da un terzo senza l’autorizzazione dell’autorità di concorrenza che le ha fornite. 5. Coordinamento delle misure di applicazione Ciascuna autorità di concorrenza può notificare la propria disponibilità a coordinare le misure di applicazione in rapporto ad un caso specifico. Tale coordinamento non impedisce alle autorità di concorrenza di prendere decisioni autonome. Nel determinare il grado di coordinamento, le autorità di concorrenza tengono conto: a) dei risultati che il coordinamento potrebbe dare; b) delle informazioni supplementari necessarie; c) della riduzione dei costi per le autorità di concorrenza e per gli operatori economici coinvolti; d) dei termini applicabili nell’ambito delle rispettive legislazioni. 6. Consultazioni in caso di pregiudizio a interessi rilevanti di una parte nel territorio dell’altra parte Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una o più imprese situate sul territorio di una delle parti compia(no) o abbia(no) compiuto atti anticoncorrenziali, a prescindere dall’origine, che ledono considerevolmente interessi rilevanti della parte che rappresenta, può chiedere l’avvio di consultazioni all’autorità di concorrenza dell’altra parte, senza che ciò pregiudichi un’eventuale azione svolta nell’ambito delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale. L’autorità di concorrenza interpellata può adottare le misure correttive del caso a norma della legislazione in vigore. Nell’attuare misure di applicazione, ciascuna parte prende in considerazione, nei limiti del possibile e in conformità della sua legislazione, gli interessi rilevanti dell’altra parte. Qualora un’autorità di concorrenza ritenga che una misura di applicazione adottata dall’autorità di concorrenza dell’altra parte ai sensi delle sue norme di concorrenza leda interessi rilevanti della parte che rappresenta, comunica il suo punto di vista sulla questione, o chiede consultazioni, all’altra autorità di concorrenza. Quest’ultima, fatte salve la continuazione di ogni azione svolta nel quadro delle sue norme di concorrenza e la sua piena libertà quanto alla decisione finale, esamina con la dovuta attenzione le osservazioni dell’autorità di concorrenza richiedente, in particolare gli eventuali suggerimenti riguardo a modi alternativi di soddisfare le esigenze e di conseguire gli obiettivi della misura di applicazione 7. Cooperazione tecnica Compatibilmente con le risorse di cui dispongono, le parti si prestano reciproca assistenza tecnica per avvalersi delle rispettive esperienze e per rafforzare l’attuazione delle loro norme e politiche di concorrenza. La cooperazione comprende le seguenti attività: a) formazione dei funzionari per consentire loro di acquisire un’esperienza pratica; b) seminari, destinati prevalentemente ai funzionari; c) studi sulle norme e sulle politiche di concorrenza al fine di favorirne lo sviluppo. 8. Modifica e aggiornamento delle norme Il comitato di associazione può modificare le presenti modalità di applicazione. -------------------------------------------------- ALLEGATO 6 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE Entro la fine del quarto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e le Comunità europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata "convenzione di Roma"; - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato "trattato di Budapest"; - accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Marrakech, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all’articolo 65 dell’accordo; - protocollo all’accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato "protocollo all’accordo di Madrid"; - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - trattato OMPI sui diritti d’autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996). Le parti continuano a garantire l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato "accordo di Nizza"; - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma del 1967 — Unione di Parigi), denominata "convenzione di Parigi"; - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata "convenzione di Berna"; - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1969 — Unione di Madrid), denominato "accordo di Madrid". Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l’impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il comitato di associazione può decidere di estendere l’applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo. Entro la fine del quinto anno dall’entrata in vigore del presente accordo, l’Algeria e la Comunità europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l’hanno già fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata "UPOV", e garantiscono l’applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano. L’adesione a questa convenzione può essere sostituita, con l’accordo di entrambe le parti, dall’applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali. --------------------------------------------------