22005A0908(01)

Accordo tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio - Verbale concordato- Dichiarazioni - Protocollo A

Gazzetta ufficiale n. L 232 del 08/09/2005 pag. 0043 - 0062


Accordo

tra la Comunità europea e il governo dell'Ucraina sul commercio di determinati prodotti di acciaio

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso "la Comunità",

da una parte, e

IL GOVERNO DELL'UCRAINA,

dall'altra,

in appresso "le parti",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. Il presente accordo si applica al commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato I originari dell'Ucraina e della Comunità.

2. Il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II può essere assoggettato a limiti quantitativi.

3. Il commercio dei prodotti di acciaio non ripresi nell'allegato II non è soggetto a limiti quantitativi.

4. Le disposizioni pertinenti dell'APC si applicano ai prodotti di acciaio e alle questioni non contemplati dal presente accordo.

Articolo 2

1. Le parti decidono di instaurare e di mantenere, per tutta la durata del presente accordo, un regime quantitativo che fissi i limiti indicati nell'allegato III per le esportazioni ucraine nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II. Dette esportazioni sono soggette a un sistema di duplice controllo le cui modalità sono specificate nel protocollo A.

2. Le parti ribadiscono l'impegno di liberalizzare integralmente il commercio dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II purché sussistano le condizioni necessarie.

3. Le parti decidono che, dal 1o gennaio 2005 all'entrata in vigore del presente accordo, le importazioni nella Comunità dei prodotti di acciaio di cui all'allegato II saranno detratte dai limiti quantitativi indicati nell'allegato III.

4. Possono essere importati quantitativi superiori a quelli indicati nell'allegato III quando l'impossibilità per l'industria comunitaria di soddisfare la domanda interna provochi una penuria di uno o più prodotti di cui all'allegato II. Su richiesta dell'una o dell'altra parte, si tengono immediatamente consultazioni per determinare l'entità della penuria in base a elementi di prova obiettivi. In funzione dell'esito delle consultazioni, la Comunità avvia le proprie procedure interne onde aumentare i limiti quantitativi di cui all'allegato III.

5. Ciascuna delle parti può chiedere, in qualsiasi momento, consultazioni in merito:

- ai livelli dei limiti quantitativi indicati nell'allegato III, in caso di deterioramento o di miglioramento sostanziale delle condizioni per i prodotti di cui all'allegato II;

- alla possibilità di trasferire i quantitativi non utilizzati di cui all'allegato III da un gruppo di prodotti ad un altro.

Articolo 3

1. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità per la libera circolazione dei prodotti di cui all'allegato II sono soggette alla presentazione di un'autorizzazione di importazione, rilasciata dall'autorità competente di uno Stato membro previa presentazione di una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità dell'Ucraina, e di una prova dell'origine, conformemente alle disposizioni del protocollo A.

2. Le importazioni nel territorio doganale della Comunità dei prodotti di cui all'allegato II non sono soggette ai limiti quantitativi indicati nell'allegato III purché si dichiari che tali prodotti sono destinati ad essere riesportati, tali quali o previa trasformazione, al di fuori della Comunità nel quadro del sistema di controllo amministrativo in vigore nella Comunità.

3. I limiti quantitativi non utilizzati nel corso di un anno di calendario possono essere riportati sui corrispondenti limiti quantitativi per l'anno di calendario successivo fino al 10 % del limite quantitativo fissato nell'allegato III per un dato gruppo di prodotti per l'anno in cui non sono stati utilizzati. Se intende avvalersi della presente disposizione, l'Ucraina ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 marzo.

4. Con l'accordo di entrambe le parti, si può trasferire fino al 15 % del limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti ad uno o più altri gruppi. Il limite quantitativo per un dato gruppo di prodotti può subire una sola riduzione nel corso di un anno di calendario. Gli eventuali adeguamenti dei limiti quantitativi in seguito a trasferimenti riguardano unicamente l'anno di calendario in corso. All'inizio dell'anno di calendario successivo si applicano i limiti quantitativi indicati nell'allegato III, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3. Se intende avvalersi della presente disposizione, l'Ucraina ne informa la Comunità entro e non oltre il 31 maggio.

Articolo 4

1. Al fine di garantire la massima efficacia possibile al sistema di duplice controllo e di ridurre al minimo le possibilità di abuso ed elusione:

- le autorità della Comunità notificano alle competenti autorità ucraine entro il 28 di ogni mese le autorizzazioni di importazione rilasciate nel corso del mese precedente;

- le competenti autorità ucraine notificano alle autorità della Comunità entro il 28 di ogni mese le licenze di esportazione rilasciate nel corso del mese precedente;

2. In caso di notevoli divergenze ciascuna parte può richiedere, tenendo conto del tempo necessario per fornire tali informazioni, consultazioni che saranno avviate senza indugio.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, per garantire il buon funzionamento del presente accordo le parti decidono di prendere tutte le misure necessarie per la prevenzione, l'indagine e l'adozione di tutti gli opportuni provvedimenti giuridici e/o amministrativi onde combattere le elusioni, in particolare mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni concernenti il paese o il luogo di origine, contraffazione dei documenti, false dichiarazioni concernenti i quantitativi, la designazione o la classificazione delle merci. Le parti convengono pertanto di definire le disposizioni giuridiche e le procedure amministrative necessarie per poter intervenire in modo efficace contro dette elusioni, anche adottando misure correttive giuridicamente vincolanti nei confronti degli esportatori e/o importatori coinvolti.

4. Qualora, sulla base delle informazioni disponibili, una delle parti dovesse ritenere che si stia eludendo il presente accordo, può chiedere consultazioni con l'altra parte che saranno avviate senza indugio.

5. In attesa dei risultati delle consultazioni di cui al paragrafo 3, e su richiesta della Comunità, il governo dell'Ucraina prende tutte le misure cautelari necessarie per far sì che i limiti quantitativi concordati al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 3 vengano adeguati, previa presentazione di prove sufficienti dell'elusione, per l'anno di calendario nel quale è stata presentata la richiesta di consultazioni, conformemente al paragrafo 3, o per l'anno successivo se il limite per l'anno in corso è esaurito.

6. Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3, la Comunità ha il diritto, se esistono prove sufficienti che i prodotti di acciaio contemplati dal presente accordo originari dell'Ucraina sono stati importati eludendo il presente accordo, di imputare i quantitativi corrispondenti sui limiti di cui all'allegato III.

7. Qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 3 la Comunità ha il diritto, se viene sufficientemente dimostrata l'esistenza di false dichiarazioni relative ai quantitativi, alla designazione o alla classificazione, di rifiutarsi di importare i prodotti in questione.

8. Le parti decidono di cooperare pienamente onde prevenire o risolvere tutti i problemi connessi all'elusione del presente accordo.

Articolo 5

1. I limiti quantitativi fissati nel presente accordo per le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II non vengono suddivisi dalla Comunità in quote regionali.

2. Le parti collaborano per prevenire variazioni repentine e pregiudizievoli delle correnti commerciali tradizionali nella Comunità. In caso di variazione repentina e pregiudizievole delle correnti commerciali tradizionali (comprese le concentrazioni regionali e le perdite dei fornitori tradizionali), la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

3. Il governo dell'Ucraina si accerta che le esportazioni nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato II vengano ripartite nel modo più equo possibile su tutto l'anno. In caso di aumento repentino e pregiudizievole delle importazioni, la Comunità ha il diritto di chiedere che vengano avviate consultazioni per trovare una soluzione soddisfacente al problema. Le consultazioni si tengono senza indugio.

4. Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 3, e fatte salve le consultazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, qualora le licenze rilasciate dalle autorità ucraine abbiano raggiunto il 90 % dei limiti quantitativi per l'anno di calendario in questione, ciascuna parte può chiedere consultazioni. Le consultazioni si tengono senza indugio. In attesa dei risultati delle consultazioni, le autorità ucraine possono continuare a rilasciare licenze di esportazione per i prodotti di cui all'allegato II purché non superino i quantitativi indicati nell'allegato III.

Articolo 6

1. Se uno dei prodotti di cui all'allegato II viene importato dall'Ucraina nella Comunità in condizioni tali da recare o minacciare di recare notevole pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili, la Comunità fornisce all'Ucraina tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti, che avviano le consultazioni senza indugio.

2. Se nel corso delle consultazioni di cui al paragrafo 1 non si giunge a un accordo entro 30 giorni dalla richiesta della Comunità, quest'ultima può avvalersi del diritto di prendere misure di salvaguardia a norma dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

3. Fatte salve le disposizioni del presente accordo, si applica l'articolo 19 dell'accordo di partenariato e di cooperazione.

Articolo 7

1. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente accordo si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appresso "nomenclatura combinata" o, in forma abbreviata, "NC"). Le modifiche della nomenclatura combinata introdotte secondo le procedure in vigore nella Comunità per i prodotti di cui all'allegato II e le decisioni relative alla classificazione delle merci non riducono i limiti quantitativi indicati nell'allegato III.

2. L'origine dei prodotti contemplati dal presente accordo viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità. Qualsiasi modifica delle norme di origine viene comunicata al governo dell'Ucraina e non riduce i limiti quantitativi di cui al presente accordo. Nel protocollo A figurano le procedure per il controllo dell'origine dei summenzionati prodotti.

Articolo 8

1. Fermo restando lo scambio periodico di informazioni sulle licenze di esportazione e sulle autorizzazioni di importazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, le parti decidono di scambiarsi a intervalli appropriati dati statistici completi sui prodotti di cui all'allegato II tenendo conto dei periodi più brevi in cui vengono elaborati i dati in questione, che riguardano le licenze di esportazione e le autorizzazioni di importazione rilasciate ai sensi dell'articolo 3 nonché le statistiche sulle importazioni e sulle esportazioni dei prodotti in questione.

2. Ciascuna parte può chiedere consultazioni in caso di notevoli discrepanze fra i dati scambiati.

Articolo 9

1. Ferme restando le disposizioni relative alle consultazioni previste dagli articoli precedenti in caso di circostanze specifiche, su richiesta di una delle parti si avviano consultazioni in merito a qualsiasi problema derivante dall'applicazione del presente accordo. Le consultazioni si svolgono in uno spirito di cooperazione e col proposito di sormontare le divergenze fra le parti.

2. Quando il presente accordo prevede l'avvio immediato di consultazioni, le parti si impegnano a utilizzare tutti i mezzi opportuni per raggiungere lo scopo.

3. A tutte le altre consultazioni si applicano le seguenti disposizioni:

- ogni richiesta di consultazioni viene notificata per iscritto all'altra parte;

- se del caso, la richiesta è seguita entro un termine ragionevole da una relazione che illustri i motivi delle consultazioni;

- le consultazioni sono avviate entro un mese dalla data della richiesta;

- si deve cercare di trovare una soluzione reciprocamente accettabile entro un mese dall'avvio delle consultazioni, a meno che il termine non venga prorogato di comune accordo fra le parti.

Articolo 10

1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma. Esso si applica fino al 31 dicembre 2006, fatte salve le eventuali modifiche concordate dalle parti e sempreché non sia denunciato o risolto in conformità dei paragrafi 3 o 4.

2. Ciascuna parte può proporre, in qualsiasi momento, modifiche del presente accordo che devono essere approvate dall'altra parte ed entrano in vigore secondo le modalità concordate.

3. Ciascuna parte può denunciare il presente accordo, previa notifica con preavviso di almeno sei mesi. In tal caso, il presente accordo cessa di applicarsi allo scadere del termine di preavviso e i limiti stabiliti dal presente accordo sono ridotti proporzionalmente fino alla data in cui entra in vigore la denuncia, a meno che le parti non decidano altrimenti di comune accordo.

4. Qualora l'Ucraina dovesse aderire all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) prima che scada il presente accordo, quest'ultimo sarà risolto e i limiti quantitativi saranno aboliti a decorrere dalla data di adesione.

5. La Comunità si riserva il diritto di prendere, in qualsiasi momento, le misure del caso fra cui, qualora le parti non trovino una soluzione reciprocamente soddisfacente nel corso delle consultazioni di cui agli articoli precedenti o qualora il presente accordo sia denunciato da una delle parti, il ripristino di un sistema di contingenti autonomi per le esportazioni dall'Ucraina dei prodotti di cui all'allegato II.

6. Gli allegati I, II e III, le dichiarazioni 1, 2, 3 e 4, il verbale concordato e il protocollo A allegati al presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 11

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e ucraina, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles den

Geschehen zu Brüssel am

Brüsselis

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addi'

Briselē,

Priimta Briuselyje

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Вчинено в м.

29-07-2005

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

За Eвропейське Співтовариство

Por el Gobierno de Ucrania

Za vládu Ukrajiny

For Ukraines regering

Für die Regierung der Ukraine

Ukraina valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση της Ουκρανίας

For the Government of Ukraine

Pour le gouvernement ukrainien

Per il governo dell'Ucraina

Ukrainas valdības vārdā

Ukrainos Vyriausybės vardu

Ukrajna kormánya részéről

Għall-Gvern ta' l-Ukrajna

Voor de regering van Oekraïne

W imieniu Rządu Ukrainy

Pelo Governo da Ucrânia

Za vládu Ukrajiny

Za Vlado Ukrajine

Ukrainan hallituksen puolesta

För Ukrainas regering

За Уряд Украйни

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