Protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006
Gazzetta ufficiale n. L 094 del 13/04/2005 pag. 0005 - 0018
Protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006 Articolo 1 1. A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2004, sono concesse licenze che autorizzano a pescare nella zona di pesca malgascia 40 tonniere congelatrici con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie. Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre categorie di navi da pesca a condizioni da definire nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo. 2. Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca del tonno nella zona di pesca del Madagascar soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato. Articolo 2 1. L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato in 825000 EUR l'anno (di cui 320000 EUR a titolo di compensazione finanziaria, da versare entro il 30 settembre per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo e il terzo anno, e 505000 EUR da destinare alle azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo). La compensazione finanziaria da versare per il primo anno di applicazione del protocollo (dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004) ammonta tuttavia a 196385 EUR in seguito alla detrazione dell'importo corrispondente al periodo dal 1o gennaio 2004 al 20 maggio 2004, già versato nell'ambito del protocollo precedente. 2. La contropartita finanziaria comprende 11000 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque malgasce; se il volume delle catture di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1. 3. La compensazione finanziaria è versata su un conto, indicato dalle autorità malgasce, aperto presso il Tesoro pubblico. Articolo 3 1. Per garantire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le due parti incoraggiano nel reciproco interesse un partenariato volto a promuovere in particolare una migliore conoscenza delle risorse alieutiche e delle risorse biologiche, il controllo delle attività di pesca, lo sviluppo della pesca artigianale, le comunità di pescatori e la formazione. 2. Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 505000 EUR ripartito come segue: a) finanziamento di programmi scientifici malgasci volti a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione sostenibile: 90000 EUR; su richiesta del governo malgascio, detta partecipazione può assumere la forma di un contributo alle spese per riunioni internazionali volte a migliorare tali conoscenze e la gestione delle risorse alieutiche; b) sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca: 267000 EUR; c) finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione e sostegno alla formazione della gente di mare: 60000 EUR; d) sostegno allo sviluppo della pesca tradizionale: 68000 EUR; e) aiuto alla gestione degli osservatori: 20000 EUR. 3. Gli importi di cui alle lettere a), b), d) ed e) sono pagati al ministero della Pesca e versati sui conti bancari delle autorità malgasce competenti dopo la presentazione alla Commissione di un piano annuale dettagliato con l'indicazione di uno scadenzario e degli obiettivi previsti per ciascuna di dette azioni specifiche, entro il 30 settembre 2004 per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo ed il terzo anno. Il piano annuale deve pervenire ai servizi della Commissione europea entro il 31 luglio 2004 per il primo anno ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi. Per il primo anno, tuttavia, il piano deve riguardare soltanto il periodo dal 21 maggio al 31 dicembre 2004. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari ritenute necessarie. 4. Gli importi di cui alla lettera c) sono pagati al ministero della Pesca e versati sui conti bancari da esso indicati sulla base delle spese sostenute. 5. Entro il 31 marzo dell'anno successivo le autorità malgasce competenti trasmettono alla Commissione europea una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi destinati alle azioni di cui al paragrafo 2, sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari. In funzione della realizzazione effettiva delle azioni, previa consultazione delle autorità malgasce competenti nell'ambito di una riunione della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione può riesaminare i pagamenti di cui sopra. Articolo 4 In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, il Madagascar potrebbe sospendere l'applicazione del presente protocollo. Articolo 5 Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, la Comunità europea, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria. Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca. La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 4 dell'accordo è prorogata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca. Articolo 6 L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo. Articolo 7 Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. --------------------------------------------------