4.2.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 32/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale

(2005/75/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con altri paesi o con organizzazioni internazionali.

(2)

La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.

(3)

La Comunità ha firmato l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2) (accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione delle risorse alieutiche).

(4)

La convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale è stata aperta alla firma nella settima sessione della conferenza multilaterale ad alto livello svoltasi ad Honolulu il 5 settembre 2000.

(5)

Tale convenzione è aperta all'adesione alla Comunità conformemente al disposto del suo articolo 35.

(6)

Tale convenzione è volta a garantire, attraverso una gestione efficace, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, secondo quanto stabilito dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e dall'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sulla conservazione delle risorse alieutiche.

(7)

Nella zona della convenzione operano pescatori comunitari. È quindi nell'interesse della Comunità diventare membro a pieno titolo dell'organizzazione regionale per la pesca che questa convenzione intende creare, nel rispetto degli obblighi assunti in conformità del diritto internazionale del mare. La Comunità dovrebbe pertanto aderire a tale convenzione,

DECIDE:

Articolo 1

L'adesione della Comunità europea alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale è approvata.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata(e) a depositare lo strumento d'adesione presso il governo della Nuova Zelanda, in conformità dell'articolo 35 di tale convenzione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

J. WALSH


(1)  Parere conforme reso il 1o aprile 2004 (ma non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 16.


TRADUZIONE

ALLEGATO  (*1)

TESTO DELLA CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI STOCK ITTICI ALTAMENTE MIGRATORI DELL'OCEANO PACIFICO CENTRALE E OCCIDENTALE

1.   CONVENZIONE SULLA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI STOCK ITTICI ALTAMENTE MIGRATORI DELL'OCEANO PACIFICO CENTRALE E OCCIDENTALE

LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile, in particolare per il consumo alimentare umano, degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale per le generazioni presenti e future,

RICHIAMANDOSI alle pertinenti disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, e dell'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori,

RICONOSCENDO che, conformemente alla convenzione del 1982 e all'accordo, gli Stati costieri e gli Stati che praticano attività di pesca nella regione sono tenuti a cooperare al fine di garantire la conservazione e promuovere l'obiettivo dello sfruttamento ottimale degli stock ittici altamente migratori nell'intera zona di distribuzione dei medesimi,

CONSAPEVOLI che per garantire misure efficaci di conservazione e di gestione occorre applicare l'approccio precauzionale e disporre delle migliori informazioni scientifiche disponibili,

CONSCE della necessità di evitare impatti sfavorevoli all'ambiente marino, preservare la diversità biologica, mantenere l'integrità degli ecosistemi marini e ridurre al minimo il rischio di effetti duraturi o irreversibili derivanti da operazioni di pesca,

RICONOSCENDO la vulnerabilità ecologica e geografica dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti della regione, la loro dipendenza economica e sociale dagli stock ittici altamente migratori e il loro bisogno di assistenza specifica, anche sotto il profilo finanziario, scientifico e tecnologico, affinché possano partecipare efficacemente alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori,

RICONOSCENDO altresì che i piccoli Stati insulari in via di sviluppo hanno esigenze specifiche che meritano particolare attenzione e considerazione nella prestazione di assistenza finanziaria, scientifica e tecnologica,

PRENDENDO ATTO che l'applicazione di misure compatibili, efficaci e vincolanti in materia di conservazione e di gestione è subordinata alla cooperazione tra Stati costieri e Stati che esercitano attività di pesca nella regione,

CONVINTE che la creazione di una Commissione regionale costituisca lo strumento più adatto a garantire un'efficace conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale nel loro insieme,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.1.   PARTE I

1.1.1.

DISPOSIZIONI GENERALI

1.2.   Articolo 1

1.2.1.

Definizioni

Ai fini della presente convenzione si intende per:

a)

«convenzione del 1982»: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

b)

«accordo»: l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori;

c)

«Commissione»: la Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, istituita in conformità della presente convenzione;

d)

«pesca»:

i)

la ricerca, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce;

ii)

il tentativo di ricerca, cattura, prelievo o raccolta di pesce;

iii)

l'avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce per qualsiasi finalità;

iv)

l'azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di richiamo dei pesci o l'attrezzatura elettronica associata, compresi radiofari;

v)

ogni operazione eseguita direttamente in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte nei punti da i) a iv), compreso il trasbordo;

vi)

l'impiego di qualsiasi altra imbarcazione, veicolo, aeromobile o aeroscivolante per le attività descritte nei punti da i) a v), eccetto in situazioni di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dell'equipaggio o la sicurezza di un'imbarcazione;

e)

«peschereccio»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata ad essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in questo tipo di operazioni;

f)

«stock ittici altamente migratori»: gli stock ittici delle specie di cui all'allegato 1 della convenzione del 1982 presenti nella zona della convenzione e di altre specie eventualmente stabilite dalla Commissione;

g)

«organizzazione di integrazione economica regionale»: un'organizzazione di integrazione economica regionale alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dalla presente convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie;

h)

«trasbordo»: lo scarico, per intero o in parte, del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un altro peschereccio in mare o in porto.

1.3.   Articolo 2

1.3.1.

Obiettivo

L'obiettivo della presente convenzione è garantire, attraverso una gestione efficace, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, conformemente alla convenzione del 1982 e all'accordo.

1.4.   Articolo 3

1.4.1.

Zona di applicazione

1.

Fatto salvo l'articolo 4, la zona di competenza della Commissione (in appresso denominata «la zona della convenzione») comprende le acque dell'Oceano Pacifico delimitate a sud e ad est dalla linea:

che parte dalla costa meridionale dell'Australia in direzione sud lungo il 141o meridiano di longitudine est fino alla sua intersezione con il 55o parallelo di latitudine sud; quindi prosegue diritta verso est lungo il 55o parallelo di latitudine sud fino alla sua intersezione con il 150o meridiano di longitudine est; poi continua in direzione sud lungo il 150o meridiano di longitudine est fino alla sua intersezione con il 60o parallelo di latitudine sud; di là prosegue diritta verso est lungo il 60o parallelo di latitudine sud fino alla sua intersezione con il 130o meridiano di longitudine ovest; poi risale verso nord lungo il 130o meridiano di longitudine ovest fino alla sua intersezione con il 4o parallelo di latitudine sud; quindi prosegue diritta verso ovest lungo il 4o parallelo di latitudine sud fino alla sua intersezione con il 150o meridiano di longitudine ovest; di là prosegue diritta verso nord lungo il 150o meridiano di longitudine ovest.

2.

Nessuna disposizione della presente convenzione costituisce il riconoscimento delle rivendicazioni o della posizione di qualsivoglia membro della Commissione in merito alla situazione giuridica e all'estensione delle acque e delle zone rivendicate da tale membro.

3.

La presente convenzione è applicabile a tutti gli stock ittici altamente migratori presenti nella zona della convenzione, ad eccezione delle costardelle. Le misure di conservazione e di gestione previste dalla presente Convenzione si applicano a tutta la zona di distribuzione degli stock o a settori specifici della zona della convenzione, secondo quanto stabilito dalla Commissione.

1.5.   Articolo 4

1.5.1.

Relazione tra la presente convenzione e la convenzione del 1982

Nulla della presente convenzione pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri degli Stati aderenti alla convenzione del 1982 e all'accordo. La presente convenzione è interpretata e applicata nell'ambito della convenzione del 1982 e dell'accordo e in modo con questi compatibile.

1.6.   PARTE II

1.6.1.

CONSERVAZIONE E GESTIONE DEGLI STOCK ITTICI ALTAMENTE MIGRATORI

1.7.   Articolo 5

1.7.1.

Principi e misure in materia di conservazione e di gestione

Al fine di garantire la conservazione e la gestione dell'insieme degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione, i membri della convenzione, nell'adempimento del dovere di cooperazione sancito dalla convenzione del 1982, dall'accordo e dalla presente convenzione:

a)

adottano misure volte ad assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori e a promuovere l'obiettivo del loro sfruttamento ottimale;

b)

assicurano che tali misure siano basate sulle risultanze scientifiche disponibili più valide e siano atte a mantenere o a ricostituire gli stock a livelli atti a garantire il rendimento massimo sostenibile, in considerazione dei pertinenti fattori ambientali ed economici, comprese le esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo nella zona della convenzione e segnatamente dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e tenuto conto dei metodi di pesca, dell'interdipendenza degli stock e delle norme minime internazionali generalmente raccomandate, siano esse subregionali, regionali o globali;

c)

applicano l'approccio precauzionale in conformità della presente convenzione e di tutte le norme pertinenti convenute a livello internazionale, prassi e procedure raccomandate;

d)

valutano l'impatto della pesca, di altre attività umane e dei fattori ambientali sugli stock bersaglio, sulle specie non bersaglio e sulle specie appartenenti al medesimo ecosistema degli stock bersaglio o dipendenti da questi ovvero associate a questi;

e)

adottano misure intese a ridurre al minimo gli scarti, i rigetti, le catture con attrezzi persi o abbandonati, l'inquinamento provocato dai pescherecci, le catture di specie non bersaglio sia di pesci che di altre specie (di seguito definite specie non bersaglio) e l'impatto su specie associate o dipendenti, in particolare le specie in pericolo, e a promuovere lo sviluppo e l'uso di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, sicuri dal punto di vista ambientale e validi in termini di costo-efficacia;

f)

proteggono la diversità biologica nell'ambiente marino;

g)

adottano misure intese a prevenire o eliminare il sovrasfruttamento e la sovracapacità di pesca e ad evitare che lo sforzo di pesca raggiunga livelli incompatibili con lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche;

h)

tengono conto degli interessi dei pescatori che praticano una pesca artigianale o di sussistenza;

i)

raccolgono e mettono in comune, in modo tempestivo, dati completi e precisi concernenti le attività di pesca, comprendenti, tra l'altro, la posizione delle navi, la cattura delle specie bersaglio e non bersaglio e lo sforzo di pesca, nonché le informazioni provenienti dai programmi di ricerca nazionali e internazionali; e

j)

applicano e fanno rispettare le misure di conservazione e di gestione mediante metodi efficaci di osservazione, controllo e sorveglianza.

1.8.   Articolo 6

1.8.1.

Applicazione dell'approccio precauzionale

1.

Nell'applicare l'approccio precauzionale, i membri della Commissione:

a)

applicano gli orientamenti definiti nell'allegato II dell'accordo, che forma parte integrante della presente convenzione e, in base alle migliori informazioni scientifiche disponibili, stabiliscono i valori di riferimento per ogni stock e i provvedimenti da adottare in caso di superamento;

b)

tengono conto, tra l'altro, delle incertezze relative al volume e alla capacità riproduttiva degli stock, dei valori di riferimento, dello stato degli stock rispetto a tali valori di riferimento, dei livelli e della distribuzione della mortalità dovuta alla pesca e dell'impatto delle attività di pesca sulle specie non bersaglio e sulle specie associate o dipendenti, nonché delle condizioni oceaniche, ambientali e socioeconomiche esistenti e previste; e

c)

mettono a punto programmi di raccolta di dati e di ricerca per valutare l'impatto della pesca sulle specie non bersaglio e sulle specie associate o dipendenti e sul loro ambiente e adottano i piani necessari ad assicurare la conservazione di tali specie e a proteggere gli habitat particolarmente minacciati.

2.

I membri della Commissione procedono con maggiore cautela in caso di informazioni incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può venire invocata come giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

3.

I membri della Commissione adottano misure da attuare quando i valori di riferimento stanno per essere raggiunti, in modo che questi non vengano superati. Nel caso in cui ciò si verifichi, i membri della Commissione adottano senza indugio i provvedimenti specificati al paragrafo 1, lettera b), per la ricostituzione degli stock.

4.

Qualora lo stato degli stock bersaglio o delle specie non bersaglio, associate o dipendenti desti preoccupazione, i membri della Commissione sottopongono tali stock e specie a una più attenta osservazione allo scopo di riesaminarne lo stato e di valutare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione. Essi aggiornano regolarmente tali misure alla luce delle nuove informazioni.

5.

In caso di attività di pesca nuova o sperimentale, i membri della Commissione adottano al più presto misure precauzionali di conservazione e di gestione, quali, ad esempio, limiti applicabili alle catture e allo sforzo di pesca. Tali misure rimangono in vigore fino a quando non si disponga di dati sufficienti a consentire una valutazione dell'impatto dell'attività di pesca considerata sulla sostenibilità a lungo termine degli stock e fino a quando, sulla base di tale valutazione, possano essere attuate misure di conservazione e di gestione. Queste misure, se appropriate, contribuiscono al graduale sviluppo delle attività di pesca.

6.

Qualora un fenomeno naturale abbia un impatto negativo significativo sullo stato degli stock ittici altamente migratori, i membri della Commissione adottano misure di conservazione e di gestione di emergenza per assicurare che l'attività di pesca non aggravi tale impatto negativo. I membri della Commissione adottano inoltre tali misure di emergenza qualora l'attività di pesca rappresenti una grave minaccia alla sostenibilità degli stock. Le misure di emergenza hanno carattere transitorio e devono basarsi sulle migliori informazioni scientifiche disponibili.

1.9.   Articolo 7

1.9.1.

Applicazione dei principi nelle zone sottoposte a giurisdizione nazionale

1.

Gli Stati costieri, nell'esercizio dei loro diritti di sovranità, applicano i principi e le misure di conservazione enunciati all'articolo 5 nelle regioni soggette a giurisdizione nazionale nella zona della convenzione ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento, della conservazione e della gestione di stock ittici altamente migratori.

2.

I membri della Commissione tengono in dovuta considerazione le rispettive capacità degli Stati costieri in via di sviluppo, segnatamente dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, della zona della convenzione di applicare gli articoli 5 e 6 nelle zone soggette a giurisdizione nazionale e la loro necessità di assistenza, come previsto nella presente convenzione.

1.10.   Articolo 8

1.10.

Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione

1.

Le misure di conservazione e di gestione stabilite per l'alto mare e quelle adottate per le zone soggette a giurisdizione nazionale devono essere compatibili, al fine di assicurare la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori nel loro insieme. A tal fine i membri della Commissione sono tenuti a cooperare allo scopo di adottare misure compatibili in relazione a tali stock.

2.

Nel definire misure di conservazione e di gestione compatibili applicabili agli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione, la Commissione:

a)

tiene conto dell'unità biologica e di altre caratteristiche biologiche degli stock, delle relazioni tra distribuzione degli stock, attività di pesca e particolarità geografiche della regione interessata, nonché dell'entità degli stock e del loro grado di sfruttamento in zone soggette a giurisdizione nazionale;

b)

tiene conto:

i)

delle misure di conservazione e di gestione adottate e applicate in conformità dell'articolo 61 della convenzione del 1982 riguardo ai suddetti stock dagli Stati costieri in zone soggette a giurisdizione nazionale e assicura che le misure stabilite riguardo a tali stock per l'intera zona della convenzione non pregiudichino l'efficacia di tali misure;

ii)

delle misure precedentemente concordate, stabilite e applicate riguardo ai suddetti stock nelle zone di alto mare appartenenti alla zona della convenzione da parte degli Stati costieri interessati e degli Stati che praticano la pesca d'altura, conformemente alla convenzione del 1982 e all'accordo;

c)

tiene conto delle misure precedentemente concordate che sono state stabilite e applicate in conformità della convenzione del 1982 e dell'accordo riguardo ai suddetti stock da un'organizzazione o da un accordo subregionale o regionale di gestione della pesca;

d)

tiene conto della rispettiva dipendenza degli Stati costieri e degli Stati che praticano la pesca d'altura dagli stock in questione; e

e)

assicura che tali misure non provochino un impatto dannoso sull'insieme delle risorse biologiche marine.

3.

Lo Stato costiero garantisce che le misure che adotta e applica agli stock altamente migratori nelle zone soggette alla sua giurisdizione non pregiudichino l'efficacia delle misure adottate dalla Commissione per i suddetti stock in virtù della presente convenzione.

4.

Qualora la zona della convenzione comprenda zone di alto mare interamente circondate da zone economiche esclusive di membri della Commissione, quest'ultima, nell'applicare il presente articolo, presta particolare attenzione a che le misure di conservazione e di gestione stabilite per tali zone di alto mare siano compatibili con quelle stabilite per gli stessi stock in conformità dell'articolo 61 della convenzione del 1982 dagli Stati costieri circostanti nelle zone soggette alla loro giurisdizione.

1.11.   PARTE III

1.11.1.

COMMISSIONE PER LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEGLI STOCK ITTICI ALTAMENTE MIGRATORI DELL'OCEANO PACIFICO CENTRALE E OCCIDENTALE

1.12.   SEZIONE 1

Disposizioni generali

1.13.   Articolo 9

1.13.1.

Istituzione della Commissione

1.

È istituita la Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale, il cui funzionamento è disciplinato dalla presente convenzione.

2.

Le entità di pesca menzionate nell'accordo che abbiano accettato di essere vincolate dal regime istituito dalla presente convenzione in conformità delle disposizioni dell'allegato I possono partecipare ai lavori della Commissione, anche per quanto riguarda l'adozione di decisioni, in conformità delle disposizioni del presente articolo e dell'allegato I.

3.

La Commissione tiene una riunione annuale. Essa tiene ulteriori riunioni nella misura necessaria all'espletamento delle proprie funzioni secondo la presente convenzione.

4.

La Commissione elegge tra le parti contraenti un presidente e un vice presidente di diversa nazionalità. Il presidente e il vice presidente hanno un mandato biennale, possono essere rieletti e restano in funzione fino all'elezione dei loro successori.

5.

La frequenza, la durata e il calendario delle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari sono stabiliti in base il principio dell'efficacia rispetto ai costi. Ove necessario, la Commissione può stipulare accordi contrattuali con istituzioni competenti affinché le forniscano i servizi specializzati necessari al suo corretto funzionamento e le consentano di far fronte in maniera efficace alle responsabilità che le incombono in virtù della presente convenzione.

6.

La Commissione è dotata di personalità giuridica internazionale e ha la capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e la realizzazione dei suoi obiettivi. I privilegi e le immunità di cui godono la Commissione e i suoi funzionari sul territorio di una parte contraente formano oggetto di un accordo tra la Commissione e la parte contraente interessata.

7.

Le parti contraenti stabiliscono il luogo in cui ha sede la Commissione e designano il direttore esecutivo.

8.

La Commissione adotta e, se necessario, modifica il regolamento interno che disciplina lo svolgimento delle sue riunioni e di quelle dei suoi organi ausiliari e l'esercizio delle sue funzioni.

1.14.   Articolo 10

1.14.1.

Funzioni della Commissione

1.

Fatti salvi i diritti sovrani degli Stati costieri ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento, della conservazione e della gestione degli stock altamente migratori nelle zone soggette a giurisdizione nazionale, alla Commissione incombono le seguenti funzioni:

a)

stabilire il totale ammissibile di catture o il livello globale di sforzo applicabili nella zona della convenzione agli stock ittici altamente migratori determinati dalla Commissione e adottare le misure di conservazione e di gestione e le raccomandazioni necessarie a garantire la sostenibilità a lungo termine dei suddetti stock;

b)

promuovere la cooperazione e il coordinamento tra i suoi membri, al fine di garantire che le misure di conservazione e di gestione degli stock ittici altamente migratori nelle zone soggette a giurisdizione nazionale siano compatibili con le misure applicate agli stessi stock nelle zone di alto mare;

c)

adottare, ove necessario, misure di conservazione e di gestione e raccomandazioni per le specie non bersaglio e per le specie dipendenti dagli stock bersaglio o associate agli stessi, allo scopo di mantenere o di ricostituire le popolazioni di tali specie a un livello superiore a quello che ne pregiudicherebbe gravemente la riproduzione;

d)

adottare norme per la raccolta, la verifica, lo scambio tempestivo e la comunicazione di dati sulla pesca degli stock altamente migratori nella zona della convenzione, in conformità dell'allegato I dell'accordo che forma parte integrante della presente convenzione;

e)

raccogliere e divulgare dati statistici precisi e completi per poter disporre delle informazioni scientifiche più valide, pur mantenendo la necessaria riservatezza;

f)

procurarsi e valutare pareri scientifici, esaminare lo stato degli stock, promuovere ricerche scientifiche e divulgarne i risultati;

g)

elaborare, ove necessario, criteri per la ripartizione delle catture totali ammissibili o del livello globale di sforzo per gli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione;

h)

adottare norme minime internazionali generalmente raccomandate per una gestione responsabile delle operazioni di pesca;

i)

introdurre meccanismi di cooperazione adeguati in materia di osservazione, controllo, sorveglianza ed esecuzione, compreso un sistema di controllo dei pescherecci;

j)

procurarsi e valutare dati economici e di altro tipo sul settore della pesca e informazioni pertinenti per le attività da essa svolte;

k)

concordare le modalità per conciliare gli interessi di pesca di eventuali nuovi membri della Commissione;

l)

adottare il proprio regolamento interno nonché il regolamento finanziario e le altre disposizioni amministrative interne necessarie all'esercizio delle proprie funzioni;

m)

esaminare e approvare il progetto di bilancio della Commissione;

n)

promuovere la pacifica risoluzione delle controversie; e

o)

discutere qualsiasi questione o argomento di sua competenza e adottare le misure o raccomandazioni necessarie ai fini del conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione.

2.

Nell'applicare il paragrafo 1, la Commissione può adottare misure riguardanti segnatamente:

a)

il quantitativo di ogni specie o stock che può essere catturato;

b)

il livello dello sforzo di pesca;

c)

le limitazioni della capacità di pesca, comprese misure riguardanti il numero, il tipo e le dimensioni dei pescherecci;

d)

le zone e i periodi in cui la pesca può aver luogo;

e)

la taglia dei pesci delle varie specie catturabili;

f)

l'attrezzo da pesca e la tecnologia da utilizzare; e

g)

particolari subregioni o regioni.

3.

Nel definire i criteri per la ripartizione delle catture totali ammissibili o del livello globale di sforzo la Commissione tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

a)

lo stato degli stock e l'attuale livello dello sforzo di pesca nell'attività di pesca considerata;

b)

i rispettivi interessi, i metodi e le pratiche di pesca vecchi e nuovi di quanti partecipano all'attività di pesca e la proporzione delle catture destinate al consumo interno;

c)

le catture storiche di una zona;

d)

le necessità dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti nella zona della convenzione che, sotto il profilo economico, degli approvvigionamenti alimentari e del sostentamento dipendono fortemente dallo sfruttamento delle risorse biologiche marine;

e)

il contributo fornito da ciascun partecipante alla conservazione e alla gestione degli stock, anche attraverso la trasmissione di dati accurati, e alla realizzazione di ricerche scientifiche nella zona della convenzione;

f)

il rispetto delle misure di conservazione e di gestione da parte dei partecipanti;

g)

le necessità delle comunità costiere che dipendono principalmente dalla pesca degli stock;

h)

la situazione specifica degli Stati circondati da zone economiche esclusive di altri Stati e che hanno una zona economica esclusiva di estensione limitata;

i)

la situazione geografica dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo costituiti da gruppi di isole non adiacenti aventi una propria identità economica e culturale ma separate da zone di alto mare;

j)

gli interessi di pesca e le aspirazioni degli Stati costieri, e in particolare dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti, nelle cui zone di giurisdizione nazionale si trovano gli stock.

4.

La Commissione può decidere in merito alla ripartizione delle catture totali ammissibili o del livello globale dello sforzo di pesca. Tali decisioni, comprese quelle riguardanti l'esclusione di determinati tipi di pescherecci, sono adottate all'unanimità.

5.

La Commissione tiene conto delle relazioni del comitato scientifico e del comitato tecnico e di applicazione e delle raccomandazioni da questi formulate nei rispettivi settori di competenza.

6.

La Commissione notifica senza indugio a tutti i suoi membri le misure e le raccomandazioni da essa stabilite e dà la necessaria pubblicità alle misure di conservazione e di gestione da essa adottate.

1.15.   Articolo 11

1.15.1.

Organi ausiliari della Commissione

1.

In virtù della presente convenzione vengono istituiti, quali organi ausiliari della Commissione, un comitato scientifico e un comitato tecnico e di applicazione, che esprimono pareri e raccomandazioni alla Commissione nelle materie di loro competenza.

2.

Ogni membro della Commissione ha la facoltà di designare un rappresentante in seno a ciascun comitato, che può essere accompagnato da altri esperti e consulenti. I rappresentanti devono possedere le necessarie qualifiche o un'esperienza adeguata nel settore di competenza del comitato.

3.

I comitati si riuniscono con la frequenza necessaria a garantire il corretto esercizio delle rispettive funzioni, e in ogni caso prima della riunione annuale della Commissione, nella quale comunicano i risultati delle loro deliberazioni.

4.

I comitati si adoperano per adottare le rispettive relazioni all'unanimità. Ove sia impossibile raggiungere il consenso, nella relazione vanno riportate le opinioni maggioritarie e minoritarie ed eventualmente le divergenze di vedute tra i rappresentanti dei membri sull'insieme della relazione o su parte di essa.

5.

Nell'esercizio delle loro funzioni i comitati possono, ove del caso, consultare qualsiasi altro organismo tecnico, scientifico o di gestione della pesca competente per la materia oggetto della consulenza e richiedere eventualmente il parere di altri esperti, secondo le esigenze dei singoli casi concreti.

6.

La Commissione può istituire qualsiasi altro organo ausiliario che ritenga necessario all'esercizio delle proprie funzioni, compresi gruppi di lavoro incaricati di esaminare questioni tecniche riguardanti specie o stock particolari e di riferire in merito alla Commissione.

7.

La Commissione istituisce un comitato incaricato di formulare raccomandazioni sull'attuazione delle misure di conservazione e di gestione da essa adottate per la zona situata a nord del 20o parallelo di latitudine nord e sulla formulazione di tali misure in relazione agli stock presenti prevalentemente in tale zona. Il comitato comprende i membri situati nella zona considerata e quelli che vi esercitano attività di pesca. I membri della Commissione non rappresentati in seno al comitato possono designare un rappresentante che partecipi alle deliberazioni del medesimo in qualità di osservatore. Le spese straordinarie connesse con i lavori del comitato sono a carico dei membri del comitato stesso. Il comitato adotta all'unanimità le raccomandazioni da presentare alla Commissione. Nell'adottare misure riguardanti stock e specie particolari nella zona considerata, la Commissione si basa sulle raccomandazioni del comitato. Tali raccomandazioni devono essere compatibili con le politiche generali e le misure adottate dalla Commissione in relazione agli stock o alle specie in questione e con i principi e le misure di conservazione e di gestione stabiliti nella presente convenzione. Se, in conformità delle norme procedurali che disciplinano il processo decisionale per questioni di fondo, non accetta la raccomandazione formulata dal comitato su una determinata questione, la Commissione sottopone nuovamente la questione all'esame del comitato, che la riesamina alla luce dei pareri espressi dalla Commissione stessa.

1.16.   SEZIONE 2

Informazioni e pareri scientifici

1.17.   Articolo 12

1.17.1.

Funzioni del comitato scientifico

1.

È istituito il comitato scientifico per consentire alla Commissione di ottenere le migliori informazioni scientifiche disponibili.

2.

Il comitato espleta le seguenti funzioni:

a)

raccomanda alla Commissione un programma di ricerca comprendente questioni e argomenti specifici da sottoporre, a seconda dei casi, all'esame di esperti scientifici, organizzazioni o privati, identifica le esigenze di informazione e coordina le attività destinate a soddisfare tali esigenze;

b)

analizza le valutazioni, le analisi, i lavori e le raccomandazioni elaborate dagli esperti scientifici per la Commissione prima che questa le esamini a sua volta e, se del caso, trasmette informazioni, pareri od osservazioni al riguardo;

c)

incoraggia e promuove la cooperazione nella ricerca scientifica, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 246 della convenzione del 1982, per migliorare le conoscenze sugli stock ittici altamente migratori, sulle specie non bersaglio e sulle specie appartenenti al medesimo ecosistema degli stock considerati o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi nella zona della convenzione;

d)

esamina i risultati delle ricerche e delle analisi sugli stock bersaglio e sulle specie non bersaglio, associate o dipendenti nella zona della convenzione;

e)

comunica alla Commissione le proprie risultanze o conclusioni sullo stato degli stock bersaglio o delle specie non bersaglio, associate o dipendenti nella zona della convenzione;

f)

raccomanda alla Commissione, di concerto con il comitato tecnico e di applicazione, le priorità e gli obiettivi del programma di osservazione regionale e valuta i risultati di tale programma;

g)

trasmette alla Commissione, su richiesta di quest'ultima o di propria iniziativa, relazioni e raccomandazioni su questioni in materia di conservazione, gestione e ricerca riguardo agli stock bersaglio e alle specie non bersaglio, associate o dipendenti nella zona della convenzione; e

h)

espleta altri compiti e funzioni che possono essergli conferiti dalla Commissione.

3.

Il comitato esercita le proprie funzioni conformemente agli orientamenti e alle direttive adottate dalla Commissione.

4.

I rappresentanti del Programma per la pesca oceanica della Comunità del Pacifico e della Commissione interamericana per i tonnidi tropicali, o degli organismi che subentreranno a tali organizzazioni, sono invitati a partecipare ai lavori del comitato. Il comitato può altresì invitare alle proprie riunioni altre organizzazioni o esperti aventi competenze scientifiche nelle materie trattate dalla Commissione.

1.18.   Articolo 13

1.18.1.

Servizi scientifici

1.

La Commissione, tenendo conto delle raccomandazioni del comitato scientifico, può avvalersi dei servizi di esperti scientifici per ottenere informazioni e pareri sulle risorse della pesca oggetto della presente convenzione e sulle questioni che possono avere attinenza con la conservazione e la gestione di tali risorse. La Commissione può stabilire accordi amministrativi e finanziari per avvalersi di servizi scientifici allo scopo sopra descritto. A tale riguardo, per contenere i propri costi operativi, la Commissione fa il più ampio ricorso possibile alle organizzazioni regionali esistenti e, se del caso, si consulta con altri organismi tecnici, scientifici e di gestione della pesca competenti per le materie da essa trattate.

2.

In base alle indicazioni della Commissione, gli esperti scientifici svolgono le seguenti attività:

a)

realizzano ricerche e studi scientifici a sostegno del lavoro della Commissione;

b)

elaborano e raccomandano alla Commissione e al comitato scientifico valori di riferimento specifici per i vari stock per le specie che rivestono particolare interesse per la Commissione;

c)

valutano lo stato degli stock sulla base dei valori di riferimento stabiliti dalla Commissione;

d)

trasmettono alla Commissione e al comitato scientifico relazioni sui risultati scientifici ottenuti e formulano pareri e raccomandazioni sulle misure di conservazione e di gestione da adottare e su altre questioni pertinenti; e

e)

espletano altri compiti e funzioni ad essi conferiti.

3.

Nell'ambito delle loro attività, gli esperti scientifici:

a)

procedono alla raccolta, compilazione e divulgazione di dati sulla pesca secondo i principi concordati e le procedure stabilite dalla Commissione, con particolare riguardo alle procedure e alle politiche in materia di riservatezza, divulgazione e pubblicazione dei dati;

b)

realizzano valutazioni degli stock ittici altamente migratori, delle specie non bersaglio e delle specie appartenenti al medesimo ecosistema degli stock considerati o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi nella zona della convenzione;

c)

valutano l'impatto della pesca, di altre attività umane e dei fattori ambientali sugli stock bersaglio e sulle specie appartenenti al medesimo ecosistema degli stock bersaglio o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi;

d)

valutano i possibili effetti delle modifiche prospettate in relazione ai metodi di pesca o al livello di sfruttamento e delle misure di conservazione e di gestione proposte; e

e)

studiano gli argomenti scientifici che la Commissione sottopone alla loro attenzione.

4.

La Commissione può prendere le disposizioni del caso affinché le informazioni e i pareri scientifici trasmessi dagli esperti scientifici siano regolarmente sottoposti a revisione inter pares.

5.

Le relazioni e le raccomandazioni degli esperti scientifici sono trasmesse al comitato scientifico e alla Commissione.

1.19.   SEZIONE 3

Comitato tecnico e d'applicazione

1.20.   Articolo 14

1.20.1.

Funzioni del comitato tecnico e d'applicazione

1.

Il comitato tecnico e d'applicazione espleta le seguenti funzioni:

a)

trasmette alla Commissione informazioni, pareri tecnici e raccomandazioni sull'attuazione e sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione;

b)

segue l'attuazione e verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione e presenta alla Commissione le necessarie raccomandazioni; e

c)

verifica l'attuazione delle misure di cooperazione adottate dalla Commissione in materia di osservazione, controllo, sorveglianza ed esecuzione e presenta alla Commissione le raccomandazioni che ritiene necessarie.

2.

Nell'espletare le proprie funzioni, il comitato:

a)

funge da forum per uno scambio di informazioni sulle modalità con cui vengono applicate le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per l'alto mare e le misure complementari destinate alle acque soggette a giurisdizione nazionale;

b)

riceve le relazioni trasmesse da ciascun membro della Commissione sulle misure adottate per individuare, esaminare e sanzionare le infrazioni alle disposizioni della presente convenzione e alle misure adottate in virtù della stessa;

c)

raccomanda alla Commissione, di concerto con il comitato scientifico, le priorità e gli obiettivi del programma di osservazione regionale, una volta stabilito, e valuta i risultati di tale programma;

d)

esamina e vaglia qualsiasi altra questione sottopostagli dalla Commissione, compresa l'elaborazione e la revisione delle misure per la verifica e la convalida dei dati sulla pesca;

e)

formula raccomandazioni alla Commissione su questioni tecniche quali la marcatura dei pescherecci e degli attrezzi da pesca;

f)

formula raccomandazioni alla Commissione, di concerto con il comitato scientifico, sugli attrezzi da pesca e la tecnologia da utilizzare;

g)

comunica alla Commissione le proprie risultanze o conclusioni sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione; e

h)

formula raccomandazioni alla Commissione in materia di osservazione, controllo, sorveglianza ed esecuzione.

3.

Il comitato può istituire, con l'approvazione della Commissione, gli organi ausiliari necessari per l'adempimento delle proprie funzioni.

4.

Il comitato esercita le proprie funzioni conformemente agli orientamenti e alle direttive adottate dalla Commissione.

1.21.   SEZIONE 4

Segretariato

1.22.   Articolo 15

1.22.1.

Segretariato

1.

La Commissione può istituire un segretariato permanente composto da un direttore esecutivo e dal personale che ritiene necessario.

2.

Il direttore esecutivo rimane in carica per quattro anni e può essere riconfermato per un ulteriore quadriennio.

3.

Il direttore esecutivo è il più alto funzionario amministrativo della Commissione. Esso interviene in tale qualità in tutte le riunioni della Commissione e degli organi ausiliari ed esercita qualsiasi altra funzione amministrativa affidatagli dalla Commissione.

4.

Il segretariato espleta le seguenti funzioni:

a)

riceve e trasmette le comunicazioni ufficiali della Commissione;

b)

contribuisce alla compilazione e alla divulgazione dei dati necessari al conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione;

c)

elabora relazioni amministrative e di altro genere destinate alla Commissione, al comitato scientifico e al comitato tecnico e di applicazione;

d)

amministra gli accordi in materia di osservazione, controllo e sorveglianza e per la presentazione di pareri scientifici;

e)

pubblica le decisioni e promuove le attività della Commissione e dei suoi organi ausiliari; e

f)

provvede alla gestione della tesoreria, del personale e ad altre mansioni amministrative.

5.

Per contenere al massimo i costi a carico dei membri della Commissione, il funzionamento del segretariato istituito in virtù della presente convenzione deve rispondere a criteri di efficienza ed efficacia economica. Nell'istituire e gestire il segretariato si terrà conto, ove del caso, della capacità di altre istituzioni regionali esistenti di svolgere determinate funzioni tecniche di segretariato.

1.23.   Articolo 16

1.23.1.

Personale della Commissione

1.

Il personale della Commissione comprende il personale scientifico e tecnico qualificato ed il personale necessario all'espletamento delle funzioni della Commissione. Il personale è nominato dal direttore esecutivo.

2.

Il criterio fondamentale in materia di assunzione ed impiego del personale è quello di garantire la massima efficacia, competenza ed integrità. Fatto salvo tale criterio, va tenuta in debito conto la necessità di garantire che le assunzioni avvengano su basi eque tra i membri della Commissione, ai fini di una buona rappresentatività del segretariato.

1.24.   SEZIONE 5

Organizzazione finanziaria della Commissione

1.25.   Articolo 17

1.25.1.

Risorse finanziarie della Commissione

1.

Le risorse finanziare della Commissione comprendono:

a)

i contributi applicati ai membri in conformità dell'articolo 18, paragrafo 2;

b)

contributi volontari;

c)

il fondo di cui all'articolo 30, paragrafo 3; e

d)

qualsiasi altra risorsa finanziaria assegnata alla Commissione.

2.

La Commissione adotta e, se necessario, modifica, all'unanimità, il regolamento finanziario che disciplina la gestione della Commissione e l'esercizio delle sue funzioni.

1.26.   Articolo 18

1.26.1.

Bilancio della Commissione

1.

Il direttore esecutivo elabora il progetto di bilancio della Commissione e lo presenta alla medesima. Nel progetto di bilancio sono indicate le spese amministrative della Commissione finanziate mediante i contributi applicati ai suoi membri ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e quelle finanziate con i fondi percepiti in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, lettere b), c) e d). La Commissione adotta il bilancio all'unanimità. Se la Commissione non perviene ad una decisione sul bilancio, i contributi ai costi amministrativi della medesima vengono calcolati in base al bilancio dell'esercizio precedente, in modo da far fronte alle spese amministrative dell'esercizio seguente fino a quando non sia possibile adottare il nuovo bilancio all'unanimità.

2.

I contributi al bilancio sono calcolati secondo una formula adottata e, ove necessario, modificata all'unanimità dalla Commissione. Tale formula deve tener conto della necessità di fissare per ogni membro una quota di base fissa, una quota determinata in funzione della ricchezza nazionale, che rispecchia il livello di sviluppo e la capacità contributiva del paese membro interessato, ed una quota variabile. La quota variabile è basata, tra l'altro, sulle catture totali delle specie indicate dalla Commissione, effettuate nelle zone economiche esclusive e nelle zone soggette a giurisdizione nazionale nella zona della convenzione, fatta salva l'applicazione di un coefficiente di riduzione alle catture praticate nella zona economica esclusiva di uno Stato o territorio in via di sviluppo, membro della Commissione, da pescherecci battenti bandiera di tale paese. La formula adottata dalla Commissione è indicata nel regolamento finanziario della medesima.

3.

Un membro della Commissione che sia in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari alla Commissione non può partecipare alle decisioni della stessa se l'importo degli arretrati è uguale o superiore all'importo dei contributi dovuti per i due anni completi precedenti. Ai contributi non versati è applicato un interesse al tasso fissato dalla Commissione nel proprio regolamento finanziario. La Commissione può tuttavia dispensare tale membro dal pagamento degli interessi e autorizzarlo a votare qualora ritenga che l'inadempienza sia imputabile a fattori indipendenti dalla sua volontà.

1.27.   Articolo 19

1.27.1.

Audit annuale

I documenti, i libri contabili e i conti della Commissione, compreso il suo resoconto finanziario annuale, vengono sottoposti ad audit annuale da parte di un controllore indipendente designato dalla Commissione.

1.28.   SEZIONE 6

Processo decisionale

1.29.   Articolo 20

1.29.1.

Processo decisionale

1.

In linea di massima le decisioni della Commissione sono adottate all'unanimità. Ai fini del presente articolo si intende per «unanimità» l'assenza di obiezioni formali al momento dell'adozione della decisione.

2.

Eccetto qualora la presente convenzione preveda espressamente che una decisione debba essere adottata all'unanimità, una volta esauriti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso, le decisioni messe ai voti relative a questioni procedurali sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti. Le decisioni riguardanti questioni di fondo sono adottate a maggioranza di tre quarti dei membri presenti e votanti, purché tale maggioranza comprenda i tre quarti dei membri presenti e votanti appartenenti all'agenzia per la pesca del Forum del Pacifico meridionale e i tre quarti dei membri presenti e votanti non appartenenti a detta agenzia e sempreché in nessun caso una proposta venga respinta per uno o due voti di scarto in una delle due maggioranze. In caso di dubbio sulla natura di una questione, questa sarà considerata come una questione di fondo, salvo decisione contraria della Commissione adottata all'unanimità o con la maggioranza richiesta per le decisioni relative a questioni di fondo.

3.

Se ritiene che siano stati esauriti tutti gli sforzi per pervenire ad una decisione unanime, il presidente stabilisce quando la decisione considerata sarà messa ai voti nel corso della stessa riunione della Commissione. Su richiesta di un rappresentante la Commissione può, con la maggioranza dei membri presenti e votanti, differire la decisione al momento che riterrà opportuno nel corso della stessa riunione. Al momento stabilito la Commissione mette ai voti la questione rinviata. Tale procedura non può essere applicata più di una volta per ciascuna questione.

4.

Qualora la presente convenzione preveda espressamente che una determinata proposta debba essere adottata con decisione unanime e il presidente ritenga probabile che vengano sollevate obiezioni al riguardo, la Commissione può nominare un conciliatore per comporre le divergenze e raggiungere il consenso sulla questione.

5.

Fatti salvi i paragrafi 6 e 7, le decisioni della Commissione diventano vincolanti a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di adozione.

6.

Un membro che abbia votato contro una decisione o non abbia partecipato alla riunione nella quale essa è stata adottata può, entro 30 giorni dall'adozione della medesima da parte della Commissione, chiederne il riesame ad opera di un comitato di riesame costituito in conformità delle procedure stabilite nell'allegato II della presente convenzione sulla base dei seguenti motivi:

a)

la decisione è in contrasto con le disposizioni della presente convenzione, dell'accordo o della convenzione del 1982; oppure

b)

la decisione, per la forma o il contenuto, costituisce una discriminazione ingiustificata nei suoi confronti.

7.

In attesa delle conclusioni e delle raccomandazioni del comitato di riesame e delle conseguenti misure adottate dalla Commissione, nessuno dei suoi membri è tenuto ad applicare la decisione di cui trattasi.

8.

Se il comitato di riesame ritiene che la decisione della Commissione non debba essere modificata, emendata o revocata, questa diventa vincolante a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione delle conclusioni e raccomandazioni del comitato di riesame da parte del direttore esecutivo.

9.

Se il comitato di riesame raccomanda alla Commissione di modificare, emendare o revocare la decisione, la Commissione provvede, nella sua successiva riunione annuale, a modificare o emendare la decisione stessa per renderla conforme alle conclusioni e raccomandazioni del comitato di riesame, oppure può decidere di revocare la decisione a condizione di convocare, su domanda scritta della maggioranza dei suoi membri, una riunione straordinaria della Commissione entro 60 giorni dalla comunicazione delle conclusioni e raccomandazioni del comitato di riesame.

1.30.   SEZIONE 7

Trasparenza e cooperazione con altre organizzazioni

1.30.1.   Articolo 21

1.31.1.

Trasparenza

La Commissione promuove la trasparenza dei suoi processi decisionali e delle sue attività. Ai rappresentanti delle organizzazioni governative e non governative che si occupano di questioni attinenti al campo di applicazione della presente convenzione è data la possibilità di assistere alle riunioni della Commissione e dei suoi organi ausiliari in qualità di osservatori o, se del caso, in altra qualità. Il regolamento interno della Commissione prevede tale partecipazione. Le procedure non possono essere indebitamente restrittive a tale riguardo. Le suddette organizzazioni governative e non governative devono poter accedere tempestivamente alle informazioni pertinenti, nel rispetto delle norme e delle procedure eventualmente adottate dalla Commissione.

1.32.   Articolo 22

1.32.1.

Cooperazione con altre organizzazioni

1.

La Commissione collabora, se del caso, con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e con altre agenzie ed organismi specializzati delle Nazioni Unite per le questioni di interesse reciproco.

2.

La Commissione adotta opportune disposizioni ai fini della consultazione, cooperazione e collaborazione con altre organizzazioni intergovernative competenti, segnatamente quelle che perseguono finalità analoghe e possono contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della presente convenzione, quali la Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, la Commissione per la conservazione del tonno rosso del sud o Thunnus maccoyii, la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano e la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali.

3.

Se la zona della convenzione si sovrappone ad una zona regolamentata da un'altra organizzazione di gestione della pesca, la Commissione collabora con quest'ultima onde evitare la duplicazione delle misure applicabili alle specie presenti nella zona considerata, disciplinate da entrambe le organizzazioni.

4.

La Commissione collabora con la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali ai fini del conseguimento dell'obiettivo fissato dall'articolo 2 della presente convenzione. A tale scopo la Commissione avvia consultazioni con la Commissione interamericana per i tonnidi tropicali per concordare con essa una serie coerente di misure di conservazione e di gestione, anche in materia di osservazione, controllo e sorveglianza, applicabili agli stock ittici presenti nella zona di competenza di entrambe le organizzazioni.

5.

La Commissione può stipulare accordi di relazione con le organizzazioni menzionate nel presente articolo e con altre organizzazioni, quali la Comunità del Pacifico e l'Agenzia per la pesca del Forum del Pacifico meridionale, al fine di ottenere le migliori informazioni disponibili, in campo scientifico ed alieutico, per contribuire al conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione e ridurre al minimo la duplicazione di attività.

6.

Le organizzazioni con cui la Commissione ha stipulato un accordo o un'intesa in conformità dei paragrafi 1, 2 e 5 possono designare loro rappresentanti incaricati di assistere alle riunioni della Commissione in qualità di osservatori conformemente al regolamento interno della Commissione. Vanno stabilite procedure per sentire i pareri di tali organizzazioni nei casi appropriati.

1.33.   PARTE IV

1.33.1.

OBBLIGHI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

1.34.   Articolo 23

1.34.1.

Obblighi dei membri della Commissione

1.

I membri della Commissione pongono rapidamente in applicazione le disposizioni della presente convenzione e qualsiasi misura di conservazione, gestione o di altro tipo concordata in virtù della medesima e cooperano al raggiungimento dell'obiettivo della presente convenzione.

2.

I membri della Commissione:

a)

trasmettono annualmente alla Commissione i dati e le informazioni statistiche, biologiche e di altro tipo di cui all'allegato I dell'accordo, nonché i dati e le informazioni eventualmente richiesti dalla Commissione;

b)

forniscono alla Commissione, secondo le modalità e le scadenze da questa stabilite, le informazioni relative alle proprie attività di pesca nella zona della convenzione, comprese le zone di pesca e i pescherecci, per agevolare la compilazione di statistiche di cattura e di sforzo attendibili; e

c)

comunicano alla Commissione, secondo le scadenze da questa definite, le informazioni sulle disposizioni prese per attuare le misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

3.

I membri della Commissione informano quest'ultima delle misure da essi adottate ai fini della conservazione e della gestione degli stock ittici altamente migratori nelle acque soggette alla loro giurisdizione nella zona della convenzione. La Commissione trasmette regolarmente tali informazioni a tutti i suoi membri.

4.

I membri della Commissione informano quest'ultima delle misure da essi adottate per regolamentare le attività dei pescherecci battenti la loro bandiera che operano nella zona della convenzione. La Commissione trasmette regolarmente tali informazioni a tutti i suoi membri.

5.

I membri della Commissione adottano, nella misura del possibile, provvedimenti intesi a garantire il rispetto delle disposizioni della presente convenzione da parte dei loro cittadini e dei pescherecci da questi posseduti o controllati operanti nella zona della convenzione. I membri della Commissione possono a tal fine stipulare accordi con gli Stati di cui i pescherecci battono bandiera al fine di agevolare l'attuazione della convenzione. Su richiesta di un altro membro debitamente corredata delle opportune informazioni, i membri della Commissione sono tenuti, nella misura del possibile, ad indagare su qualsiasi presunta violazione delle disposizioni della presente convenzione o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione ad opera di loro cittadini o di pescherecci da questi posseduti o controllati. Essi trasmettono al paese membro richiedente e alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla richiesta, una relazione sul decorso delle indagini con la descrizione particolareggiata dei provvedimenti eventualmente adottati o proposti riguardo alla presunta violazione e, al completamento delle indagini, una relazione sull'esito delle medesime.

1.35.   PARTE V

1.35.1.

OBBLIGHI DELLO STATO DI BANDIERA

1.36.   Articolo 24

1.36.1.

Obblighi dello Stato di bandiera

1.

I membri della Commissione adottano le misure necessarie a garantire che:

a)

i pescherecci battenti la loro bandiera rispettino le disposizioni della presente convenzione e le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima e non esercitino attività che possano pregiudicarne l'efficacia; e

b)

i pescherecci battenti la loro bandiera non pratichino attività di pesca non autorizzate in zone soggette alla giurisdizione nazionale di un'altra parte contraente.

2.

I membri della Commissione vietano ai pescherecci autorizzati a battere la propria bandiera di pescare stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione al di fuori delle zone soggette alla loro giurisdizione senza l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti. I membri della convenzione autorizzano i pescherecci battenti la loro bandiera a pescare nella zona della convenzione al di fuori delle zone soggette alla loro giurisdizione solamente qualora siano in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali pescherecci in conformità della convenzione del 1982, dell'accordo e della presente convenzione.

3.

Qualsiasi autorizzazione rilasciata da un membro della Commissione è subordinata alle seguenti condizioni:

a)

i pescherecci autorizzati possono operare in zone soggette alla giurisdizione nazionale di un altro Stato solo se sono in possesso della licenza, dell'autorizzazione o del permesso prescritti da tale altro Stato; e

b)

i pescherecci autorizzati operano in alto mare nella zona della convenzione nel rispetto delle disposizioni dell'allegato III, che costituiscono un obbligo generale applicabile a tutte le navi da pesca operanti in conformità della presente convenzione.

4.

Ai fini dell'efficace applicazione della presente convenzione, i membri della Commissione tengono un registro dei pescherecci abilitati a battere la loro bandiera e autorizzati a praticare attività di pesca nella zona della convenzione al di fuori delle zone soggette alla loro giurisdizione nazionale e provvedono affinché tutti i pescherecci suddetti siano iscritti in tale registro.

5.

I membri della Commissione trasmettono annualmente alla medesima, secondo le procedure da essa stabilite, le informazioni previste all'allegato IV della presente convenzione relative a ciascun peschereccio iscritto nel registro di cui al paragrafo 4 e notificano senza indugio alla Commissione gli eventuali cambiamenti intervenuti.

6.

I membri della Commissione comunicano inoltre senza indugio alla medesima:

a)

le nuove iscrizioni;

b)

i pescherecci radiati dal registro per uno dei seguenti motivi:

i)

restituzione volontaria o mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca da parte dell'armatore o dell'operatore;

ii)

ritiro dell'autorizzazione di pesca rilasciata in conformità del paragrafo 2;

iii)

cessata abilitazione del peschereccio interessato a battere la loro bandiera;

iv)

demolizione, disarmo o perdita del peschereccio interessato; e

v)

altre circostanze,

specificando, tra quelli suelencati, il motivo della radiazione.

7.

La Commissione tiene un registro dei pescherecci di cui al paragrafo 4 sulla base delle informazioni trasmessele in conformità dei paragrafi 5 e 6. La Commissione trasmette regolarmente a tutti i suoi membri e ai singoli membri che ne fanno richiesta le informazioni contenute in tale registro.

8.

I membri della Commissione impongono ai loro pescherecci che sfruttano gli stock ittici altamente migratori nelle acque di alto mare della zona della convenzione l'utilizzo di trasmettitori satellitari che ne segnalino la posizione in tempo quasi reale nelle acque summenzionate. Le norme, le specifiche e le procedure per l'impiego di tali trasmettitori sono definite dalla Commissione, che utilizza un sistema di controllo satellitare per tutti i pescherecci che sfruttano gli stock ittici altamente migratori nelle acque di alto mare della zona della convenzione. Nello stabilire tali norme, specifiche e procedure la Commissione tiene conto delle caratteristiche dei pescherecci tradizionali dei paesi in via di sviluppo. La Commissione riceve le informazioni trasmesse dal sistema di controllo satellitare secondo le procedure da essa adottate, direttamente e contemporaneamente allo Stato di bandiera, se questo lo richiede, o attraverso qualsiasi altra organizzazione da essa designata. Le procedure adottate dalla Commissione comprendono le misure necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse dal sistema di controllo satellitare. Qualsiasi membro della Commissione può chiedere che le acque soggette alla sua giurisdizione siano incluse nella zona coperta dal sistema di controllo satellitare.

9.

I membri della Commissione impongono ai loro pescherecci operanti nella zona della convenzione in acque soggette alla giurisdizione nazionale di un altro membro di utilizzare trasmettitori satellitari di posizione in tempo quasi reale in conformità delle norme, specifiche e procedure definite dallo Stato costiero.

10.

I membri della Commissione cooperano per garantire la compatibilità tra i sistemi di controllo dei pescherecci utilizzati nelle acque nazionali e quelli utilizzati in alto mare.

1.37.   PARTE VI

1.37.1.

RISPETTO ED ESECUZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE

1.38.   Articolo 25

1.38.1.

Rispetto ed esecuzione della regolamentazione

1.

I membri della Commissione applicano le disposizioni della presente convenzione e qualsiasi misura di conservazione e di gestione stabilita dalla Commissione.

2.

Su richiesta di un altro membro debitamente corredata delle opportune informazioni, i membri della Commissione sono tenuti ad indagare in modo approfondito su qualsiasi presunta violazione, ad opera di pescherecci battenti la loro bandiera, delle disposizioni della presente convenzione o delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione. Essi trasmettono al paese membro richiedente e alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro due mesi dalla richiesta, una relazione sul decorso dell'indagine con la descrizione particolareggiata dei provvedimenti eventualmente adottati o proposti riguardo alla presunta violazione e, al completamento delle indagini, una relazione sull'esito delle medesime.

3.

Qualora ritengano di disporre di prove sufficienti a sostegno della presunta violazione ad opera di un peschereccio battente la loro bandiera, i membri della Commissione deferiscono il caso alle autorità nazionali competenti, affinché vengano senza indugio avviate procedure in conformità delle leggi interne, e, se del caso, immobilizzano il peschereccio in causa.

4.

I membri della Commissione provvedono affinché, in caso di grave violazione, commessa da un peschereccio battente la loro bandiera e accertata in base alle leggi nazionali, delle disposizioni della presente convenzione o delle misure di gestione e di gestione adottate dalla Commissione, il peschereccio in questione sospenda le attività di pesca e si astenga dall'avviare tali attività nella zona della convenzione fino a quando non siano state applicate tutte le sanzioni imposte dalla Stato di bandiera in relazione alla violazione considerata. Se il peschereccio di cui trattasi ha praticato attività di pesca non autorizzate in zone soggette alla giurisdizione nazionale di uno Stato costiero membro della presente convenzione, lo Stato di bandiera provvede affinché, in conformità delle sue leggi interne, tale peschereccio si conformi senza indugio alle sanzioni eventualmente impostegli da detto Stato costiero conformemente alle leggi e ai regolamenti nazionali o provvede a comminare opportune sanzioni in conformità del paragrafo 7. Ai fini del presente articolo, per «violazione grave» si intende qualsiasi violazione specificata all'articolo 21, paragrafo 11, lettere da a) ad h), dell'accordo e qualsiasi altra violazione eventualmente stabilita dalla Commissione.

5.

I membri della Commissione, nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali, adottano gli opportuni provvedimenti per mettere a disposizione delle autorità giudiziarie di altri membri le prove relative a presunte violazioni.

6.

Ove vi siano fondati motivi di ritenere che un peschereccio operante in alto mare abbia praticato attività di pesca non autorizzate in una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di un membro della Commissione, lo Stato di bandiera di detto peschereccio, su richiesta del membro interessato, avvia immediatamente indagini approfondite al riguardo. Lo Stato di bandiera coopera con il membro interessato per adottare le opportune misure di esecuzione e può autorizzare le autorità competenti di tale membro a salire a bordo della nave e ad ispezionarla in alto mare. Il presente paragrafo lascia impregiudicato il disposto dell'articolo 111 della convenzione del 1982.

7.

Tutte le inchieste e le azioni giudiziarie sono espletate con rapidità. Le sanzioni applicabili alle violazioni sono sufficientemente severe per assicurare un efficace rispetto e per scoraggiare le violazioni ovunque esse si verifichino e privano i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. Le misure applicabili nei confronti dei comandanti e degli altri ufficiali dei pescherecci comprendono disposizioni che possono prevedere, tra l'altro, il rifiuto, il ritiro o la sospensione dell'autorizzazione a esercitare la funzione di comandante o di ufficiale a bordo di tali navi.

8.

I membri trasmettono alla Commissione un resoconto annuo delle misure di esecuzione adottate conformemente al presente articolo, comprese le eventuali sanzioni applicate in caso di violazione.

9.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano:

a)

i diritti conferiti ai membri della Commissione dalle leggi e dai regolamenti nazionali in materia di pesca, compreso il diritto di comminare adeguate sanzioni, in conformità di tali leggi e regolamenti nazionali, ai pescherecci che abbiano commesso violazioni in zone soggette a giurisdizione nazionale; e

b)

i diritti conferiti ai membri della Commissione dalle disposizioni riguardanti il rispetto e l'esecuzione della regolamentazione contenute in accordi bilaterali o multilaterali di accesso alle zone di pesca, sempreché siano compatibili con le disposizioni della presente convenzione, dell'accordo e della convenzione del 1982.

10.

Ove abbiano fondati motivi di ritenere che un peschereccio battente bandiera di un altro Stato svolga attività che possono pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate per la zona della convenzione, i membri della Commissione sottopongono il caso allo Stato di bandiera interessato e, se necessario, alla Commissione. Nella misura consentita dalle leggi e dai regolamenti nazionali, essi forniscono allo Stato di bandiera prove circostanziate al riguardo e ne trasmettono eventualmente una sintesi alla Commissione. La Commissione si astiene dal divulgare tali informazioni fino a quando lo Stato di bandiera interessato non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi, entro un termine di tempo ragionevole, in merito alle accuse e alle prove presentate o di opporsi ad esse.

11.

I membri della Commissione possono intraprendere azioni in conformità dell'accordo e del diritto internazionale, anche mediante il ricorso a procedure adottate a tale scopo dalla Commissione, al fine di dissuadere i pescherecci che svolgano attività pregiudizievoli per l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, o che altrimenti violino le stesse, dal praticare la pesca nella zona della convenzione fino a quando lo Stato di bandiera abbia preso opportuni provvedimenti.

12.

Ove del caso, la Commissione stabilisce procedure che consentano di adottare, in relazione a qualsiasi specie da essa disciplinata, misure commerciali non discriminatorie e compatibili con gli obblighi internazionali dei suoi membri contro qualsiasi Stato o entità i cui pescherecci pratichino attività di pesca atte a pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

1.39.   Articolo 26

1.39.1.

Fermo e ispezione

1.

Per garantire il rispetto delle misure di conservazione e gestione, la Commissione stabilisce procedure per il fermo e l'ispezione dei pescherecci operanti in alto mare nella zona della convenzione. Tutte le imbarcazioni utilizzate per il fermo e l'ispezione di pescherecci operanti in alto mare nella zona della convenzione sono marcate in modo da indicare chiaramente che esse sono adibite ad un servizio pubblico e che sono autorizzate a procedere a fermi ed ispezioni in alto mare in conformità della presente convenzione.

2.

Se, entro due anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, la Commissione non è stata in grado di stabilire tali procedure o un meccanismo alternativo che consenta ai propri membri di adempiere efficacemente all'obbligo, sancito dall'accordo e dalla presente convenzione, di garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione stabilite dalla Commissione, si applicano gli articoli 21 e 22 dell'accordo come se fossero parte integrante della presente convenzione, fatto salvo il disposto del paragrafo 3. Le operazioni di fermo ed ispezione di pescherecci operanti nella zona della convenzione, nonché le conseguenti misure di esecuzione, sono allora realizzate in conformità delle procedure previste dai suddetti articoli e di eventuali altre modalità pratiche che la Commissione potrà ritenere necessarie per l'applicazione degli articoli 21 e 22 dell'accordo.

3.

I membri della Commissione provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera consentano l'imbarco di ispettori debitamente autorizzati in conformità delle suddette procedure. Detti ispettori sono tenuti a rispettare le procedure di fermo e di ispezione.

1.40.   Articolo 27

1.40.1.

Provvedimenti dello Stato del porto

1.

Lo Stato del porto ha il diritto e il dovere di prendere provvedimenti, in conformità del diritto internazionale, volti a promuovere l'efficacia delle misure subregionali, regionali e globali di conservazione e di gestione. Nel prendere tali provvedimenti lo Stato del porto non esercita alcuna discriminazione formale o sostanziale nei confronti di pescherecci di qualunque Stato.

2.

Se un peschereccio di un membro della Commissione entra volontariamente in un porto o in un terminale al largo di un altro membro, lo Stato del porto può, tra l'altro, controllare i documenti, gli attrezzi da pesca e le catture detenute a bordo di detto peschereccio.

3.

I membri della Commissione possono adottare regolamenti che abilitano le autorità nazionali competenti a vietare sbarchi e trasbordi, qualora sia stato appurato che il pescato è stato catturato in modo da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

4.

Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, ad opera delle parti contraenti, della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, in conformità del diritto internazionale.

1.41.   PARTE VII

1.41.1.

PROGRAMMA DI OSSERVAZIONE REGIONALE E REGOLAMENTAZIONE DEI TRASBORDI

1.42.   Articolo 28

1.42.1.

Programma di osservazione regionale

1.

La Commissione sviluppa un programma di osservazione regionale allo scopo di raccogliere i dati accertati riguardanti le catture, altri dati scientifici e ulteriori informazioni sulle attività di pesca nella zona della convenzione e di sorvegliare l'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

2.

Il programma di osservazione è coordinato dal segretariato della Commissione ed è organizzato secondo criteri di flessibilità che tengano conto della natura delle attività di pesca e di altri fattori pertinenti. La Commissione può stipulare contratti per l'esecuzione del programma di osservazione regionale.

3.

Al programma di osservazione regionale partecipano osservatori indipendenti ed imparziali autorizzati dal segretariato della Commissione. Nella misura del possibile, il programma è coordinato con altri programmi di osservazione regionali, subregionali o nazionali.

4.

I membri della Commissione provvedono affinché i pescherecci battenti la loro bandiera nella zona della convenzione, ad eccezione di quelli operanti esclusivamente in acque soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato di bandiera, siano pronti, se la Commissione lo richiede, ad accogliere a bordo un osservatore del programma regionale di osservazione.

5.

Il disposto del paragrafo 4 si applica ai pescherecci operanti esclusivamente in alto mare nella zona della convenzione, ai pescherecci operanti in alto mare e nelle acque soggette alla giurisdizione di uno o più Stati costieri e ai pescherecci operanti in acque soggette alla giurisdizione di due o più Stati costieri. Se, nel corso della stessa bordata, un peschereccio opera sia in acque soggette alla giurisdizione nazionale del proprio Stato di bandiera che nelle zone adiacenti d'alto mare, l'osservatore che si trova a bordo di tale peschereccio nell'ambito del programma di osservazione regionale si astiene dallo svolgere le attività specificate al paragrafo 6, lettera e), quando il peschereccio si trova nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale del proprio Stato di bandiera, salvo diversa indicazione di quest'ultimo.

6.

Il programma di osservazione regionale è realizzato secondo le seguenti direttive e nel rispetto delle condizioni previste all'allegato III, articolo 3, della presente convenzione:

a)

il programma deve essere sufficientemente ampio da fornire alla Commissione dati e informazioni appropriate sui livelli di cattura e su questioni connesse nella zona della convenzione, tenendo conto delle caratteristiche delle attività di pesca;

b)

ciascun membro della Commissione ha diritto a che propri cittadini intervengano nel programma in qualità di osservatori;

c)

gli osservatori vengono addestrati e abilitati secondo procedure uniformi approvate dalla Commissione;

d)

gli osservatori evitano indebite interferenze con le attività lecite dei pescherecci e, nell'esercizio delle loro mansioni, tengono in dovuta considerazione le esigenze operative dei medesimi; a tale scopo essi comunicano regolarmente con il comandante della nave;

e)

le attività degli osservatori comprendono la raccolta di dati relativi alle catture e di altri dati scientifici, il controllo dell'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione e la comunicazione delle risultanze secondo le procedure da essa elaborate;

f)

il programma risponde a criteri di efficienza ed efficacia economica, non comporta sovrapposizioni con i programmi di osservazione regionali, subregionali e nazionali esistenti e reca il minore intralcio possibile alle attività dei pescherecci operanti nella zona della convenzione;

g)

l'assegnazione di un osservatore va comunicata con un ragionevole preavviso.

7.

La Commissione elabora altre procedure e direttive per l'attuazione del programma di osservazione regionale, segnatamente per quanto riguarda:

a)

la protezione dei dati non aggregati e di altre informazioni che la Commissione ritiene riservate;

b)

la divulgazione dei dati e delle informazioni raccolte dagli osservatori ai membri della Commissione;

c)

la presenza a bordo di osservatori, affinché siano chiaramente definiti i diritti e le responsabilità sia del comandante e dell'equipaggio della nave che degli osservatori nell'esercizio delle loro funzioni.

8.

La Commissione definisce le modalità di finanziamento del programma di osservazione.

1.43.   Articolo 29

1.43.1.

Trasbordo

1.

Per agevolare l'accurata registrazione delle catture, i membri della Commissione invitano i loro pescherecci, nella misura del possibile, ad effettuare i trasbordi in porto. Essi possono designare uno o più dei loro porti come porti di trasbordo ai fini della presente convenzione; la Commissione trasmette regolarmente a tutti i propri membri un elenco dei porti designati.

2.

I trasbordi in porto o nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale di un membro della Commissione sono effettuati in conformità della pertinente legislazione nazionale.

3.

La Commissione definisce procedure per la raccolta e la verifica dei dati relativi alle quantità e alle specie trasbordate in porto e in mare nella zona della convenzione e procedure che consentano di stabilire il momento in cui è stato ultimato un trasbordo effettuato nel quadro della presente convenzione.

4.

I trasbordi in mare nella zona della convenzione situata al di là delle zone soggette a giurisdizione nazionale sono effettuati unicamente secondo le modalità e le condizioni fissate all'allegato III, articolo 4, della presente convenzione e secondo le procedure stabilite dalla Commissione in conformità del paragrafo 3 di detto articolo. Tali procedure tengono conto delle caratteristiche dell'attività di pesca interessata.

5.

In deroga al precedente paragrafo 4 e salvo esenzioni specifiche che la Commissione può adottare per tener conto delle operazioni in corso, sono vietati trasbordi in mare da pescherecci con reti da circuizione operanti nella zona della convenzione.

1.44.   PARTE VIII

1.44.1.

ESIGENZE DEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO

1.45.   Articolo 30

1.45.1.

Riconoscimento delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo

1.

La Commissione riconosce pienamente le esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo aderenti alla presente convenzione, segnatamente dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti, per quanto riguarda la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione e lo sviluppo di attività di pesca per tali stock.

2.

Nell'adempiere all'obbligo di cooperare ai fini dell'adozione di misure di conservazione e di gestione degli stock ittici altamente migratori, la Commissione tiene conto delle esigenze specifiche degli Stati in via di sviluppo, e segnatamente dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a)

la vulnerabilità degli Stati in via di sviluppo aderenti alla convenzione, e segnatamente dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, che dipendono dallo sfruttamento delle risorse biologiche marine, anche per soddisfare i bisogni alimentari delle loro popolazioni o di una parte di queste;

b)

la necessità di evitare un impatto negativo sulla pesca di sussistenza, su piccola scala o artigianale e di assicurare l'accesso a tali attività ai pescatori e alle popolazioni autoctone degli Stati in via di sviluppo aderenti alla convenzione, e segnatamente dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, territori e possedimenti; e

c)

la necessità di assicurare che le misure considerate non abbiano l'effetto di trasferire, direttamente o indirettamente, sugli Stati in via di sviluppo aderenti alla convenzione, territori e possedimenti, un onere sproporzionato nell'ambito dell'azione di conservazione.

3.

La Commissione istituisce un fondo destinato ad agevolare l'effettiva partecipazione degli Stati in via di sviluppo aderenti alla convenzione, segnatamente dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e, ove del caso, dei territori e possedimenti, ai lavori della Commissione, comprese le riunioni della medesima e dei suoi organi ausiliari. Il regolamento finanziario della Commissione comprende gli orientamenti che disciplinano l'amministrazione del fondo e i criteri di ammissibilità all'aiuto.

4.

La cooperazione con gli Stati in via di sviluppo, territori e possedimenti, ai fini enunciati nel presente articolo, può comprendere l'assistenza finanziaria, l'assistenza in materia di sviluppo delle risorse umane, l'assistenza tecnica, il trasferimento di tecnologia, anche mediante accordi di joint venture, e servizi di consulenza. Tale assistenza verterà in particolare sui seguenti aspetti:

a)

migliore conservazione e gestione degli stock ittici altamente migratori attraverso la raccolta, la comunicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati sulla pesca ed informazioni collegate;

b)

valutazione degli stock e ricerca scientifica; e

c)

monitoraggio, controllo, sorveglianza, rispetto ed esecuzione, compresi la formazione e il potenziamento delle risorse umane a livello locale, la messa a punto e il finanziamento di programmi di osservazione regionali e nazionali e l'accesso alle tecnologie e alle attrezzature.

1.46.   PARTE IX

1.46.1.

COMPOSIZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE

1.47.   Articolo 31

1.47.1.

Procedure di composizione delle controversie

Le disposizioni che disciplinano la composizione delle controversie, enunciate nella parte VIII dell'accordo, si applicano, mutatis mutandis, a qualsiasi controversia tra i membri della Commissione, siano essi e meno parti dell'accordo.

1.48.   PARTE X

1.48.1.

PARTI NON CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE

1.49.   Articolo 32

1.49.1.

Parti non contraenti della presente convenzione

1.

I membri della Commissione adottano provvedimenti conformi alla presente convenzione, all'accordo e al diritto internazionale destinati a scoraggiare le attività, esercitate da navi battenti bandiera di parti non contraenti della presente convenzione, atte a pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione.

2.

I membri della Commissione si scambiano informazioni sulle attività svolte da navi battenti bandiera di parti non contraenti che praticano la pesca nella zona della convenzione.

3.

La Commissione segnala agli Stati non aderenti alla presente convenzione qualsiasi attività svolta da loro cittadini o da navi battenti la loro bandiera che, a suo parere, comprometta il conseguimento dell'obiettivo della presente convenzione.

4.

I membri della Commissione invitano, individualmente o congiuntamente, le parti non contraenti della convenzione, le cui navi operano nella zona della convenzione stessa, a collaborare pienamente ai fini dell'attuazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione, onde garantire che tali misure siano estese a tutte le attività di pesca nella zona della convenzione. Le parti non contraenti che collaborano a tale scopo beneficiano della partecipazione all'attività di pesca nella misura in cui si impegnano a rispettare, ed hanno rispettato nel passato, le misure di conservazione e di gestione relative agli stock interessati.

5.

Le parti non contraenti della presente convenzione che lo richiedono possono essere invitate a partecipare alle riunioni della Commissione in qualità di osservatori, previo accordo dei membri della Commissione e nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno relative alla concessione dello status di osservatore.

1.50.   PARTE XI

1.50.1.

BUONA FEDE E ABUSO DI DIRITTO

1.51.   Articolo 33

1.51.1.

Buona fede e abuso di diritto

Gli obblighi assunti nell'ambito della presente convenzione vengono adempiuti in buona fede e i diritti riconosciuti nella presente convenzione vengono esercitati in modo tale da non costituire abuso di diritto.

1.52.   PARTE XII

1.52.1.

DISPOSIZIONI FINALI

1.53.   Articolo 34

1.53.1.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione

1.

La presente convenzione è aperta alla firma dei seguenti Stati: Australia, Canada, Cina, Isole Cook, Stati federati di Micronesia, Isole Figi, Francia, Indonesia, Giappone, Repubblica di Kiribati, Repubblica delle Isole Marshall, Repubblica di Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Repubblica di Palau, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Repubblica delle Filippine, Repubblica di Corea, Stato indipendente di Samoa, Isole Salomone, Regno di Tonga, Tuvalu, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per le Isole Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, Stati Uniti d'America e Repubblica di Vanuatu. Essa rimarrà aperta alla firma per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 5 settembre 2000.

2.

La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.

3.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

4.

Ogni parte contraente è membro della Commissione istituita dalla presente convenzione.

1.54.   Articolo 35

1.54.1.

Adesione

1.

La presente convenzione è aperta all'adesione degli Stati di cui all'articolo 34, paragrafo 1, e delle entità di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della convenzione del 1982, situati nella zona della convenzione.

2.

Successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione, le parti contraenti possono, all'unanimità, invitare ad aderire alla medesima altri Stati ed organizzazioni regionali di integrazione economica, i cui cittadini e pescherecci intendano praticare la pesca di stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione.

3.

Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

1.55.   Articolo 36

1.55.1.

Entrata in vigore

1.

La presente convenzione entra in vigore 30 giorni dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di:

a)

tre Stati situati a nord del 20o parallelo di latitudine nord; e

b)

sette Stati situati a sud del 20o parallelo di latitudine nord.

2.

Se, entro tre anni dall'adozione, non sarà stata ratificata da tre degli Stati di cui al paragrafo 1, lettera a), la presente convenzione entrerà comunque in vigore sei mesi dopo il deposito del tredicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o, se tale data è anteriore, in conformità di quanto disposto al paragrafo 1.

3.

Per gli Stati e le entità di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della convenzione del 1982, situati nella zona della convenzione, e per le organizzazioni regionali di integrazione economica che ratificano, confermano ufficialmente, accettano o approvano la convenzione o aderiscono alla medesima successivamente alla sua entrata in vigore, la presente convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, conferma ufficiale, accettazione, approvazione o adesione.

1.56.   Articolo 37

1.56.1.

Riserve ed eccezioni

La presente convenzione non ammette riserve o eccezioni.

1.57.   Articolo 38

1.57.1.

Dichiarazioni e affermazioni

L'articolo 37 non vieta ad uno Stato o a un'entità di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della convenzione del 1982, situati nella zona della convenzione, o ad un'organizzazione regionale d'integrazione economica di fare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente convenzione, dichiarazioni o affermazioni, comunque formulate o denominate, aventi per scopo, tra l'altro, l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti interni con le disposizioni della presente convenzione, a condizione che tali dichiarazioni o affermazioni non si prefiggano di escludere o di modificare l'effetto giuridico delle disposizioni della presente convenzione nell'applicazione a tale Stato, entità o organizzazione regionale di integrazione economica.

1.58.   Articolo 39

1.58.1.

Relazione con altri accordi

La presente convenzione non modifica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti e delle entità di pesca di cui all'articolo 9, paragrafo 2, derivanti da altri accordi compatibili con la medesima, che non inficino il godimento dei diritti di altre parti contraenti o l'adempimento degli obblighi loro incombenti in virtù della presente convenzione.

1.59.   Articolo 40

1.59.1.

Emendamenti

1.

Qualsiasi membro della Commissione può presentare emendamenti alla presente convenzione, da sottoporre all'esame della Commissione. Le proposte di emendamento sono trasmesse mediante notifica scritta al direttore esecutivo almeno 60 giorni prima della riunione della Commissione nella quale saranno esaminate. Il direttore esecutivo trasmette senza indugio tale notifica a tutti i membri della Commissione.

2.

Gli emendamenti alla presente convenzione sono esaminati durante la riunione annuale della Commissione, tranne qualora la maggioranza dei membri chieda che l'esame formi oggetto di una riunione speciale. Le riunioni speciali sono indette con almeno 60 giorni di anticipo. Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati all'unanimità. Il direttore esecutivo trasmette senza indugio a tutti i membri della Commissione il testo degli emendamenti adottati dalla Commissione stessa.

3.

Gli emendamenti alla presente convenzione entrano in vigore, per le parti contraenti che li ratificano o vi aderiscono, il trentesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di adesione ad opera della maggioranza delle parti contraenti. Per le parti contraenti che ratificano o aderiscono ad un emendamento dopo che sia stato depositato il numero prescritto di strumenti, l'emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.

1.60.   Articolo 41

1.60.1.

Allegati

1.

Gli allegati formano parte integrante della presente convenzione e, salvo espresse disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento alla presente convenzione o a una sua parte è fatto anche ai pertinenti allegati.

2.

Gli allegati della presente convenzione possono essere periodicamente riesaminati e qualsiasi membro della Commissione può presentare una proposta di revisione. In deroga alle disposizioni dell'articolo 40, se la revisione di un allegato è adottata all'unanimità in sede di riunione della Commissione, essa viene incorporata nel testo della presente convenzione e prende effetto a decorrere dalla data in cui è stata adottata o da qualsiasi altra data specificata nella revisione stessa.

1.61.   Articolo 42

1.61.1.

Recesso

1.

Le parti contraenti possono, mediante notifica scritta indirizzata al depositario, denunciare la presente convenzione e indicarne le ragioni. La mancata indicazione delle ragioni non inficia la validità della denuncia. La denuncia prende effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva.

2.

La denuncia della presente convenzione lascia impregiudicati gli obblighi finanziari assunti dalla parte contraente interessata prima che la denuncia prenda effetto.

3.

La denuncia della presente convenzione lascia comunque impregiudicato il dovere della parte contraente interessata di adempiere agli obblighi sanciti dalla presente convenzione, ai quali essa sarebbe soggetta in virtù del diritto internazionale a prescindere dalla presente convenzione.

1.62.   Articolo 43

1.62.1.

Partecipazione di territori

1.

La Commissione e i suoi organi ausiliari sono aperti alla partecipazione dei seguenti territori, previa l'opportuna autorizzazione della parte contraente responsabile dei loro affari internazionali:

 

Samoa americane

 

Polinesia francese

 

Guam

 

Nuova Caledonia

 

Isole Marianne settentrionali

 

Tokelau

 

Wallis e Futuna.

2.

La natura e l'entità di tale partecipazione sono fissate dalla parti contraenti in un regolamento interno distinto della Commissione tenendo conto del diritto internazionale, della ripartizione delle competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e dell'evoluzione della capacità del territorio considerato di esercitare i propri diritti e le proprie responsabilità nell'ambito della presente convenzione.

3.

In deroga a quanto disposto dal paragrafo 2, tutti i partecipanti hanno il diritto di prendere pienamente parte ai lavori della Commissione e segnatamente di presenziare e di intervenire alla riunioni della medesima e dei suoi organi ausiliari. La Commissione esercita le proprie funzioni e adotta le proprie decisioni tenendo conto degli interessi di tutti i partecipanti.

1.63.   Articolo 44

1.63.1.

Depositario

Il governo della Nuova Zelanda è depositario della presente convenzione e delle eventuali modifiche o revisioni successive. Il depositario registra la presente convenzione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.

FATTO ad Honolulu il cinque settembre duemila in un unico esemplare.

1.64.   ALLEGATO I

ENTITÀ DI PESCA

1.

Successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione, le entità di pesca le cui navi praticano la pesca di stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione possono, mediante strumento scritto da presentare al depositario, decidere di aderire al regime stabilito dalla presente convenzione. Tale accordo entra in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento e può essere denunciato mediante notifica scritta indirizzata al depositario. La denuncia prende effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica, a meno che questa non specifichi una data successiva.

2.

Le suddette entità di pesca partecipano ai lavori della Commissione, anche in materia decisionale, ed ottemperano agli obblighi sanciti dalla presente convenzione. Ai fini della presente convenzione, qualsiasi riferimento alla medesima da parte della Commissione o di suoi membri è fatto sia a tali entità di pesca che alle parti contraenti.

3.

Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, nella quale sia coinvolta un'entità di pesca e che non possa essere risolta mediante accordo tra le parti, è sottoposta, su richiesta di una delle parti, ad arbitrato definitivo e vincolante conformemente alle norme pertinenti della corte permanente di arbitrato.

4.

Le disposizioni del presente allegato relative alla partecipazione delle entità di pesca valgono esclusivamente ai fini della presente convenzione.

1.65.   ALLEGATO II

COMITATO DI RIESAME

1.

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 6, le domande di riesame di una decisione della Commissione sono presentate entro 30 giorni dall'adozione della decisione stessa mediante notifica scritta al direttore esecutivo. Tale notifica è accompagnata da una descrizione dei motivi su cui è fondata la domanda. Il direttore esecutivo trasmette copia della notifica e dell'allegata motivazione a tutti i membri della Commissione.

2.

Il comitato di riesame è costituito come indicato in appresso.

a)

Il comitato di riesame è composto da tre membri scelti in conformità del presente allegato da un elenco di esperti nel settore della pesca, compilato ed aggiornato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura conformemente all'allegato VIII, articolo 2, della convenzione del 1982, o da un elenco analogo gestito dal direttore esecutivo.

b)

Il membro della Commissione che presenta domanda di riesame («il richiedente») designa un membro del comitato, che può essere o meno suo connazionale, indicandone il nome nella notifica scritta di cui al paragrafo 1.

c)

Qualora più membri della Commissione presentino domanda di riesame per la medesima decisione, essi designano di comune accordo un membro del comitato entro 20 giorni dal ricevimento della prima notifica, a prescindere dalla motivazione di ciascun richiedente. Se i membri interessati non pervengono ad un accordo sulla designazione, questa è effettuata in conformità di quanto disposto alla lettera f) su richiesta di uno qualsiasi di essi.

d)

Il presidente della Commissione designa un membro entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente allegato.

e)

L'altro membro è designato di comune accordo dal membro o dai membri della Commissione che presentano domanda di riesame e dal presidente della Commissione. Il presidente del comitato di riesame è designato allo stesso modo tra i tre membri selezionati. Se, entro 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 del presente allegato, il richiedente o i richiedenti e il presidente della Commissione non pervengono ad un accordo sulla designazione di uno o più membri del comitato da nominare di comune accordo o sulla designazione del presidente del comitato di riesame, la designazione o le designazioni in sospeso sono effettuate in conformità di quanto disposto alla lettera f) su richiesta di una delle parti. Tale richiesta è presentata entro dieci giorni dallo scadere del suddetto termine di 20 giorni.

f)

Salvo qualora le parti concordino che le designazioni di cui alle lettere c), d) ed e) del presente paragrafo siano effettuate da una persona o da un terzo Stato di loro scelta, il presidente del Tribunale internazionale per il diritto del mare procede alle necessarie designazioni.

g)

Qualsiasi posto resosi vacante è coperto secondo le modalità prescritte per la designazione iniziale.

3.

Entro 30 giorni dalla sua costituzione, il comitato di riesame convoca un'audizione in un luogo e ad una data da esso determinati.

4.

Il comitato stabilisce procedure atte a consentire la sollecita realizzazione dell'audizione e a dare al richiedente o ai richiedenti l'opportunità di essere ascoltati e di presentare le proprie argomentazioni.

5.

Il direttore esecutivo agisce a nome della Commissione; esso trasmette al comitato di riesame le informazioni necessarie per comprendere i motivi sui quali è fondata la decisione.

6.

Qualsiasi membro della Commissione può presentare al comitato di riesame un memorandum sulla questione ad esso deferita; il comitato dà a ciascuno la possibilità di essere ascoltato.

7.

Salvo diversa decisione del comitato, motivata dalle particolari circostanze del caso in esame, le spese del comitato stesso, comprese quelle relative alla remunerazione dei suoi membri, sono ripartite come segue:

a)

il 70 % è a carico del richiedente, o, qualora vi siano più richiedenti, è equamente ripartito tra di essi; e

b)

il 30 % è a carico del bilancio annuale della Commissione.

8.

Qualsiasi decisione del comitato di riesame è adottata a maggioranza dei suoi membri.

9.

Se il richiedente o, qualora vi siano più richiedenti, uno di essi, non si presenta davanti al comitato di riesame, questo può proseguire la procedura e formulare le proprie conclusioni e raccomandazioni. L'assenza di un richiedente non osta allo svolgimento della procedura di riesame.

10.

Le conclusioni e le raccomandazioni del comitato di riesame si riferiscono esclusivamente all'oggetto della domanda ed esplicitano le motivazioni su cui sono basate. Esse recano il nome dei membri del comitato e la data in cui sono state formulate. Ciascun membro del comitato può allegare alle conclusioni un parere separato o dissenziente. Tuttavia la decisione del comitato di riesame non sostituisce quella della Commissione. Entro 30 giorni dal termine dell'audizione, il comitato di riesame comunica le proprie conclusioni e raccomandazioni, unitamente alle relative motivazioni, al richiedente o ai richiedenti e al direttore esecutivo. Il direttore esecutivo trasmette a tutti i membri della Commissione copia delle conclusioni e raccomandazioni formulate dal comitato di riesame e delle relative motivazioni.

1.66.   ALLEGATO III

CONDIZIONI APPLICABILI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA

1.67.   Articolo 1

1.67.1.

Introduzione

Gli operatori dei pescherecci autorizzati a praticare attività di pesca nella zona della convenzione sono tenuti a rispettare le condizioni in appresso enunciate per tutta la durata della loro permanenza nella zona della convenzione. Tali condizioni si aggiungono a quelle eventualmente applicabili ai pescherecci operanti in zone soggette alla giurisdizione nazionale di un membro della Commissione nel quadro di una licenza da questo rilasciata o in virtù di un accordo di pesca bilaterale o multilaterale. Ai fini del presente allegato, si intende per «operatore» qualsiasi persona che ha la responsabilità, il comando o il controllo di un peschereccio, compreso il proprietario, il comandante o il noleggiatore.

1.68.   Articolo 2

1.68.1.

Rispetto della legislazione nazionale

Gli operatori dei pescherecci osservano la legislazione nazionale applicabile nei vari Stati costieri, aderenti alla presente convenzione, alla cui giurisdizione è soggetta la loro zona d'attività. Essi sono responsabili del fatto che le navi e i loro equipaggi rispettino la pertinente legislazione nazionale, alla quale deve conformarsi la gestione dei pescherecci.

1.69.   Articolo 3

1.69.1.

Obblighi dell'operatore in materia di osservatori

1.

L'operatore e i membri dell'equipaggio autorizzano ed assistono le persone identificate come osservatori nell'ambito del programma di osservazione regionale affinché possano:

a)

imbarcarsi nel luogo e al momento convenuti;

b)

avere pieno accesso ed utilizzare tutti gli impianti e le attrezzature presenti a bordo che l'osservatore ritenga necessari per espletare la proprie funzioni. Questo comprende il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce, il pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo e la documentazione, a fini di controllo e riproduzione, e ragionevoli possibilità di accesso agli strumenti di navigazione, alle carte e agli apparecchi radio, nonché ad altre informazioni riguardanti l'attività di pesca;

c)

prelevare campioni;

d)

sbarcare nel luogo e al momento convenuti; e

e)

espletare i loro compiti in condizioni di sicurezza.

2.

L'operatore e i membri dell'equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono, ritardano gli osservatori, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con gli osservatori nell'esecuzione delle loro funzioni.

3.

L'operatore offre all'osservatore, nel corso della sua permanenza a bordo, senza spese per l'osservatore stesso o per il suo governo, vitto, alloggio e servizi medici di qualità ragionevole, equivalente a quella di cui beneficia normalmente un ufficiale a bordo.

1.70.   Articolo 4

1.70.1.

Disposizioni riguardanti il trasbordo

1.

L'operatore si conforma a qualsiasi procedura stabilita dalla Commissione per verificare le quantità e le specie trasbordate, nonché ad eventuali procedure e misure supplementari stabilite dalla Commissione in materia di trasbordi nella zona della convenzione.

2.

L'operatore concede a qualsiasi persona autorizzata dalla Commissione, o dal membro della Commissione nel cui porto o nella cui zona designata ha luogo un trasbordo, la possibilità di accedere liberamente e di utilizzare gli impianti e le attrezzature che essa ritiene necessari per l'espletamento delle proprie funzioni e le fornisce la necessaria assistenza. Ciò implica il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e immagazzinare il pesce, nonché il pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di bordo e la documentazione, a fini di controllo e di riproduzione. L'operatore permette inoltre alle persone autorizzate di prelevare campioni e raccogliere qualsiasi altra informazione necessaria per un controllo esauriente dell'attività e fornisce loro la necessaria assistenza. L'operatore e i membri dell'equipaggio non aggrediscono, ostacolano, respingono, ritardano le suddette persone autorizzate, non si oppongono al loro imbarco, non le minacciano e non interferiscono con esse nell'espletamento dei loro compiti. Le ispezioni dei trasbordi vanno eseguite avendo cura di arrecare il minore intralcio possibile all'attività di pesca.

1.71.   Articolo 5

1.71.1.

Comunicazioni

L'operatore registra e comunica la posizione del peschereccio, le catture di specie bersaglio e di specie non bersaglio, lo sforzo di pesca ed altri dati riguardanti l'attività di pesca, conformemente alle norme stabilite al riguardo nell'allegato I dell'accordo.

1.72.   Articolo 6

1.72.1.

Esecuzione

1.

L'autorizzazione rilasciata dallo Stato di bandiera del peschereccio e, ove del caso, qualsiasi licenza concessa da uno Stato costiero aderente alla presente convenzione, o una copia conforme debitamente certificata, o una conferma via fax o via telex di tale licenza, devono essere permanentemente conservate a bordo della nave e presentate su richiesta degli ispettori autorizzati di qualsiasi membro della Commissione.

2.

Il comandante e i membri dell'equipaggio eseguono senza indugio le istruzioni e le direttive impartite da ispettori autorizzati e debitamente identificati di un membro della Commissione, compreso l'ordine di fermarsi, raggiungere un luogo sicuro e agevolare l'imbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza e l'ispezione della nave, della licenza, degli attrezzi e dei dispositivi, dei registri, del pesce e dei prodotti derivati. Nella misura del possibile, l'imbarco e l'ispezione vengono eseguiti in modo da evitare indebite interferenze con le attività lecite dei pescherecci. L'operatore e i membri dell'equipaggio agevolano ed assistono gli ispettori autorizzati e non aggrediscono, ostacolano, respingono, ritardano gli ispettori, non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con essi nell'esecuzione dei loro compiti.

3.

Le navi sono contrassegnate in conformità delle specifiche standard della FAO per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci o di analoghe norme alternative adottate dalla Commissione. Tutti gli elementi della marcatura devono essere chiari, riconoscibili e ben visibili per tutta la permanenza della nave nella zona della convenzione.

4.

Al fine di agevolare le comunicazioni con le autorità dei membri della Commissione preposte alla gestione e alla sorveglianza delle attività di pesca e all'esecuzione della pertinente normativa, l'operatore è costantemente sintonizzato sulla frequenza internazionale di chiamata e di soccorso di 2 182 kHz (HF) o sulla frequenza internazionale di soccorso, sicurezza e chiamata di 156,8 MHz (canale 16, VHF-FM).

5.

L'operatore provvede a che a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia recente ed aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO).

6.

Ogniqualvolta un peschereccio attraversa una zona soggetta alla giurisdizione nazionale di un membro della Commissione per la quale non ha una licenza di pesca e ogniqualvolta un peschereccio non autorizzato a praticare la pesca d'altura dal proprio Stato di bandiera naviga in alto mare nella zona della convenzione, tutti gli attrezzi da pesca presenti a bordo devono essere riposti o fissati in modo da non essere prontamente utilizzabili.

1.73.   ALLEGATO IV

INFORMAZIONI RICHIESTE

Per ogni peschereccio iscritto nel registro previsto all'articolo 24, paragrafo 4, della presente convenzione vanno trasmesse alla Commissione le informazioni seguenti:

1.

nome del peschereccio, numero di immatricolazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione;

2.

nome e indirizzo dell'armatore o degli armatori;

3.

nome e nazionalità del comandante;

4.

precedente bandiera (se del caso);

5.

indicativo internazionale di chiamata;

6.

sistemi di comunicazione e numeri relativi (numeri INMARSAT A, B e C e numero di telefono satellitare);

7.

fotografia a colori della nave;

8.

luogo e data di costruzione;

9.

tipo di nave;

10.

equipaggio normalmente presente a bordo;

11.

metodo o metodi di pesca;

12.

lunghezza;

13.

altezza di costruzione;

14.

larghezza;

15.

tonnellate di stazza lorda;

16.

potenza del motore o dei motori principali;

17.

tipo di autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera;

18.

capacità di carico (tipo, capacità e numero di congelatori e capacità delle stive).


(*1)  Il testo inglese è il solo facente fede.