Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 05/01/2005 pag. 0006 - 0011
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 13/06/2006 pag. 0003 - 0008
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, concernente misure di liberalizzazione reciproche e la sostituzione del protocollo n. 1 e del protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione CE-Autorità palestinese A. Lettera della Comunità Egregio Signor …, mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in seguito denominato: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti. I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12. In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue: 1) il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere; 2) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi, di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato; 3) entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione. Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005. Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede. Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera dell'Autorità palestinese Egregio Signor …, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta: "Mi pregio fare riferimento ai negoziati tenutisi ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP), che agisce per conto dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza (in seguito denominata: "l'Autorità palestinese"), dall'altra (in seguito denominato: "l'accordo interinale di associazione"), in vigore dal 1o luglio 1997, nel quale si precisa che la Comunità e l'Autorità palestinese attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione, tra l'altro, negli scambi commerciali di prodotti agricoli nell'interesse di entrambe le parti. I suddetti negoziati si sono svolti ai sensi dell'articolo 14, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la Comunità e l'Autorità palestinese esaminino la situazione al fine di determinare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare dal 1o gennaio 2000, secondo gli obiettivi di cui al citato articolo 12. In esito a questi negoziati, le due parti hanno convenuto quanto segue: 1) il protocollo n. 1 e il protocollo n. 2 dell'accordo interinale di associazione e relativi allegati sono sostituiti dal protocollo n. 1 e dal protocollo n. 2 e relativi allegati riportati negli allegati I e II del presente scambio di lettere; 2) l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e l'Autorità palestinese allegato all'accordo interinale di associazione, relativo al protocollo n. 1 per quanto riguarda le importazioni nella Comunità di fiori e boccioli di fiore, freschi, recisi di cui al codice 0603 10 della tariffa doganale comune, è abrogato; 3) entro la fine del 2007 la Comunità e l'Autorità palestinese valuteranno la situazione al fine di fissare le misure di liberalizzazione che la Comunità e l'Autorità palestinese dovranno applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 conformemente all'obiettivo di cui all'articolo 12 dell'accordo interinale di associazione. Le disposizioni del presente accordo in forma di scambio di lettere si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2005. Le sarei riconoscente se volesse comunicarmi che il Suo governo è d'accordo su quanto precede." Posso comunicarLe l'accordo dell'Autorità palestinese sul contenuto di questa lettera. Voglia accogliere i sensi della mia più alta considerazione. Per l'Autorità palestinese -------------------------------------------------- ALLEGATO I PROTOCOLLO N. 1 relativo al regime applicabile all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 1. I prodotti originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza figuranti in allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato. a) I dazi doganali sono soppressi o ridotti al livello indicato nella colonna "a". b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nelle colonne "a" e "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui al codice 150910, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico. c) Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono soppressi nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b" Salvo diversa disposizione, i contingenti tariffari si applicano su base annua dal 1o gennaio al 31 dicembre. d) Ai quantitativi importati oltre i contingenti, i dazi della tariffa doganale comune si applicano, a seconda del prodotto, interamente o ridotti, nelle proporzioni indicate nella colonna "c". 2. Per alcuni prodotti l'esenzione dai dazi doganali è concessa limitatamente ai quantitativi di riferimento indicati nella colonna "d". Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, sulla base di un riesame annuale dei flussi commerciali da essa effettuato, la Comunità può assoggettare il prodotto in questione al contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, ai quantitativi importati oltre i contingenti, il dazio della tariffa doganale comune si applica, a seconda del prodotto, interamente o ridotto, come indicato nella colonna "c". 3. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. 4. Per alcuni dei prodotti elencati nell'allegato, il volume dei contingenti tariffari è aumentato in due tempi in base ai quantitativi indicati nella colonna "e". Il primo aumento ha luogo alla data in cui ciascun contingente tariffario è concesso per la seconda volta. ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 1 Codice NC [1] | Designazione [2] | Riduzione % del dazio doganale NPF [3] | Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione) | Riduzione % del dazio doganale NPF oltre il contingente tariffario attuale o eventuale [3] | Quantitativo di riferimento (t, salvo diversa indicazione) | Disposizioni specifiche | a | b | c | d | e | 04090000 | Miele naturale | 100 | 500 | 0 | | punto 4 — aumento annuo di 250 t | ex060310 | Fiori e boccioli di fiori, recisi, freschi | 100 | 2000 | 0 | | punto 4 — aumento annuo di 250 t | 07020000 | Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1o dicembre al 31 marzo | 100 | | 60 | 2000 | | ex070310 | Cipolle, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio | 100 | | 60 | | | 07093000 | Melanzane, fresche o refrigerate, dal 15 gennaio al 30 aprile | 100 | | 60 | 3000 | | ex070960 | Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta, fresche o refrigerate: | | | | | | 07096010 | peperoni | 100 | | 40 | 1000 | | 07096099 | altre | 100 | | 80 | | | 07099070 | Zucchine, fresche o refrigerate, dal 1o dicembre alla fine di febbraio | 100 | | 60 | 300 | | ex07099090 | Cipolle selvatiche della specie Muscari comosum, fresche o refrigerate, dal 15 febbraio al 15 maggio | 100 | | 60 | | | 07108059 | Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, anche cotte in acqua o al vapore, congelate | 100 | | 80 | | | 07119010 | Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate | 100 | | 80 | | | 07123100 07123200 07123300 07123900 | Funghi, orecchie di Giuda (Auricularia spp.), temelle (Tremella spp.) e tartufi, secchi | 100 | 500 | 0 | | | ex080510 | Arance, fresche | 100 | | 60 | 25000 | | ex080520 | Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi | 100 | | 60 | 500 | | 08054000 | Pompelmi e pomeli | 100 | | 80 | | | ex08055010 | Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi | 100 | | 40 | 800 | | 08061010 | Uve da tavola, fresche, dal 1o febbraio al 14 luglio | 100 | 1000 | 0 | | punto 4 — aumento annuo di 500 t | 08071900 | Meloni (esclusi i cocomeri), freschi, dal 1o novembre al 31 maggio | 100 | | 50 | 10000 | | 08101000 | Fragole, fresche, dal 1o novembre al 31 marzo | 100 | 2000 | 0 | | punto 4 — aumento annuo di 500 t | 08129020 | Arance, temporaneamente conservate ma non atte all'alimentazione nello stato in cui sono presentate | 100 | | 80 | | | 09042030 | Frutta del genere Capsicum o del genere Pimenta diverse dai peperoni, essiccate, non tritate né polverizzate | 100 | | 80 | | | 150910 | Olio d'oliva vergine | 100 | 2000 | 0 | | punto 4 — aumento annuo di 500 t | 20019020 | Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico | 100 | | 80 | | | 20059010 | Frutta del genere Capsicum diverse dai peperoni, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate | 100 | | 80 | | | [1] Codici NC di cui al regolamento (CE) n. 1789/2003 della Commissione (GU L 281 del 30.10.2003, pag. 1). [2] Fatte salve le norme per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, ai fini del presente allegato, il regime preferenziale è determinato sulla base dei codici NC. Laddove i codici NC siano preceduti dalla dicitura "ex", il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente designazione. [3] La riduzione del dazio si applica unicamente al dazio doganale ad valorem. Tuttavia, per quanto riguarda il prodotto di cui alla voce 150910, la riduzione del dazio si applica al dazio specifico. -------------------------------------------------- ALLEGATO II PROTOCOLLO N. 2 relativo al regime applicabile all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza di prodotti agricoli originari della Comunità 1. I prodotti originari della Comunità figuranti in allegato sono ammessi all'importazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza alle condizioni indicate in prosieguo e nell'allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono aboliti o ridotti al livello indicato nella colonna "a", entro i limiti dei contingenti tariffari annuali indicati nella colonna "b" e fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna "c". 3. Ai quantitativi importati oltre i contingenti tariffari si applicano i dazi doganali in vigore nei confronti dei paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche indicate nella colonna "c". 4. Nel primo anno di applicazione, i volumi dei contingenti tariffari e dei quantitativi di riferimento sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima dell'entrata in vigore del presente protocollo. ALLEGATO DEL PROTOCOLLO N. 2 Codice NC | Designazione | Dazio (%) | Contingente tariffario (t, salvo diversa indicazione) | Disposizioni specifiche | a | b | c | 01029071 | Animali vivi della specie bovina, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione, escluse le giovenche e le vacche | 0 | 300 | | 02023090 | Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate, esclusi i quarti anteriori, i quarti compensati e i tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" | 0 | 200 | | 02062200 | Fegati commestibili di animali della specie bovina, congelati | 0 | 100 | | 0406 | Formaggi e latticini | 0 | 200 | | 04070019 | Uova di volatili da cortile, da cova (escluse le uova di tacchine e di oche) | 0 | 120000 pezzi | | 11010015 | Farina di grano tenero e spelta | 0 | 13000 | | 23099099 | Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali | 2 | 100 | | --------------------------------------------------