19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/19


DECISIONE N. 1/2004 DEL COMITATO MISTO CE-ANDORRA

del 29 aprile 2004

relativa all’estensione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI)

(2004/699/CE)

IL COMITATO MISTO,

visto l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, firmato a Lussemburgo il 28 giugno 1990 (1), in particolare gli articoli 7 e 17, paragrafo 8,

vista la decisione n. 1/2003 del Comitato misto CE-Andorra, del 3 settembre 2003, relativa alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie al buon funzionamento dell'unione doganale (2),

considerando quanto segue:

(1)

La normativa comunitaria applicata dal Principato di Andorra prevede, ai fini dell’applicazione di alcune di queste disposizioni, soprattutto relative al transito comunitario, l’utilizzazione di tecnologie e reti informatiche.

(2)

L’utilizzazione di siffatte tecniche, fra cui in particolare il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), richiede l’utilizzazione della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) sviluppata dalla Comunità.

(3)

È opportuno che la Comunità autorizzi l’estensione della rete ad Andorra per consentire l’attuazione delle disposizioni dell’accordo che istituisce l’unione doganale CE-Andorra.

(4)

È inoltre opportuno definire le modalità pratiche dell’estensione e gli impegni rispettivi della Comunità e di Andorra in merito,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità autorizza l’estensione al Principato di Andorra della rete comune di comunicazione/interfaccia comune di sistema (CCN/CSI) sviluppata dalla Comunità.

Articolo 2

1.   Le parti si conformano alle specifiche tecniche che figurano nei documenti in allegato messi a disposizione del Principato di Andorra, nonché ad ogni modifica apportata in futuro nel quadro del progetto.

2.   La Commissione delle Comunità europee (di seguito denominata «Commissione») gestisce e sviluppa il sistema conformemente agli orientamenti elaborati nell’ambito del Comitato della politica doganale — gruppo di lavoro informatico — sottogruppo tecnico CCN/CSI (CPC-CWP-CCN/CSI) anche per conto di Andorra.

3.   Le parti rispettano le norme in materia di politica di sicurezza generale definite e decise nel quadro del progetto.

4.   Come gli Stati membri dell’Unione europea, il Principato di Andorra è informato sull’andamento generale e sugli elementi principali relativi allo sviluppo della CCN/CSI che potrebbero incidere sui costi.

Articolo 3

1.   La Commissione indica alle autorità di Andorra i prestatori di servizi a cui devono rivolgersi per l’installazione e il supporto tecnico del sistema CCN/CSI.

2.   Le autorità di Andorra adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alle istruzioni della Commissione in caso di variazione dei prestatori nel quadro del progetto.

3.   A seguito dell’estensione della rete e della conclusione di contratti per la prestazione di servizi connessi alla CCN/CSI al Principato di Andorra, i costi operativi della rete sono a carico di Andorra.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per il comitato misto

Il presidente

M. BRINKMANN


(1)  GU L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

(2)  GU L 253 del 7.10.2003, pag. 3.


ALLEGATO

Elenco dei documenti tecnici (disponibili soltanto in lingua inglese)

CCN/CSI System Overview — Ref: CCN/CSI-OVW-GEN-01-MARB

CCN/CSI Gateway Management Procedures — Ref: CCN/CSIMPRGW01MABX

Check-list for CCN Gateways Installation — Ref: CCN/CSIDEPCHK-ATOR