22.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/18


DECISIONE N. 2/2004 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 30 giugno 2004

in merito alla revisione delle modalità e delle condizioni di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou)

(2004/647/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’articolo 100,

considerando quanto segue:

(1)

L’importanza di un sistema di sostegno supplementare inteso ad attenuare l’impatto negativo di eventuali discontinuità dei proventi da esportazioni è stata sottolineata nell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

(2)

A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari ricevono un trattamento più favorevole.

(3)

In conformità con l’articolo 11 dell’allegato II dell’accordo, le disposizioni di cui al capitolo 3 del suddetto allegato in merito ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e, successivamente, su richiesta dell’una o dell’altra parte.

(4)

Al fine di migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni e assicurare una maggiore rispondenza ai suoi obiettivi,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato II, articolo 9, dell'accordo di partenariato ACP-CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:

a)

una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi da esportazioni rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l’anno di applicazione;

oppure

una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi ricavati dall’esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l’anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazioni di merci; e

b)

un peggioramento del 2 % del disavanzo pubblico programmato per l’anno in questione o previsto per l’anno successivo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2004.

Per il presidente del comitato degli Ambasciatori ACP-CE

su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE

J. OBIA