22.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 297/18 |
DECISIONE N. 2/2004 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
del 30 giugno 2004
in merito alla revisione delle modalità e delle condizioni di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni (allegato II dell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou)
(2004/647/CE)
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,
visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l’articolo 100,
considerando quanto segue:
(1) |
L’importanza di un sistema di sostegno supplementare inteso ad attenuare l’impatto negativo di eventuali discontinuità dei proventi da esportazioni è stata sottolineata nell’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. |
(2) |
A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato ACP-CE i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari ricevono un trattamento più favorevole. |
(3) |
In conformità con l’articolo 11 dell’allegato II dell’accordo, le disposizioni di cui al capitolo 3 del suddetto allegato in merito ai finanziamenti per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni sono soggette a revisione, al più tardi dopo due anni di applicazione e, successivamente, su richiesta dell’una o dell’altra parte. |
(4) |
Al fine di migliorare il funzionamento del sistema di finanziamento per le fluttuazioni a breve termine dei proventi da esportazioni e assicurare una maggiore rispondenza ai suoi obiettivi, |
DECIDE:
Articolo 1
Nell'allegato II, articolo 9, dell'accordo di partenariato ACP-CE il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’idoneità a fruire di risorse supplementari è determinata da:
a) |
una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi da esportazioni rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l’anno di applicazione; oppure una perdita del 10 % (del 2 % per i paesi ACP meno avanzati, senza sbocco sul mare e insulari) di proventi ricavati dall’esportazione di tutta la produzione agricola o mineraria rispetto alla media aritmetica dei proventi ottenuti nei primi tre dei primi quattro anni che precedono l’anno di applicazione per i paesi le cui esportazioni agricole o minerarie rappresentano oltre il 40 % del totale dei proventi da esportazioni di merci; e |
b) |
un peggioramento del 2 % del disavanzo pubblico programmato per l’anno in questione o previsto per l’anno successivo.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2004.
Per il presidente del comitato degli Ambasciatori ACP-CE
su delega, per il Consiglio dei ministri ACP-CE
J. OBIA