10.9.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/68


DECISIONE N. 1/2004 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE

del 6 maggio 2004

sull'uso della riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine nonché delle risorse del Fondo investimenti del nono Fondo europeo di sviluppo per la creazione di un Fondo per l'acqua ACP-UE

(2004/632/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) («l'accordo»), in particolare il paragrafo 8 dell'allegato I,

considerando quanto segue:

(1)

Durante la 2571a sessione tenutasi il 22 marzo 2004 il Consiglio dei ministri dell'Unione europea ha approvato la creazione di un Fondo per l’acqua, da destinarsi a paesi ACP, e ha acconsentito a considerare di assegnarvi un importo di 500 milioni di EUR, provenienti dal miliardo condizionale del nono Fondo europeo di sviluppo (FES). Il Consiglio dei ministri ha anche approvato lo stanziamento immediato di una prima assegnazione di 250 milioni di EUR, e deciderà, entro marzo 2005, sullo stanziamento di una seconda assegnazione di 250 milioni di EUR, e sull’uso dei rimanenti 500 milioni di EUR, provenienti dal miliardo condizionale. La prima assegnazione di 250 milioni di EUR sarà distribuita come segue, facendo riferimento alle dotazioni di cui al paragrafo 3 del protocollo finanziario del 9o FES: 185 milioni di EUR alla dotazione per l’appoggio allo sviluppo di lungo termine, 24 milioni di EUR alla dotazione per la cooperazione e integrazione regionale e 41 milioni di EUR alla dotazione Fondo investimenti.

(2)

La Commissione ha notificato al Consiglio dei ministri ACP l’incremento dell’assegnazione intra-ACP del 9o FES di 24 milioni di EUR, e ha proposto che queste risorse siano usate per contribuire a un Fondo per l’acqua ACP-UE.

(3)

Per assicurare il supporto alla messa in opera dell'Iniziativa Acqua dell'UE nei paesi ACP, è opportuno assegnare risorse complementari alla cooperazione intra-ACP per un ammontare totale di 500 milioni di EUR, di cui è disponibile una prima quota di 250 milioni di EUR a seguito della decisione del Consiglio dei ministri dell'UE. Tuttavia, la dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali di cui al paragrafo 3, lettera b), dell'allegato I (protocollo finanziario) dell'accordo è esaurita. Occorre pertanto trasferire le risorse necessarie dalle risorse non assegnate della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9o FES e dal Fondo investimenti di cui al paragrafo 3, lettere b) e c), del protocollo finanziario.

(4)

L'articolo 15 dell'accordo istituisce un Consiglio dei ministri ACP-CE avente il potere di prendere decisioni ai sensi dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

Creazione di un Fondo per l'acqua ACP-UE

Viene trasferito all'assegnazione intra ACP nell'ambito della dotazione per la cooperazione e l'integrazione regionali e utilizzato per la creazione di un Fondo per l'acqua ACP-UE un importo di 226 milioni di EUR, costituito da 185 milioni di EUR provenienti dalla riserva della dotazione per lo sviluppo a lungo termine del 9o FES e da 41 milioni di EUR del Fondo investimenti del 9o FES. Insieme alla somma di 24 milioni di EUR, già disponibile per la cooperazione intra-ACP, una somma totale di 250 milioni di EUR sarà quindi resa disponibile per la prima quota del Fondo per l’acqua ACP-UE.

Articolo 2

Seconda quota

La somma di 250 milioni di EUR, proveniente dal miliardo condizionale del 9o FES, è usata per la seconda quota del Fondo per l’acqua ACP-UE, soggetta all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri dell'Unione europea di una seconda assegnazione.

Articolo 3

Domanda di sostegno

A norma dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'allegato IV dell'accordo, il Consiglio dei ministri ACP chiede alla Commissione di finanziare il sostegno al Fondo per l'acqua ACP-UE mediante le risorse per la cooperazione intra-ACP, per gli importi di cui agli articoli 1 e 2.

Fatto a Gaborone, addì 6 maggio 2004.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il presidente

P. MOUSSA


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376.