26.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 133/46


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 182/2004

del 16 dicembre 2004

che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 115/2004 del 6 agosto 2004 (1).

(2)

È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (2).

(3)

Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1o gennaio 2005,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue.

1)

Nella frase introduttiva del paragrafo 2h i termini «al seguente programma» sono sostituiti dai termini «ai seguenti programmi».

2)

Nel paragrafo 2h è aggiunto il seguente trattino:

«—

32004 D 0791: decisione n. 791/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce un programma di azione comunitaria per la promozione degli organismi attivi a livello europeo e il sostegno di attività specifiche nel campo dell'istruzione e della formazione (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31).

Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue.

Gli Stati EFTA partecipano alle azioni 2, 3A, 3B e 3C del programma.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3).

Si applica a partire dal 1o gennaio 2005.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 64 del 10.3.2005, pag. 1.

(2)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 31.

(3)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.