21.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 102/4 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 140/2004,
del 29 ottobre 2004,
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2004 del 9 luglio 2004 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (2), rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30. |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti» (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Dopo il punto 1zm [regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:
«1zn. |
32004 R 0879: regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65), rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30. |
1zo. |
32004 R 0880: regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo “sostanze coloranti, compresi i pigmenti” (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68).» |
Articolo 2
I testi dei regolamenti (CE) n. 879/2004, rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30, e (CE) n. 880/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 376 del 23.12.2004, pag. 17.
(2) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65.
(3) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.