21.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/4


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 140/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (2), rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30.

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti» (3),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 1zm [regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

«1zn.

32004 R 0879: regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65), rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30.

1zo.

32004 R 0880: regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo “sostanze coloranti, compresi i pigmenti” (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 879/2004, rettificato dalla GU L 180 del 15.5.2004, pag. 30, e (CE) n. 880/2004 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (4).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 17.

(2)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 65.

(3)  GU L 162 del 30.4.2004, pag. 68.

(4)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.