21.4.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 102/1


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 139/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2004 del 9 luglio 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (5).

(6)

La decisione 2004/217/CE abroga la decisione 91/516/CEE della Commissione (6), che è integrata nell'accordo e che deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo è modificato nel modo seguente.

1)

Dopo il punto 14a (direttiva 96/25/CE del Consiglio) è inserito il punto seguente:

«14b.

32004 D 0217: decisione 2004/217/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, relativa all'adozione di un elenco di materie prime di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31).»

2)

Dopo il punto 1zj [regolamento (CE) n. 2154/2003 della Commissione] sono inseriti i punti seguenti:

«1zk.

32004 R 0277: regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20).

1zl.

32004 R 0278: regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22).

1zm.

32004 R 0490: regolamento (CE) n. 490/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (Saccharomyces cerevisiae) (GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23).»

3)

Il testo del punto 6 (decisione 91/516/CEE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 490/2004 e della decisione 2004/217/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (7).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 376 del 23.12.2004, pag. 17.

(2)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20.

(3)  GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22.

(4)  GU L 67 del 5.3.2004, pag. 31.

(5)  GU L 79 del 17.3.2004, pag. 23.

(6)  GU L 281 del 9.10.1991, pag. 23.

(7)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.