23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 376/45


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 110/2004

del 9 luglio 2004

che modifica l'Allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato XVII dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2), rettificata dalla GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XVII dell'accordo è modificato come segue:

1.

Prima del testo di adattamento al punto 7 (direttiva 92/100/CEE del Consiglio) e al punto 9 (direttiva 93/98/CEE del Consiglio) viene aggiunto quanto segue:

«, modificata da:

32001 L 0029: direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001 (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10), rettificata dalla GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70

2.

Dopo il punto 9d (direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) viene inserito il punto seguente:

9e.

«32001 L 0029: direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10), rettificata dalla GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70.

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso.

Gli Stati EFTA sono invitati a inviare rappresentanti alle riunioni del comitato di contatto.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2001/29/CE, rettificata dalla GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.

(2)  GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.