23.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 376/33


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 104/2004

del 9 luglio 2004

che modifica l'Allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 73/2004 dell'8 giugno 2004 (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo è modificato nel modo seguente:

1.

Dopo il punto 30d (direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il punto seguente:

30e.

«32002 L 0087: direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).»

2.

Al punto 2 (prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio), al punto 7a (direttiva 92/49/CEE del Consiglio), al punto 30a (direttiva 93/6/CEE del Consiglio), al punto 30b (direttiva 93/22/CEE del Consiglio) e al punto 14 (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito il seguente trattino:

«—

32002 L 0087: direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).»

3.

Ai punti 11 (direttiva 2002/83/EC del Parlamento europeo e del Consiglio) e 12c (direttiva 98/78/EC del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«, modificata da:

32002 L 0087: direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002 (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2002/87/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (3) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  GU L 349 del 25.11.2004, pag. 30.

(2)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(3)  Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.