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23.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 376/19 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 97/2004
del 9 luglio 2004
che modifica l'Allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato II dell'accordo è stato modificato dall'accordo sulla partecipazione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca allo Spazio economico europeo, firmato il 14 ottobre 2003 a Lussemburgo (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo la decisione 2003/580/CE della Commissione, del 4 agosto 2003, recante modifica della decisione 2000/49/CE che abroga la decisione 1999/356/CE e subordina a particolari condizioni l'importazione di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dall'Egitto (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (3), |
DECIDE:
Articolo 1
Il capitolo XII dell'allegato II dell'accodo è modificato come segue:
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1. |
Al punto 54b [regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio] viene inserito il seguente trattino:
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2. |
Al punto 54ze (decisione 2000/49/CE della Commissione) viene aggiunto quanto segue: «, modificato da:
Ai fini dell'accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso. Nell'allegato II viene aggiunto quanto segue:
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Articolo 2
I testi del regolamento (CE) n. 2277/2003 e della decisione 2003/580/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (4) siano pervenute al Comitato misto SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2004.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kjartan JÓHANNSSON
(1) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 3.
(2) GU L 197 del 5.8.2003, pag. 31.
(3) GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68.
(4) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.